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Giustizia Militare

a cura del Dott. Giuseppe Scandurra Magistrato Militare

Applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva.

(C.p.p., art. 671)

Corte di Cassazione, Sez. I, 19 marzo 2008, n. 883, Pres. Gemelli, Est. Silvestri, P.G. Garino, concl. conf.; imp. ric. da ord. T.M. di La Spezia (dich. inamm.).

In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e di circostanze occasionali, più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e di necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, dovendo, invece, le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerà, di volta in volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma stesso (1) (2).

(1) In senso conforme: Cass., Sez. I, 21 febbraio 1996, C. Cass., Sez. III, 22 novembre 1995, Co.
(2) Nella specie, la Corte ha rilevato l'insussistenza della prova della riconducibilità dei diversi reati di disobbedienza, insubordinazione e danneggiamento di edifici militari ascritti al ricorrente ad un'unica deliberazione, sia pure generica, posta a base di un programma criminoso.


Cause estranee al servizio.

(C.p.m.p. art. 199)

Corte di Cassazione, Sez. I, 5 maggio 2008, n. 816, Pres. Mocali, Est. Novarese, P.G. R. Rosin, concl. parz. conf.; imp. ric. da sent. della C.M.A. Sez. Dist. di Napoli (annulla con rinvio).

L'art. 199 c.p.m.p. esclude l'applicabilità della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 196 dello stesso codice - che prevede l'ingiuria ad inferiore - quando il fatto è commesso "per cause estranee al servizio e alla disciplina militare".
In base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 199 c.p.m.p. (ordinanza della Corte Costituzionale n. 367 del 2001), la clausola di esclusione del reato non opera con esclusivo riferimento alla condizione di "estraneità dal servizio", in cui in concreto si trova la persona ingiuriata, assumendo piuttosto rilevanza l'eventuale inesistenza di una correlazione tra la situazione in cui si trovi ad agire l'autore del fatto ed il servizio militare.
Ben possono, pertanto, essere qualificate come "cause estranee al servizio" quelle esulanti dall'attività svolta dal soggetto attivo del reato o che, comunque, risultino collegate in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina, ponendosi con questi in rapporto di semplice occasionalità, anche se non estranee al servizio svolto dalla persona offesa dell'illecito (1).

