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  • N.2 - Aprile-Giugno
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

Armi - Detenzione abusiva - Militareappartenente alle forze armate -Dotazione di armi da guerra - Armicomuni da sparo - Detenzione -Obbligo di denuncia - Sussistenza.
(L. 6 maggio 1940, n. 635, artt. 73 e 75;L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14)

Sez. 1, sent. 43000 del 28 novembre 2005(ud. 27/10/2005). Pres. Fabbri, Rel.Bardovagni, P.M. (conf.), ric. Colaianni.

La dotazione di armi da guerra da parte di unmilitare appartenente alle “Forze armate” nonabilita la detenzione di arma comune da sparosenza la prescritta denuncia e il porto senzalicenza, in quanto è tassativo l’elenco di coloroche, per funzioni istituzionali (art. 7 legge n.36 del 1990 e art. 73 del regolamento di P.S.),sono autorizzati per difesa personale a detenerearmi comuni da sparo senza denuncia eal porto delle stesse senza licenza.

Indagini preliminari - Arresto in flagranza- Facoltativo - Facoltà ricollegatadalla legge alla commissione dideterminati reati indicati per articoli -Riferibilità anche alle ipotesi tentate -Esclusione.
(Cod. pen., art. 56 e 640;nuovo cod. proc. pen., artt. 381 e 391)
Sez. 2, sent. 45511 del 15 dicembre 2005 (cc.5/10/2005). Pres. Rizzo, Rel. Carmenini, P.M.(conf.), ric. P.M. in proc. Bugday.

In tema di arresto facoltativo in flagranza, l’arresto da parte della polizia giudiziaria in ordineai reati indicati dal secondo comma dell’art.381 cod. proc. pen. non è consentito nell’ipotesidi tentativo, in considerazione dell’autonomiadel delitto tentato rispetto a quelloconsumato, qualora determinati effetti giuridicisiano dalla legge ricollegati alla commissionedi reati specificamente indicati mediantel’elencazione degli articoli che li prevedono,senza ulteriori precisazioni, deve intendersiche essi si producano esclusivamente per leipotesi consumate e non anche per quelletentate. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenutoche nell’ipotesi di delitto tentato di truffa contrattualein continuazione con delitti di truffaconsumata, non è configurabile un unico delittodi truffa avente ad oggetto l’obbligazionecomplessiva, bensì una pluralità di eventidannosi, con la conseguenza che, se l’accertamentodella flagranza avviene rispetto aduno specifico episodio criminoso configurabilecome tentativo non può trovare applicazionel’art. 381, comma secondo cod. proc. pen.e il conseguente arresto in flagranza).

Indagini preliminari (cod. proc. pen.1988) - Attività della polizia giudiziaria- Documentazione dell’attività -Relazioni di polizia giudiziaria concernentiattività di controllo di soggettisottoposti a misure di sicurezza - Attiirripetibili e, pertanto, acquisibili alfascicolo per il dibattimento -Sussistenza.
(Nuovo cod. proc. pen., artt. 348 e 431)
Sez. 5, sent. 39995 del 3 novembre 2005 (ud.12/10/2005). Pres. Foscarini, Rel. Rotella,P.M. (diff.), ric. Gissi ed altri.

Sono atti irripetibili le relazioni della poliziagiudiziaria concernenti lo svolgimento di attivitàdi controllo di soggetti sottoposti a misuredi sicurezza, in quanto consistenti nell’osservazionedi una situazione obiettiva, che può rappresentare indice di reato; ne derivache è legittima la loro acquisizione al fascicoloper il dibattimento ed utilizzazione ai finidel giudizio.

Prove (Cod. proc. pen. 1988) - Mezzi diprova - Testimonianza - Testimonianzaindiretta - Testimonianza di agente diP.G. su dichiarazioni percepite al difuori di un contesto procedimentale -Ammissibilità - Fattispecie.
(Nuovo cod. proc. pen., artt. 191, 195, co. 4 e 357)
Sez. 1, sent. 42226 del 23 novembre 2005(ud. 2/11/2005). Pres. Sossi, Rel. Chieffi, P.M.(conf.), ric. Signorino ed altro.

È ammissibile la testimonianza indiretta degliorgani di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art.195, comma quarto, cod. proc. pen., nelcaso in cui le dichiarazioni della personaoffesa siano state acquisite in una situazioneoperativa particolare in cui ricorreva la materialeimpossibilità di redazione del verbaledovendo il teste entrare con urgenza in salaoperatoria.

