La protezione delle persone dei e dei luoghi nei conflitti

Ornella Barbara Castagnaro (*)


1. Le fonti

 
La disciplina di diritto internazionale relativa alla protezione delle persone, dei beni e dei luoghi nei conflitti armati trova la propria fonte in principi e norme che sono stati nel tempo fissati in diverse convenzioni internazionali e che sono in larga parte transitati nel diritto consuetudinario, estendendo così il proprio ambito di applicazione.
In questa sede ci soffermeremo sulle seguenti fonti principali, pur dando conto - ogni volta che ve ne sarà occasione - dei precedenti storici di esse e degli altri atti (convenzioni, risoluzioni, intese, ecc.) che in qualche modo si collegano alle fonti qui elencate. Per quel che riguarda la protezione delle persone, vengono in considerazione:
 
- La 4°Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 1949;
- I protocolli aggiuntivi di Ginevra del 1977.
  Per quel che riguarda, invece, la protezione dei beni culturali, vengono in considerazione:
- La Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati del 1954;

- Il 1° protocollo aggiuntivo per la protezione dei beni culturali nei territori occupati del 1954;

- Il 2° protocollo aggiuntivo sulle misure di protezione dei beni culturali nei conflitti armati del 1999;

- Ancora i due Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1977, in quanto contengono norme di protezione dei beni culturali (artt.   38, 53 e 85 del primo protocollo; art. 16 del secondo protocollo).


2. La tutela delle persone, dei beni e dei luoghi ed i caratteri del diritto internazionale

 
Per comprendere appieno il senso e la portata delle norme di diritto internazionale preordinate alla protezione delle persone, dei beni e dei luoghi in occasione dei conflitti armati, è necessario svolgere alcune osservazioni preliminari che ci forniscano, per così dire, la chiave di lettura di questa disciplina.
Occorre, infatti, chiarire quale sia il diverso punto di vista da adottare nel-l’affrontare questo tema, rispetto al tradizionale modo di intendere il sistema di diritto internazionale.
L’attenzione sempre crescente riservata ai diritti umani, al patrimonio culturale ed alla realtà ambientale non ha comportato soltanto una trasformazione nei contenuti di quello che tradizionalmente si chiamava il “diritto di guerra” (nel senso di far penetrare, fra le regole che le parti belligeranti devono osservare in caso di conflitto, alcuni principi orientati al rispetto dei diritti umani, del-l’identità etnica e religiosa dei popoli, o dell’eredità storica, culturale ed artistica delle nazioni investite dai conflitti).
Al contrario, la protezione accordata alle persone, ai beni ed ai luoghi ha aperto una breccia nella stessa configurazione tradizionale dell’ordinamento di diritto internazionale e nello stesso ambito di estensione dei suoi precetti.
Questo mutamento di prospettiva può essere schematizzato nel modo seguente.
Tradizionalmente, si raffigura il diritto internazionale come ordinamento della comunità costituita dagli Stati (e da poche altre entità riconosciute come soggetti di diritto internazionale), nel quale - dunque - le situazioni giuridiche soggettive (attive o passive) devono essere riferite essenzialmente agli Stati.
In tale visione, la salvaguardia delle persone, dei beni e dei luoghi assume una qualificazione riduttiva: si tratta, in sostanza,  semplicemente di riconoscere l’esistenza di limiti, nei mezzi e nei fini, all’uso della forza da parte di uno Stato e nei confronti dell’altro, a protezione della popolazione (in quanto elemento costitutivo dello Stato che subisce tale uso della forza) e del patrimonio privato e pubblico. Così inquadrata, la tutela accordata non cessa di essere sostegno delle ragioni di uno degli Stati in conflitto, che trova fondamento essenzialmente nell’esistenza di regole di reciproco rispetto convenzionalmente accettate o comunque osservate.
Ben diversa è la raffigurazione del fondamento della protezione di persone, beni e luoghi quale risulta dalle tendenze e dalle spinte che hanno ispirato l’odierno diritto internazionale umanitario e l’attuale disciplina di salvaguardia del patrimonio culturale, storico artistico ed ambientale.
I principi e le regole enunciati al riguardo dalle convenzioni internazionali non attengono soltanto, a ben vedere, alla disciplina dei rapporti tra gli Stati, ma tendono a porsi come principi e regole che mirano a garantire le condizioni minime ed inderogabili della convivenza della comunità universale degli uomini, dinanzi a quelle situazioni (come i conflitti armati) che minacciano i diritti inviolabili dell’uomo, ovvero il patrimonio dell’umanità. Gli Stati non sono, dunque, i titolari delle situazioni giuridiche soggettive protette, bensì, semmai, i custodi ed i garanti di diritti e prerogative non propri, ma appartenenti al genere umano nel suo complesso. Con la conseguenza che quei diritti e quelle prerogative non sono tutelati soltanto nell’ambito dei conflitti di carattere internazionale, ma anche nelle situazioni di conflitto interno.
E con l’ulteriore conseguenza che - come vedremo - tale tutela assume carattere incondizionato e diffuso, nel senso che essa non trova limitazione nel principio di reciprocità, né può essere impedita da atti abdicativi o di rinunzia ai diritti tutelati o di disposizione dei beni protetti (perché nessun individuo, nessuna collettività e nessuno Stato può rinunziare a diritti e beni che appartengono all’umanità nel suo complesso), né - infine - della sua attuazione è investita esclusivamente una delle parti coinvolte nel conflitto, ancora una volta poiché si tratta di proteggere esigenze generali o beni costituenti patrimonio del-l’umanità.
Cosicché la protezione delle persone, dei beni e dei luoghi non deriva semplicemente dall’esistenza di limiti reciproci imposti ai mezzi ed ai fini persegui-bili dagli Stati, ma deriva dalla prevalenza di diritti sovraordinati ed intangibili (diritti dell’uomo; patrimonio dell’umanità).