(1) Così continua la sentenza:
…omissis…
"Infatti, per escludere un'eventuale irragionevolezza e disparità di trattamento della disciplina, anche in rapporto all'intervenuta abrogazione dell'art. 341 c.p. da parte della legge n. 205 del 1999, si deve ritenere che l'art. 199 c.p.m.p. non abbia riguardo al solo servizio svolto dalla persona ingiuriata, indipendentemente da ogni relazione con il servizio svolto dall'autore del fatto.
Non è, quindi, possibile sanzionare penalmente condotte di minaccia e di offesa all'onore di un inferiore, causate dal servizio di pubblico ufficiale da quest'ultimo espletato, ma non collegate in alcun modo al servizio svolto dal militare soggetto attivo del reato.
Non appare, infatti, conforme alla ratio dell'intera disciplina una nozione formale e generalista di disciplina militare, invasiva di ogni momento della vita del soggetto, in servizio o fuori servizio, pur in assenza di ogni effettiva lesione del prestigio militare o di qualsiasi collegamento con i rapporti gerarchici inerenti al servizio svolto dall'autore del fatto.
Un'esegesi siffatta è avvalorata dagli artt. 5 della legge 11 luglio 1982 n. 382 ed 8 del D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, che trovano il loro presupposto di operatività in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) svolgimento da parte del militare di un'attività di servizio;
b) presenza in luoghi militari;
c) uniforme indossata dal militare;
d) esplicita indicazione della propria qualità di militare in relazione a compiti di servizio ovvero nei rapporti con altri militari in divisa o che si qualifichino come tali ed è confortata dal percorso costituzionale tracciato dalla Consulta.
Infatti, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 c.p.m.p. limitatamente alle parole "o in luoghi militari" (Corte Cost. sent. n. 22 del 1991), perché, nel necessario bilanciamento tra le esigenze di coesione dei corpi militari e quelle di tutela dei diritti individuali, la considerazione di questo elemento di collegamento trasmoda in eccesso di tutela delle prime, la Corte Costituzionale con una nota pronuncia (n. 45 del 1992) ha ritenuto non fondata la questione inerente all'altro elemento contemplato dalla norma in esame e relativo alla presenza di militari riuniti in servizio, in quanto in questa situazione è riscontrabile una significativa lesione della disciplina militare sia nel caso di insubordinazione per la posizione di supremazia del superiore sia in quello di abuso di autorità per la menomazione aggiuntiva del militare subordinato.
Pertanto, alla luce di queste indicazioni, il giudice delle leggi ha ritenuto inammissibile, perché non si era indicata una possibile interpretazione adeguatrice, la questione di costituzionalità
indirizzata a ottenere una pronuncia che, in forza del principio di uguaglianza e di ragionevolezza alla luce dell'avvenuta abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205), escluda la punibilità del fatto quando l'ingiuria o la minaccia siano bensì rivolte a un militare in servizio, ma da parte di un militare non in servizio, sostenendo che la lettera della legge non conduce a un'interpretazione obbligata nel senso dell'impossibilità di configurare l'applicabilità dell'art. 199 c.p.m.p., quando il soggetto attivo dei reati ivi previsti non sia in servizio, tanto più che agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza - qualora anche essi fossero (e nella specie non sono) univoci - non può assegnarsi un valore limitativo dell'autonomia interpretativa del giudice, in modo da esaltare l'esegesi costituzionalmente conforme.
Detta decisione della Consulta, che non limita l'interprete, poiché è un'ordinanza di inammissibilità della questione proposta, costituisce un autorevole precedente nel tracciare una linea interpretativa conforme alla Costituzione e tesa ad escludere la punibilità dei reati cui si riferisce l'art. 199 c.p.m.p., qualora il soggetto attivo non sia un "militare in servizio" ed il suo comportamento non leda il bene della disciplina militare, ma riguardi altri interessi tutelati al fine di non creare alcuna disparità di trattamento rispetto all'abrogato delitto di oltraggio e di non configurare una disciplina irragionevole ed irrazionale, nonostante il venir meno della c.d. complementarità del diritto penale militare, dotato, invece, di una propria autonomia, che, comunque, impone un raffronto con la normativa stabilita per identici o similari comportamenti sanzionati dal diritto penale comune.
Per tale ragione, attesa la peculiarità di detto ramo del diritto, assume rilievo la lesione del bene della disciplina militare, in quanto detta particolare condizione potrebbe giustificare una normativa differenziata, sempre che il fatto non possa, invece, essere inquadrato nella fattispecie criminosa, ormai abrogata, dell'oltraggio a pubblico ufficiale.
Alla stregua di questi principi, nel caso in esame, potrebbe operare la causa di esclusione del reato prevista dall'art. 199 c.p.m.p., qualora, al momento del fatto, il ricorrente, che indossava abiti civili e non aveva con sé alcun documento, non avesse fatto alcun riferimento alla propria condizione di militare, tanto più che la pattuglia dei Finanzieri era intervenuta in ragione della loro qualifica di appartenenti alla forza pubblica e non in quanto superiori o inferiori gerarchici dell'imputato e che l'imputato aveva proferito le frasi oggetto della contestazione all'indirizzo dei militari per ragioni attinenti al servizio di ordine pubblico da essi svolto e per cause del tutto estranee al servizio e alla disciplina militare, cioè al servizio svolto dal soggetto attivo del reato, nella fattispecie, insussistente, perché ritornava da una partita di calcetto.
Orbene, il riferimento alla condizione di militare, dall'ampia narrazione del fatto operata nell'impugnata sentenza, sembra essere stata effettuata in un momento successivo, quando sono intervenuti altri militari e precisamente il Mar.llo della G.d.F. Xxxxx e, poi, il Ten. G.d.F., amico dell'imputato e da questi chiamato con il cellulare, mentre al momento dell'ingiuria rivolta ai militari, che effettuavano in maniera ineccepibile il loro servizio, il prevenuto aveva proferito parole scurrili e tracotanti, proprie di chi ritiene di essere legibus solutus, con la solita espressione "non sa chi sono io", sicché la ripetizione della frase minacciosa circa l'inoltro di una relazione di servizio sul tavolo di chi di dovere per impedire ai finanzieri di verbalizzare gli illeciti amministrativi, inerenti alla circolazione stradale commessi, trova la sua collocazione in altro reato (art. 146 c.p.m.p.), per il quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione.
Perciò, il giudice d'appello avrebbe dovuto accertare se il comportamento altamente ingiurioso avesse inciso sulla disciplina militare e se sin dall'inizio il soggetto attivo del reato rivestisse la qualità di militare in servizio e, soprattutto, avesse agito in detta veste; circostanze tutte pretermesse dalla Corte partenopea, che segue moduli argomentativi anteriori alla fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale del 2001, richiamata integralmente dal ricorrente".
…omissis…