Reati contro il patrimonio - Delitti -Estorsione - Elemento oggettivo(materiale) - Gioco d’azzardo - Mutuoconcesso dal gestore di una casa dagioco clandestina ai frequentatori -Profitto ingiusto - Sussistenza.
(Cod.pen., art. 629)
Sez. 6, sent. 36526 del 7 ottobre 2005 (ud.15/06/2005). Pres. Fulgenzi, Rel. Milo, P.M.(conf.), ric. Berdini.

In tema di estorsione, è configurabile l’ingiustiziadel profitto con riferimento al prestitoconcesso dal gestore di una bisca clandestinaai giocatori per incoraggiarne la frequentazione,trattandosi di contratto di mutuo funzionalmentecollegato a quello di gioco, il cuiadempimento non è tutelato dall’ordinamento.(Nella specie, l’agente concedeva in viapreventiva ai frequentatori dei prestiti, facendosiconsegnare in garanzia assegni bancarie titoli cambiari, ed otteneva la restituzionedel credito, minacciando i debitori, per lo piùprofessionisti ed imprenditori, di mettereall’incasso i titoli).

Reati contro il patrimonio - Delitti -Estorsione - Estorsione ed esercizioarbitrario delle proprie ragioni - Uso diviolenza o minaccia - Perseguimentodi un diritto di cui l’agente non sia titolare- Estorsione - Configurabilità -Differenza rispetto alla ipotesi di cuiall’art. 393 cod. pen. - Fattispecie.
(Cod. pen., artt. 393 e 629)
Sez. 5, sent. 44292 del 5 dicembre 2005 (ud.9/11/2005). Pres. Foscarini, Rel. Fumo, P.M.(conf.), ric. P.G. in proc. Picca ed altro.

Il delitto di estorsione si caratterizza rispetto aquello di esercizio arbitrario delle proprieragioni con violenza alle persone per il fattoche la violenza o minaccia sono esercitate, nelsecondo caso soltanto, per far valere un dirittogià esistente e azionabile dinanzi a un giudice.Nella ipotesi in cui, invece, la azione costrittivasia finalizzata a far sorgere una posizione giuridicache altrimenti non potrebbe essere vantatané conseguita attraverso il ricorso al giudice,e a questa consegua un ingiusto vantaggiopatrimoniale, è integrato il reato di estorsione.(Fattispecie relativa alla condotta di un soggettoche aveva costretto la moglie, con minaccee percosse, a sciogliere la comunione legalefamiliare e ad adottare il regime della separazionedei beni, così intestandosi in modoesclusivo la casa di abitazione).


Reati contro il patrimonio - Delitti -Estorsione - Momento consumativodel reato - Costringimento per violenzao minaccia - Evento del reato -Ingiusto profitto con altrui danno -Evento ulteriore.
(Cod. pen., artt. 56 e 629)
Sez. 2, sent. 44319 del 5 dicembre 2005 (ud.18/11/2005). Pres. Nardi, Rel. Casucci, P.M.(conf.), ric. Terrenghi.

In tema di delitto di estorsione, la costrizione,che deve seguire alla violenza o minaccia,attiene all’evento del reato, mentre l’ingiustoprofitto con altrui danno si atteggia a ulterioreevento, sicché si ha solo tentativo nel caso incui la violenza o la minaccia non raggiungonoil risultato di costringere una persona al “facere”ingiunto. (La Corte ha così deciso che se ilsoggetto passivo consegna la somma didenaro per costringimento derivante dalla violenzao minaccia, il fatto che si sia rivolto allapolizia giudiziaria per denunciare l’altrui condottaantigiuridica non elide l’evento delcostringimento, e quindi l’assenso alla collaborazionenelle indagini non elimina il nessodi causalità tra la condotta violenta o minacciosae la costrizione alla condotta pretesa).

Reati contro il patrimonio - Delitti -Furto - In genere - Di carta di credito odocumento equipollente - Concorsocon il delitto di cui all’art. 12 L. 5marzo 1991 n. 143 - Ammissibilità -Condizioni.
(L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12)
Sez. 5, sent. 44018 del 2 dicembre 2005 (ud.10/10/2005). Pres. Calabrese, Rel. Ferrua,P.M. (conf.), ric. Fazio.

Il delitto di furto della carta di credito concorrecon quello di cui all’art. 12 L. n. 143 del1991, limitatamente alla ipotesi dell’indebitoutilizzo del medesimo documento, in quantosi tratta di condotte eterogenee sotto l’aspettofenomenico, verificandosi la secondaquando la prima è ormai esaurita e non trovando, l’uso indebito, un presupposto necessarioed indefettibile nell’impossessamentoillegittimo.