3. I caratteri fondamentali della disciplina di protezione

Possiamo approfondire ulteriormente queste osservazioni preliminari esaminando alcuni caratteri della disciplina preordinata alla protezione delle persone, dei beni e dei luoghi nei conflitti armati.
Un primo carattere è ravvisabile nella circostanza che le norme di protezione in parola non si limitano ad imporre obblighi di comportamento ai belligeranti, ma sanciscono in via immediata diritti in capo alle persone protette, ovvero sanciscono - sempre in via immediata - il regime giuridico di beni o luoghi.
Possiamo addurre alcuni esempi.
Per quel che concerne la protezione delle persone, si possono menzionare, come norme direttamente attinenti al riconoscimento di diritti umani, alcune disposizioni della 4° Convenzione di Ginevra quali quelle degli artt. 27 e ss. (che enunciano i diritti fondamentali delle persone protette), degli artt. 35 e ss. (che riguardano i diritti di movimento degli stranieri), dell’art. 38 (attinente ai diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi), dell’art. 39 (attinente alla tutela del lavoro), dell’art. 44 (attinente alla tutela giurisdizionale) e numerose altre disseminate nel titolo III.
Quanto alla protezione dei beni culturali, l’attuazione di essa non solo mediante l’imposizione di obblighi di rispetto ai belligeranti, ma anche mediante la diretta sottoposizione di essi ad un particolare statuto, risulta non soltanto dalla generale definizione di detti beni come “patrimonio dell’umanità” che si legge nel preambolo della Convenzione dell’Aja del 1954, ma altresì da alcune disposizioni della stessa Convenzione, quali quelle dell’art. 4.3. (che impone alle parti contraenti di adoperarsi per evitare o prevenire atti di furto, saccheggio, distruzione o vandalismo da chiunque commessi), o quali quelle che assoggettano alcuni beni a protezione speciale, prevedendo anche che sia istituito un Registro internazionale dei beni culturali sottoposti a protezione speciale (art.
8.6 della Convenzione dell’Aja), o infine quelle norme del Regolamento di esecuzione della Convenzione che prevedono l’istituzione di organismi internazionali preposti alla tutela dei beni culturali, e specialmente la nomina di un Commissario generale ai beni culturali, scelto nell’elenco delle personalità dotate dei requisiti necessari, elenco formato dal Direttore generale dell’O.N.U. per l’educazione, la scienza e la cultura.
L’importanza di questo modo di impostare la disciplina di tutela consiste nel fatto che tale disciplina non riguarda soltanto la condotta delle operazioni, ma anche direttamente le prerogative e la condizione giuridica delle persone, dei beni e dei luoghi e, pertanto, la materia dei diritti umani e della tutela dell’interesse culturale della collettività umana nel suo complesso diviene rilevante per la comunità internazionale non solo nel caso di conflitto armato tra Stati belligeranti, ma anche nel caso di conflitto armato interno (ossia non internazionale).
Ed infatti, la norma dettata dall’articolo 3 della Convenzione di Ginevra, che regola le relazioni tra i Governi e i loro cittadini in caso di conflitto armato interno, disciplinando il trattamento delle persone che non partecipano alle ostilità e comunque vietando di recare offesa alla vita, all’integrità fisica, alla libertà ed alla dignità personale dei soggetti protetti, riguarda un aspetto che sarebbe stato considerato, in altre epoche, estraneo al diritto di guerra, ed attinente, invece, tradizionalmente alle norme sui diritti umani.
Parimenti, l’art. 19 della Convenzione dell’Aja del 1954 estende ai casi di conflitto di carattere non internazionale ma interno la disciplina attinente al rispetto dei beni culturali.
In definitiva, il nesso che così si viene ad istituire tra regolamentazione della condotta militare e diritti umani (o interesse alla conservazione del patrimonio dell’umanità) è ciò che giustifica e rende legittimo l’intervento internazionale, anche di carattere militare, nel caso di conflitti non internazionali ma interni.
Il secondo aspetto che occorre porre in rilievo è che la protezione delle persone, dei beni e dei luoghi tende ad essere incondizionata e non subordinata al principio di reciprocità.
La circostanza che l’applicazione dei principi di Diritto Internazionale Umanitario dipenda sempre meno o per nulla dalla reciprocità di trattamento è conseguenza anzitutto del fatto che essa è affidata semmai alle misure adottate dalla comunità internazionale, e non soltanto al self restrain delle parti in conflitto.