Cause estranee al servizio o alla disciplina militare - Valutazione ai fini dei reati di insubordinazione e abuso di autorità.

(C.p.m.p., art. 199)

Corte di Cassazione, Sez. I, 12 marzo 2008, n. 466, Pres. Silvestri, Est. Bonito, P.G. Garino, concl. diff.; imp. ric. da sent. C.M.A. di Roma (annulla senza rinvio).

Nel valutare, per i reati di insubordinazione e di abuso di autorità, l'incidenza delle cause estranee al servizio o alla disciplina militare, l'art. 199 C.p.m.p. non fa esclusivo riferimento alla condizione delle parti offese, ma a quella del soggetto attivo della condotta, come si desume dal tenore letterale della norma in esame in cui esplicitamente si legge che "le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso … da militare che non si trovi in servizio…". (1) (2) (3).

(1) Nel caso di specie, trattavasi di un militare paracadutista fermato dai Carabinieri per un normale controllo autostradale, mentre egli era al volante della propria autovettura privata.
(2) Principio talmente chiaro ed indiscutibile da apparire quasi ovvio.
Questo giudizio non può, però, essere confermato per altra affermazione espressa nella parte motiva dalla stessa sentenza, laddove si legge che "Tra il militare paracadutista ed i carabinieri parti lese non v'è rapporto di gerarchia militare, trattandosi comunque di due corpi militari distinti, le cui relazioni gerarchiche la norma incriminatrice contestata non prende in considerazione".
(3) Vedasi, comunque, la massima che segue.


Regolamento di disciplina militare - Casi di applicazione - Insubordinazione - Cause estranee al servizio o alla disciplina militare.

(Legge 11/07/1978, n. 382;
C.p.m.p. art. 199)

Corte di Cassazione, Sez. I, 12 marzo 2008, n. 464, Pres. Silvestri, Est. Rombolà, P.G. Garino, concl. conf.; imp. ric. da sent. CMA Sez. dist. di Verona (rigetta).

A norma dell'art. 5, terzo comma, lett. d), delle Norme di principio sulla disciplina militare (Legge 11 luglio 1978, n. 382) il regolamento di disciplina militare si applica non solo a coloro che si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari, ma anche ai militari che si rivolgano ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.
La clausola di esclusione della insubordinazione prevista dall'art. 199 C.p.m.p. non ricorre, se il soggetto agente, pur vestendo abiti civili ed al di fuori dell'attività di servizio attivo, si qualifica come militare (1).