Reati contro il patrimonio - Delitti -Furto - Momento consumativo delreato - Sottrazione della res - Reatocommesso in grande magazzino -Accertamento casuale prima del superamentodelle casse - Consumazione -Sussistenza.
(Cod. pen., artt. 56 e 624)
Sez. 5, sent. 44011 del 2 dicembre 2005 (ud.28/09/2005). Pres. Lattanzi, Rel. Sandrelli,P.M. (conf.), ric. Valletti.

Costituisce furto consumato e non tentato ilsottrarre merce dai banchi di esposizione diun grande magazzino ove si pratichi il sistemadel cosiddetto “self service” evitando il pagamentoalla cassa. Il momento consumativodel reato, in tal caso, è ravvisabile all’atto dell’apprensionedella merce, che si realizza certamentequando l’agente abbia superato labarriera delle casse senza pagare il prezzo,ma anche prima, allorché la merce venga dall’agentenascosta, sì da predisporre le condizioniper passare dalla cassa senza pagare;salvo che, in quest’ultima evenienza, l’aventediritto o persona da lui incaricata abbia sorvegliatotutte le fasi dell’azione furtiva, sì dapoterla interrompere in ogni momento, ravvisandosiallora solo la fattispecie tentata.(Fattispecie nella quale l’agente aveva indossatola maglia sottratta, coprendola col propriogiubbotto, ed aveva altresì asportato ilcongegno per la segnalazione elettronica delfurto).

Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere - Riciclaggio - Condotte punibili - Autovettura provenienteda delitto - Sostituzione dellatarga - Manomissione del numero deltelaio - Configurabilità del reato.
(Cod. pen., art. 648)
Sez. 2, sent. 44305 del 5 dicembre 2005 (ud.25/10/2005). Pres. Nardi, Rel. Carmenini,P.M. (diff.), ric. Alaimo.

Si configura il delitto di riciclaggio sia con lasostituzione della targa che con la manipolazionedel numero del telaio di un’autovetturaproveniente da delitto, perchè entrambe lecondotte costituiscono operazioni tese adostacolare l’identificazione della provenienzadelittuosa dell’autovettura.

Reati contro il patrimonio - Delitti -Usura - Elemento oggettivo (materiale)- Stato di bisogno - Cause che lohanno determinato - Debiti da giocod’azzardo - Sussistenza.
(Cod.pen., art. 644)
Sez. 2, sent. 40526 dell’8 novembre 2005 (ud.12/10/2005). Pres. Morelli, Rel. Fumu, P.M.(conf.), ric. Lubreglia ed altro.

In tema di usura, lo stato di bisogno in cuideve trovarsi la vittima può essere di qualsiasinatura, specie e grado, e quindi può esseredeterminato anche da debiti contratti per ilvizio del gioco d’azzardo, non essendo richiestodalla norma incriminatrice alcun requisito.

Reati contro il patrimonio - Delitti -Truffa - Elemento oggettivo (materiale)- Artifici o raggiri - Truffa contrattuale -Silenzio su circostanze rilevanti delsinallagma - Esistenza dell’obbligo difarle conoscere - Idoneità ad integrareil raggiro - Sussistenza - Fattispecie.
(cod.pen., art. 640)
Sez. 2, sent. 39905 del 2 novembre 2005 (ud.11/10/2005). Pres. Di Iorio, Rel. Bernabai,P.M. (conf.), ric. Tessarolo ed altro.

In materia di truffa contrattuale, anche il silenzio,maliziosamente serbato su alcune circostanzerilevanti sotto il profilo sinallagmatico daparte di colui che abbia il dovere di farle conoscere,integra l’elemento oggettivo del raggiro,idoneo a determinare il soggetto passivo a prestareun consenso che altrimenti avrebbenegato. (Nella specie il promissario acquirentenon era stato reso edotto dal promissario venditoredella pendenza di un processo esecutivosull’immobile per un ammontare molto ingente,superiore allo stesso prezzo pattuito, destinatoa sfociare nella vendita all’asta).

Reati contro il patrimonio - Delitti -Usura - In genere - Natura giuridica -Momento consumativo - Concorso -Differenza con il reato di favoreggiamentopersonale e di estorsione.
(Cod. pen., artt. 110, 378, 629 e 644;L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 11)
Sez. 2, sent. 41045 del 11 novembre 2005(cc. 13/10/2005).Pres. De Chiara, Rel. Sirena,P.M. (conf.), ric. P.M. in proc. Casadei ed altri.