Il principio di reciprocità sopravvive nelle enunciazioni contenute negli artt. 1 e 2 della 4° Convenzione di Ginevra. Quel principio, tuttavia, è destinato a venir meno dal momento in cui le regole di rispetto dei diritti umani o di rispetto del patrimonio dell’umanità vengono considerate regole di diritto consuetudinario, e come tali cogenti.
A tal proposito è da ricordare il parere consultivo emanato dalla Corte Internazionale di Giustizia l’8 luglio 1996, nel quale si afferma che i principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario costituiscono “principi inviolabili del diritto internazionale consuetudinario”. Su questa base, i principi in parola finiscono per essere ricondotti alle norme fondamentali del diritto internazionale come, tali di applicazione necessaria nei rapporti tra i membri della comunità internazionale. Un terzo carattere della disciplina di protezione delle persone, dei beni e dei luoghi consiste nel fatto che essa non può essere disapplicata nemmeno in presenza di atti o fatti che comportino o implichino una rinunzia ai diritti delle persone tutelate, o una modificazione dei loro diritti civili quali cittadini, o ancora una disposizione dei beni protetti.
L’art. 8 della 4° Convenzione di Ginevra espressamente sancisce che “le persone protette non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell’articolo precedente”.
Né la privazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione può discendere da vicende giuridiche che importino la modificazione dell’ordinamento al quale tali persone soggiacciono e, dunque, della loro condizione giuridica quali cittadini.
L’art. 47 della 4° Convenzione di Ginevra, a tal riguardo, prevede che “le persone protette che si trovano in un territorio occupato non saranno private, in nessun caso e in nessun modo, del beneficio della presente Convenzione, né in virtù di un cambiamento qualsiasi apportato in seguito all’occupazione alle istituzioni o al governo del territorio di cui si tratta, né in virtù di un accordo concluso tra le autorità del territorio occupato e la Potenza occupante, né, infine, in seguito all’annessione, da parte di quest’ultima, di tutto il territorio occupato o parte di esso”.
Per quel che riguarda la protezione dei beni culturali, il principio di indisponibilità della tutela risulta da varie disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1954.
Ad esempio, l’art. 24 (dedicato agli “accordi speciali”), dopo aver stabilito che “le Alte Parti Contraenti possono concludere accordi speciali su ogni questione che considerino opportuno regolare separatamente”, precisa che “non può concludersi alcun accordo speciale che diminuisca la protezione assicurata dalla presente Convenzione ai beni culturali ed al personale ad essi addetto”.
E prima ancora, a conferma del fatto che la protezione accordata ai beni culturali non può essere esclusa in presenza di atti abdicativi o - per così dire di derelictio compiuti dalla controparte, l’art. 4.5 della medesima convenzione stabilisce che “un’Alta Parte Contraente non può liberarsi nei riguardi di un’al-tra Alta Parte Contraente, dagli obblighi contratti ai sensi del presente articolo, fondandosi sul motivo che quest’ultima non ha applicato le misure di salvaguardia, prescritte all’articolo 3”.
Un quarto aspetto della protezione delle persone, dei beni e dei luoghi può essere individuato nel suo carattere di tutela “diffusa”, cioè affidata alla comunità internazionale ed ai suoi organismi e non necessariamente legata all’iniziativa di una delle parti in conflitto nei confronti dell’altra. Questo carattere della disciplina in questione è rafforzato dalla sempre maggiore espansione di organismi ed istituzioni sovranazionali preposti a garantire il rispetto dei diritti umani
o del patrimonio culturale universale nel caso di conflitti armati.
Solo a titolo di esempio, può essere citata l’istituzione, mediante risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U., e dunque ad opera di una fonte non convenzionale, di tribunali penali internazionali per perseguire i responsabili di serie violazioni del Diritto Internazionale Umanitario (ad es.: risoluzione n. 827 del 25 maggio 1993 per la ex Yugoslavia; risoluzione n. 955 dell’8 novembre 1994 per il Ruanda).
Ed anche mediante nuovi trattati, come quello che ha ad oggetto lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale del luglio 1998, si persegue l’ob-biettivo di creare istituzioni di salvaguardia dei diritti umani nei conflitti armati la cui effettività non dipenda dalle misure adottate dai singoli Stati.