(1) Si riporta qui di seguito l'interessante sentenza:
…omissis…
"Con sentenza pronunciata il 21 giugno 2007, la Corte Militare di Appello, sezione distaccata di Verona, in riforma della sentenza di proscioglimento 8/3/05 del Tribunale Militare di Torino (appellata dalla Procura Generale Militare), dichiarava Xxxxx Yyyyy colpevole del reato di insubordinazione con ingiuria continuata (B., 7/4/08) e, con le attenuanti generiche, lo condannava alla pena (sospesa e senza menzione) di mesi uno e giorni quindici di reclusione militare (sostituita nella corrispondente sanzione pecuniaria di 1.710 euro di multa).
Lo Xxxxx, carabiniere scelto in servizio presso la Stazione CC di XX, il 7 agosto 2004 verso le ore 1,50 si presentava all'ingresso di una discoteca di XX con altre due persone. Poiché una di loro era in pantaloncini corti e il gestore non voleva farla entrare, lo Xxxxx si qualificava come carabiniere mostrando il proprio tesserino ed insisteva perché consentisse all'ingresso. Avendo l'altro chiestogli di pazientare un poco perché aveva appena negato l'ingresso a delle persone poco raccomandabili per lo stesso motivo, lo Xxxxx dava segni di impazienza e, dopo aver inveito contro la discoteca e il suo gestore, chiedeva con il 112 l'intervento dei colleghi della Stazione di XX. Sopraggiunta una pattuglia, i suoi componenti (gli appuntati Kkkkk e Wwwww) chiedevano i documenti di identificazione a tutti i presenti compreso lo Xxxxx, che pur conoscevano come collega, per evitare favoritismi. A quel punto Xxxxx dava in escandescenze anche nei confronti dei due carabinieri intervenuti, pronunciando le frasi (direttamente nei loro confronti o parlando al telefono con terzi in loro presenza) che avevano dato causa all'imputazione ("siete dei colleghi di merda, andate a fare in culo"; "quei merdoni di XX"; "carabinieri di merda, non siete capaci di fare il vostro lavoro").
Il primo giudice aveva derubricato l'originaria imputazione di insubordinazione con ingiuria (continuata) in ingiuria commessa "fuori servizio" e aveva conseguentemente prosciolto l'imputato per difetto della condizione di procedibilità della richiesta del comandante di corpo. Il giudice di appello aveva invece ritenuta corretta l'originaria imputazione e (come sopra riportato) condannato lo Xxxxx.
Osservava infatti come la sentenza n. 367/91 della Corte Costituzionale avesse demandato all'interprete una precisa delimitazione dell'ambito di rilevanza della "causa attinente al servizio" come presupposto del reato, ma non si era per nulla occupata dell'ulteriore profilo posto dalla scriminante dell'art. 199 ("Cause estranee al servizio o alla disciplina militare") relativo alla disciplina militare: quando il militare, sebbene fuori servizio, si qualifica come tale nei confronti del collega, l'intera vicenda viene ricondotta nell'ambito del rapporto gerarchico disciplinare e va quindi sanzionata.
Ricorreva per cassazione la difesa deducendo come primo motivo violazione di legge e illogicità della motivazione e, come secondo, mancata assunzione di prova decisiva.
Premesso che le parti offese non erano in servizio militare ma di polizia, rilevava che l'interpretazione data dal giudice d'appello alla norma dell'art. 199 le toglieva ogni efficacia scriminante, mentre lo stesso regolamento di disciplina (art. 5) specifica che la disciplina militare si applica soltanto quando i soggetti agenti "si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari". L'accento, secondo l'interpretazione della norma data dalla difesa, sarebbe quindi non sul servizio della parte offesa ma su quello di soggetto agente. Con il secondo motivo lamentava che l'imputato si fosse trovato condannato in grado di appello senza aver avuto modo in primo grado di far assumere i testimoni da lui indicati (il Tribunale, formatosi il giudizio sulla base dei primi testi di accusa, aveva revocato l'ammissione di tutti gli altri). Concludeva per l'annullamento.
All'udienza fissata per la discussione dell'impugnazione il PG presso questa S.C. concludeva per il rigetto del ricorso e la Difesa per il suo accoglimento.
Il ricorso è infondato e va respinto. Pienamente condivisibile la sentenza impugnata, che correttamente valorizza, circa l'esimente de qua, i doveri relativi alla disciplina militare.
Invero, la richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 367 del 16 novembre 2001 aveva rigettato l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 199 c.p.m.p. osservando che la norma (che scrimina per certi reati - tra i quali l'insubordinazione - i fatti commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina militare) non andava interpretata (proprio nel caso dell'insubordinazione) nel senso che si doveva guardare solo alla condizione della persona offesa dal reato, potendo rilevare anche la correlazione con il servizio militare dell'autore del fatto. Cioè, per una lettura costituzionalmente orientata della norma non era irrilevante l'eventuale inesistenza di tale correlazione.
La Corte di Cassazione ha già applicato tale indirizzo (Sez. I, sent. 3 marzo 2005, A.), affermando (in fattispecie relativa a un militare in licenza e in abiti civili che, in stato di ebrezza alcolica, inveiva all'indirizzo di appartenenti all'arma dei carabinieri intervenuti in un locale pubblico su segnalazione di alcuni avventori) che la minaccia o l'offesa all'onore di un superiore rivolta dal militare appartenente alle forze armate al di fuori dell'attività di servizio attivo e non obbiettivamente correlata all'area degli interessi connessi alla tutela della disciplina, rientra nella clausola di esclusione della insubordinazione prevista dall'art. 199 c.p.m.p.
Come si vede, però, si trattava di fattispecie in cui il soggetto agente non si era qualificato come militare ed esulava del tutto, nella situazione creatasi, il profilo della tutela della disciplina.
Nel caso di specie, al contrario, era stato il militare stesso a chiedere l'intervento dei colleghi (militari in servizio) e la manifestata qualità di carabiniere (a fini personali del tutto impropri) è uno degli elementi che caratterizzano il fatto.
Di immediato rilievo, quindi, la necessità del rispetto, da parte del soggetto attivo (anche se non in servizio), della disciplina militare (le parti offese erano entrambi superiori in grado) e la conseguente assenza nel suo comportamento dell'esimente di cui trattasi. E la completa lettura dell'art. 5 del regolamento di disciplina (peraltro riportata dallo stesso ricorrente) ammonisce che esso si applica non solo a coloro che si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari, ma anche ai militari che si rivolgano ad altri militari in divisa (o che si qualificano come tali: co. 3, lett. d).
Infondato anche il secondo motivo, non potendosi parlare di mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, lett. d), c.p.p.) e di violazione del diritto alla prova quando in primo grado vi è stata una ricostruzione dei fatti, sulla base degli stessi primi testi di accusa, già ritenuta favorevole all'imputato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo".