Poiché, a seguito delle modifiche introdottedalla legge 7 marzo 1996 n. 108, si deve ritenereche il reato di usura sia annoverabile trai delitti a “condotta frazionata” o a “consumazioneprolungata”, concorre nel reato previstodall’art. 644 cod. pen. solo colui il quale, ricevutol’incarico di recuperare il credito usurario,sia riuscito a ottenerne il pagamento; negli altri casi, l’incaricato risponde del reato difavoreggiamento personale o, nell’ipotesi diviolenza o minaccia nei confronti del debitore,di estorsione, posto che il momento consumativodel reato di usura rimane quello originariodella pattuizione.

Reati contro l’amministrazione dellagiustizia - Delitti contro l’attività giudiziaria- Simulazione di reato - In genere- Utilizzazione della falsa denunciaai fini della valutazione degli elementicostitutivi del delitto di cui all’art. 367cod. pen. - Legittimità - Divieti di cuiall’art. 63 cod. proc. pen. - Irrilevanza.
(Cod. pen., art. 367;nuovo cod.proc.pen., art. 63)
Sez. 5, sent. 45291 del 14 dicembre 2005 (ud.23/06/2005). Pres. Pizzuti, Rel. Marasca, P.M.(conf.), ric. Vettese.

In tema di simulazione di reato (art. 367 cod.pen.), la denuncia all’Autorità nella quale siaffermi falsamente un delitto mai avvenutocostituisce corpo di reato che, in quanto tale,deve essere sottoposto a sequestro ed acquisitoagli atti del procedimento; ne consegue chele affermazioni ivi contenute debbono esserevalutate nel loro complesso e sono interamenteutilizzabili ai fini della prova degli elementi costitutividel delitto in questione; mentre del tuttoinconferente, al riguardo, è il richiamo al dispostodi cui all’art. 63 cod. proc. pen. che sanzionacon l’inutilizzabilità le dichiarazioni autoindiziantirese dalla persona indagata o imputatasenza le garanzie previste dalla legge.

Reati contro la persona - Delitti controla libertà individuale - Riduzione inschiavitù - Elementi costitutivi -Finalità di sfruttamento -Accattonaggio - Introiti destinati abeneficio delle vittime - Rilevanza -Esclusione.
(Cod. pen., art. 600)
Sez. 5, ord. 43868 del 1 dicembre 2005 (cc.9/11/2005). Pres. Foscarini, Rel. Amato, P.M.(conf.), ric. Molnar.

Nel reato di riduzione in schiavitù, la finalità disfruttamento, che distingue la fattispecie dicui all’art. 600 cod. pen. da ogni altra forma diinibizione della libertà personale, non è esclusadall’eventualità che un margine degli introitidell’accattonaggio vada a beneficio dellepersone offese dal reato. Determinante, invece,è lo stato di soggezione in cui queste ultimeversano, essendo sottoposte all’altruipotere di disposizione, che si estrinseca nell’esigere,con violenza fisica o psichica, prestazionisessuali o lavorative, accattonaggiood altri obblighi “di fare”.

Reati contro la persona - Delitti controla libertà individuale - Violenza privata- Elementi costitutivi - Fattispecie.
(Cod. pen., art. 610)
Sez. 5, sent. 40983 del 11 novembre 2005(ud. 18/10/2005). Pres. Colonnese, Rel.Didone, P.M. (conf.), ric. Siracusa.

In tema di violenza privata (art. 610 cod. pen.),il requisito della violenza, ai fini della configurabilitàdel delitto, si identifica con qualsiasimezzo idoneo a privare coattivamente dellalibertà di determinazione e di azione l’offeso, ilquale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare oomettere qualcosa contro la propria volontà.(In applicazione di tale principio, la Corte haritenuto integrato il reato nella condotta delsoggetto che aveva intenzionalmente parcheggiatola propria vettura dietro quella dellaparte lesa così impedendole di muoversi).

Reati contro la personalità dello stato- Delitti - Contro la personalità internazionaledello stato - Associazioni sovversive- Gruppo anarchico - Atti diviolenza contro luoghi espressionedella politica estera dello Stato -Sussistenza.
(Cod. pen., art. 270)
Sez. 1, sent. 42282 del 23 novembre 2005(cc. 2/11/2005). Pres. Sossi, Rel. Chieffi, P.M.(conf.), ric. Paladini.

Configura il reato di cui all’art. 270 bis cod.pen. l’azione posta in essere da un gruppoanarchico volta al compimento di atti di violenzacontro luoghi di detenzione, centri di permanenzaper immigrati, banche e societàmultinazionali in quanto simboli della politicaestera dello Stato in campo economico esociale. Tali azioni violente, essendo dirette alturbamento dell’ordine pubblico, condizionanoil funzionamento degli organi statali centralie periferici e sono idonee a perseguire lafinalità dell’eversione dell’ordine democratico.

Reati contro l’ordine pubblico - Delitti- Associazione per delinquere - Ingenere - Associazione di stampomafioso - Imprenditore colluso -Imprenditore vittima - Nozione.
(Cod. pen., artt. 110 e 416;nuovo cod. proc. pen., art. 192)
Sez. 1, sent. 46552 del 20 dicembre 2005 (cc.11/10/2005). Pres. Fabbri, Rel. Turone, P.M.(diff.), ric. D’Orio.

In materia di partecipazione ad associazionedi stampo mafioso è ragionevole considerare“imprenditore colluso” quello che è entrato inrapporto sinallagmatico con la cosca tale daprodurre vantaggi per entrambi i contraenti,consistenti per l’imprenditore nell’imporsi nelterritorio in posizione dominante e per il sodaliziocriminoso nell’ottenere risorse, servizi outilità; mentre è ragionevole ritenere “imprenditorevittima” quello che soggiogato dall’intimidazionenon tenta di venire a patti col sodalizio,ma cede all’imposizione e subisce il relativodanno ingiusto, limitandosi a perseguireun’intesa volta a limitare tale danno. Ne consegueche il criterio distintivo tra le due figureè nel fatto che l’imprenditore colluso, a differenzadi quello vittima, ha consapevolmenterivolto a proprio profitto l’essere venuto inrelazione col sodalizio mafioso.

Reati contro la pubblica amministrazione- Delitti - Dei pubblici ufficiali -Abuso di ufficio - Raccomandazione osegnalazione - Forma di concorso nelreato - Esclusione - Condizioni -Fondamento.
(Cod. pen., art. 323)
Sez. 6, sent. 35661 del 4 ottobre 2005 (ud.13/04/2005). Pres. Ambrosini, Rel. Milo, P.M.(parz. diff.), ric. Berardini ed altri.

In tema di abuso di ufficio, non è configurabilenella mera “raccomandazione” o nella “segnalazione”una forma di concorso morale nelreato, in assenza di ulteriori comportamentipositivi o coattivi che abbiano efficacia determinantesulla condotta del soggetto qualificato,atteso che la “raccomandazione”, comefatto a sé stante, non ha efficacia causativa sulcomportamento del soggetto attivo, il quale èlibero di aderire o meno alla segnalazionesecondo il suo personale apprezzamento.

Reati contro la pubblica amministrazione- Delitti - Dei pubblici ufficiali -Abuso di ufficio - Ispettore di polizia che impartisca consigli sulla nominadel difensore di fiducia - Ravvisabilitàdel reato - Sussistenza.
(Cod.pen., art. 323;disp. att. nuovo c.p.p., art. 25)
Sez. 6, sent. 36592 del 10 ottobre 2005 (ud.06/07/2005). Pres. Ambrosini, Rel. Colla, P.M.(diff.), ric. P.G. in proc. Tarallo.

È ravvisabile il delitto di abuso d’ufficio nel comportamentodi un ispettore di polizia che impartiscaai cittadini, con i quali intrattiene rapportiper ragioni del suo ufficio, consigli sulla nominadel difensore di fiducia, avviandoli presso unostudio di un avvocato. (Nell’affermare tale principio,la Corte ha chiarito che il profitto procuratoal professionista doveva ritenersi ingiusto, inquanto conseguito in violazione dell’art. 19 delCodice deontologico forense, approvato il 17aprile 1997, che fa divieto del cosiddetto accaparramentodi cliente).

Reati contro la pubblica amministrazione- Delitti - Dei pubblici ufficiali -Abuso di ufficio - Realizzazione delreato arrecando un danno ingiusto adaltri - Plurioffensività del reato -Sussistenza.
(Cod.pen., art. 323)
Sez. 6, ord. 39259 del 25 ottobre 2005 (cc.20/09/2005). Pres. Sansone, Rel. Conti, P.M.(diff.), ric. P.M. in proc. Della Monica.