Debito per spese di giustizia.

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6;
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 106)

Corte di Cassazione, Sez. I, 19 giugno 2008, n. 1867, Pres. Bardovagni, Est. Canzio, P.G. Gentile, concl. conf.; imp. ric. da ord. del Giud. Sorv. Tribunale Militare di Roma (annulla con rinvio).

La remissione del debito per spese di giustizia è consentita, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), a favore del condannato, sia detenuto in esecuzione della pena sia non detenuto per effetto del beneficio della sospensione condizionale della pena (1).

(1) Secondo il citato art. 6 del D.P.R. 115/2002:
"1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'art. 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso".
Sul tema, v. anche art. 106 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà di cui al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. L'art. 56 dell'Ordinamento penitenziario di cui alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplinava la remissione del debito, è stato abrogato a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'art. 299, comma 1, del D.P.R. 115/2002.


Insubordinazione - Requisiti obiettivi.

(C.p.m.p., art. 189)

Corte di Cassazione, Sez. I, 12 marzo 2008, n. 466, Pres. Silvestri, Est. Bonito, P.G. Garino, concl. diff.; imp. ric. da sent. C.M.A. di Roma (annulla senza rinvio).

La norma incriminatrice di cui all'art. 189 C.p.m.p. (Insubordinazione con minaccia e ingiuria) postula, per la sua configurazione oggettiva, che l'imputato sia militare e che la parte lesa sia un superiore dell'imputato nella gerarchia militare.


Sentenza - Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

(C.p.p., art. 125, terzo comma, art. 546, comma 1, lett. e) e art. 606, comma 1, lett. c)

Corte di Cassazione, Sez. I, 12 marzo 2008, n. 467, Pres. Silvestri, Est. Vecchio, P.G. Garino, concl. conf.; imp. ric. da sent. CMA Sez. dist. di Verona (annulla, senza rinvio).

Appare viziata da frattura logica e da contraddizione la motivazione di una sentenza che, pur avendo accertato una carenza di prova in ordine alla materialità della condotta, adotti una formula assolutoria, fondata sulla carenza dell'elemento psicologico (1).

(1) Aggiunge ancora la sentenza, che la formula assolutoria poiché il fatto non costituisce reato "presuppone la dimostrazione della perpetrazione del delitto".


Valutazione della prova.