Il reato di abuso d’ufficio ha natura necessariamenteplurioffensiva quando è commessoarrecando ad altri un danno ingiusto, nelsenso, cioè, che devono essere lesi sia gliinteressi costituzionalmente tutelati del buonandamento e dell’imparzialità della P.A. (art.97 Cost.), sia quelli di un “extraneus”, o anchedi un dipendente dell’amministrazione stessa,purché sia toccato nella sua personale condizionegiuridica derivante dal rapporto diimpiego. (Nella specie la Corte ha escluso lasussistenza del reato in quanto l’effetto dannososi era prodotto esclusivamente sullapubblica amministrazione).

Reati contro la pubblica amministrazione- Delitti - Dei pubblici ufficiali -Abuso di ufficio - Vantaggio patrimoniale- Nozione - Fattispecie.
(Cod.pen., art. 323)
Sez. 6, ord. 39259 del 25 ottobre 2005 (cc.20/09/2005). Pres. Sansone, Rel. Conti, P.M.(diff.), ric. P.M. in proc. Della Monica.

In tema di abuso di ufficio, il vantaggio patrimonialeconsiderato tra gli elementi essenzialidella fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen.,deve determinare di per sé un beneficio economicamenteapprezzabile, nel senso che deveavere un connotato di intrinseca patrimonialitàoppure deve derivare dalla creazione di unacondizione più favorevole sotto il profilo economico,non potendosi considerare sufficiente ildeterminarsi di una situazione solo indirettamenteo potenzialmente valutabile economicamente.(Fattispecie in cui era stata contestataad un magistrato l’ingerenza sull’esito dei procedimentipenali e disciplinari a suo carico).

Reati contro la pubblica amministrazione- Delitti - Dei pubblici ufficiali -Omissione o rifiuto di atti di ufficio -Elemento oggettivo (materiale) - Ipotesiprevista dal secondo comma dell’art.328 cod. pen. - Carattere della richiesta- Diffida ad adempiere - Necessità.
(Cod. pen., art. 328)
Sez. 6, ord. 41225 del 15 novembre 2005 (cc. 26/10/2005). Pres. Ambrosini, Rel. Agrò,P.M. (diff.), ric. P.M. in proc. Grassi ed altro.

In tema di omissione o rifiuto di atti d’ufficio, larichiesta di cui all’art. 328, secondo comma,cod. pen. assume la natura e la funzione tipicadella diffida ad adempiere: essa deve quindi,con percepibile immediatezza, essererivolta a sollecitare il compimento dell’atto ol’esposizione delle ragioni che lo impedisconoed il reato si consuma quando, in presenza ditale presupposto, sia decorso il termine ditrenta giorni senza che l’atto richiesto sia statocompiuto o senza che il mancato compimentosia stato giustificato.

Reati militari - Reati contro l’amministrazionemilitare - Truffa militare -Elementi costitutivi - Fattispecie.
(Cod. pen. mil. Pace, art. 234)
Sez. 1, sent. 46541 del 20 dicembre 2005 (ud.8/11/2005). Pres. Fazzioli, Rel. Corradini, P.M.(conf.), ric. Colucci.

Integra il reato di truffa militare la condotta delmilitare che usa abusivamente il flusso telefonicodel Comando militare per comunicazionipersonali, mediante l’artificio di introdursinella linea telefonica di un superiore, dapostazione diversa, inducendo in errorel’Amministrazione che aveva prestato il suoconsenso, ritenendo che quelle telefonatefossero fatte dall’ufficiale dal suo ufficio e permotivi di servizio.

Reati militari - Reati contro l’amministrazionemilitare - Truffa militare -Peculato militare - Elementi distintivi -Fattispecie.
(Cod. pen. mil. Pace, artt. 215 e 234)
Sez. 1, sent. 46534 del 20 dicembre 2005 (ud.14/10/2005). Pres. Fazzioli, Rel. Cassano,P.M. (diff.), ric. Tartaglione.

Il reato di peculato militare si distingue daquello di truffa militare per le modalità del possessodella cosa oggetto di appropriazione,nel senso che nel primo caso il militare siappropria di beni di cui abbia il possesso, nelsecondo caso si appropria di beni il cui possessosia conseguito con artifizi e raggiri.(Fattispecie relativa al militare che, mediantela predisposizione di falsi documenti giustificatividi spesa, riguardanti missioni effettuatefuori sede, otteneva l’indebita liquidazione disomme di denaro).