(C.p.p. art. 192)

Corte di Cassazione, Sez. I, 5 maggio 2008, n. 816, Pres. Mocali, Est. Novarese, P.G. R. Rosin, concl. parz. conf.; imp. ric. da sent. della C.M.A. Sez. Dist. di Napoli (annulla con rinvio).

In tema di valutazione della prova, la deposizione della parte lesa, anche se rappresenta l'unica prova del fatto da accertare e manchino riscontri esterni, non cessa di essere quella di un teste e può essere posta a base del convincimento del giudice, atteso che a tali dichiarazioni non si applicano le regole di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. (1), che presuppongono l'esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l'attendibilità, dovendo peraltro il controllo sulle dichiarazioni della persona offesa (considerato l'interesse del quale può essere portatrice) essere più rigoroso.

(1) Le regole di cui all'art. 192 C.p.p. sono, a norma del comma 3, "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12", ovvero, a termini del comma 4, "le dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b".
Tali dichiarazioni "sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".




Violata consegna.

(C.p.m.p., art. 120;
D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, art. 26, 1° co.)

Corte di Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2008, n. 660, Pres. Gemelli, Est. Cassano, P.G. Rosin, concl. diff.; imp. ric. da sent. C.M.A. Sez. Dist. di Verona (rigetta).

Posto che ai sensi dell'art. 26, comma primo, del regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, "la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio", ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato di violata consegna previsto dall'art. 120 c.p.m.p. è sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige la osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto (1).

(1) Si riporta qui di seguito l'interessante sentenza:
...omissis...
1. Il 16 novembre 2005 il Tribunale militare di Padova assolveva, perché il fatto non sussiste, Xxxxxx Yyyyyy e Kkkkkk Jjjjjj dai reati di concorso nel reato, pluriaggravato, di violata consegna, loro contestato perché, nella loro qualità di militari effettivi alla Stazione Carabinieri di Fffff-Ggggg, comandati di servizio perlustrativo nel turno dalle ore 17 alle ore 22 del 10 settembre 2003, in violazione delle consegne ricevute, si intrattenevano lungamente all'interno dell'esercizio pubblico denominato "bar Vvvvv" ben oltre il normale orario di servizio, lasciando le armi lunghe in loro dotazione all'interno dell'autovettura di servizio posteggiata all'esterno del locale e, inoltre, dal delitto di falso in foglio di licenza, per avere formato un foglio di marcia in parte falso, attestando, contrariamente al vero, di essere rientrati alla Stazione Carabinieri di Fffff alle ore 22 del 10 settembre 2003.
Il Tribunale fondava la sua decisione sulle testimonianze di Sssss Ggggg, del Cap. Hhhhhh Vvvvvv, nonché delle dichiarazioni di Yyyyyy, dalle quali emergeva che i due militari avevano compiuto il prescritto turno di servizio alle ore 22 e soltanto in orario successivo si erano recati presso l'esercizio pubblico, lasciando l'auto di servizio, all'interno della quale era custodita l'arma di dotazione, a ridosso della vetrina del bar, ben visibile dal luogo in cui i due sottufficiali si trovavano.
2. Con sentenza del 24 settembre 2007 la Corte militare d'appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava i due imputati responsabili del reato di concorso in violata consegna e, concesse a entrambi le circostanze attenuanti generiche, li condannava alla pena di un mese di reclusione militare ciascuno, sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria di euro 1.140,00.
La Corte osservava che la tempestiva restituzione della vettura e dell'arma lunga al termine del turno erano preordinate a consentirne l'impiego immediato per ragioni di servizio, sicché l'indugio e il ritardo nella consegna avevano determinato una situazione di pericolo che la scansione oraria del servizio mirava ad evitare. Il comportamento tenuto dai due imputati si era, pertanto, risolto in una indebita sottrazione alla disponibilità dell'amministrazione militare sia della vettura che dell'arma lunga con la quale il servizio era stato svolto. Siffatta sottrazione assumeva rilievo specifico nell'ambito delle prescrizioni di consegna e si profilava come una particolare violazione delle stesse, in quanto, al termine dell'orario di lavoro, i due militari avevano trascurato l'obbligo di tempestiva riconsegna e di vigilanza che incombeva su di loro.
3. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente Yyyyyy, il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta erronea interpretazione della legge penale, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 120 c.p.m.p. e all'ampia nozione di consegna posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in secondo grado.

Osserva in diritto

Il ricorso non è fondato.
Il reato di violata consegna è previsto a tutela delle puntuali modalità di esecuzione di un servizio e si sostanzia in ogni condotta difforme da quanto prescritto dalle norme che disciplinano l'esecuzione del servizio.
Ai sensi dell'art. 26, comma primo, del regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, "la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio".
Ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato di violata consegna previsto dall'art. 12 c.p.m.p. è sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige la osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto (Cass., Sez. I, 29 ottobre 1986, n. 1751, rv. 175125).
è alla luce di questi principi che, come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, deve essere letto e interpretato l'ordine di servizio n. 10/9, impartito al vice-brig. Yyyyyy e al suo collega Jjjjjj, che, relativamente alla fascia oraria compresa tra le 17 e le ore 22 del 10 settembre 2003, prescriveva il pattugliamento del territorio, il controllo della circolazione stradale e degli obiettivi "sensibili" mediante l'utilizzo dell'auto in dotazione dell'amministrazione militare, dell'ordinario armamento individuale in dotazione e dell'arma "lunga" automatica M12.
Le specifiche prescrizioni, puntualmente elencate nel citato ordine di servizio, evidenziavano uno stretto ed inprescindibile nesso di strumentalità tra i mezzi messi a disposizione dalla Stazione Carabinieri di Fffff-Ggggg e il complessivo, efficace svolgimento del servizio stesso, cui l'ordine stesso era preordinato, come si evince, del resto, dalla circostanza che, in base alle direttive scritte, l'arma non avrebbe dovuto essere lasciata a bordo dell'auto senza sorveglianza.
L'obbligo di custodire personalmente l'arma M12, di rientrare in sede al termine del turno, di riportare immediatamente in caserma l'auto e le armi, funzionali allo svolgimento dei compiti affidati ai due militari, costituiva, pertanto, una specifica prescrizione di consegna che trovava il suo fondamento nell'ordine di servizio, a sua volta finalizzato, da un lato, ad ovvie ragioni di rigore e di cautela nell'utilizzo delle armi e, dall'altro, alla razionalizzazione dei tempi e dei modi del loro uso anche al fine di scongiurare stasi o ritardi nell'espletamento degli ulteriori incombenti d'ufficio programmati.
In tale contesto il ritardo di circa un'ora e mezzo, dopo la fine del turno, nella riconsegna della macchina dell'amministrazione e dell'arma M12 assegnata a Yyyyyy e l'abbandono di quest'ultima a bordo della vettura di servizio senza sorveglianza integra gli estremi del reato previsto dall'art. 120 c.p.m.p., rappresentando la violazione di una specifica consegna, contenuta in un ordine di servizio in precedenza impartito e a cui il militare avrebbe dovuto uniformarsi.
...omissis...




Violata consegna - Nozione della consegna.

(Regolamento di disciplina militare, art. 26, comma 1;
 C.p.m.p., artt. 120 e 47, n. 2)

Corte di Cassazione, Sez. I, 12 marzo 2008, n. 769, Pres. Silvestri, Est. Vecchio, P.G. Garino, concl. per annull. con rinvio; P.M. ric. da sent. T.M. di La Spezia (rigetta parz., con sostituzione della formula della "insussistenza del fatto", con quella della "non commissione del fatto").

Posto che, a norma della disposizione definitoria dell'art. 26, comma 1, del Regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, e secondo cui "la consegna è costituita da prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio", deve ritenersi che le istruzioni del comandante di stazione dei carabinieri, circa la movimentazione dei registri delle dotazioni tecniche (1), rientrano a pieno titolo nella nozione di "consegna", trattandosi per l'appunto di una prescrizione generale, verbale, permanente, impartita dal superiore gerarchico per l'adempimento del servizio esterno di perlustrazione.
 
(1) Nella specie, le disposizioni del comandante di stazione imponevano di registrare la presa in carico di tre apparati radiomobili, in occasione di un servizio di perlustrazione notturno.