4. I principali aspetti applicativi della disciplina di protezione: a) oggetto della tutela

 
Dopo aver esaminato i caratteri fondamentali della disciplina di protezione delle persone, dei beni e dei luoghi, occorre soffermarsi sui più rilevanti profili applicativi della disciplina de qua, suddividendo tale esame in tre momenti:
-individuazione dei beneficiari della tutela;
-individuazione dei principi attraverso i quali si attua il contemperamento tra esigenze militari e rispetto dei diritti umani o del patrimonio culturale;
-disciplina specifica che risulta dalla sintesi tra questi due aspetti.
Per quanto attiene alla individuazione dei beneficiari della tutela, viene anzitutto in considerazione il principio di distinzione tra combattenti legittimi delle parti in conflitto e popolazione civile, così come tra obbiettivi militari nemici e beni o luoghi di carattere civile, culturale o religioso.
In forza di tale principio, la violenza bellica può essere esercitata unicamente dai combattenti legittimi delle parti in conflitto e solo contro i combattenti e gli obiettivi militari nemici, mentre non può mai essere deliberatamente diretta contro la popolazione ed i beni di carattere civile, culturale, religioso.
Occorre, tuttavia, chiarire cosa si intende per “popolazione civile”. La definizione di popolazione civile, o di persone civili, non è fornita direttamente, ma è presupposta dalla 4° Convenzione di Ginevra.
E d’altra parte la distinzione tra combattenti e non combattenti è già implicata dalla disciplina inerente alla condotta delle operazioni di guerra precedente a detta Convenzione dal Manuale di Oxford del 1880 relativo alla guerra terrestre e dalle Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907. In particolare può essere ricordata la c.d. “clausola di Martens” contenuta nel preambolo delle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907 appena citate, secondo la quale “nei casi non compresi nelle disposizioni adottate, le  popolazioni civili e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e l’imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell’umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza”.
La definizione di popolazione civile si ricava, dunque, nell’ambito della 4° Convenzione di Ginevra, per differenza rispetto a quella di legittimi combattenti, cioè dei membri delle Forze armate delle parti in conflitto.
È da notare che la popolazione civile, in quanto tale, a meno che non partecipi essa stessa direttamente alle ostilità, non può essere attaccata (ma ricordiamo che di questa immunità godono anche altri soggetti non appartenenti alla popolazione civile e cioè il personale sanitario militare ed il personale religioso militare, quali definiti - stavolta mediante una definizione diretta - dal-l’art. 43 del 1° protocollo aggiuntivo del 1977 alla Convenzione di Ginevra).
Occorre, altresì, ricordare che vi sono persone civili che godono di una
speciale protezione e sono:
- i feriti, i malati, gli invalidi, i fanciulli, le donne in gravidanza e gli anziani;
- le popolazioni dei territori occupati;
- gli internati civili.
Soffermandosi sulla protezione dei beni e dei luoghi, ai fini dell’individua-
zione dell’oggetto della tutela, appare doveroso analizzare la distinzione tra obbiettivi militari (che possono essere attaccati) e obbiettivi non militari (che in linea di principio, non possono essere attaccati) e la protezione accordata ai beni culturali (Convenzione dell’Aja del 1954).
È da osservare che i beni ed i luoghi protetti sono definiti ancora una volta per differenza (a contrario) rispetto agli obbiettivi militari, la cui definizione si ricava dal 1° protocollo aggiuntivo del 1977 alla Convenzione di Ginevra (titolo IV, sez. a, cap. III).
Si deve, peraltro, notare che alcuni luoghi sono specificatamente definiti al fine di assoggettarli ad una particolare disciplina, attinente alla protezione delle persone che vi si trovano o che ne fruiscono.
A tale proposito sono da ricordare:
1) le “località non difese” (artt. 59, 85 del 1° protocollo aggiuntivo del 1977), definizione questa posta a fondamento del divieto, imposto alle parti in conflitto, di attaccare, con qualsiasi mezzo, le città, i villaggi e gli edifici civili, purché le località in questione rispondano ai requisiti di:
a. non trovarsi in prossimità, o all’interno, di una zona di contatto tra i combattenti;

b. essere state sgomberate da combattenti, armi e materiale militare mobile;

c. non essere destinate ad uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;

d. le autorità e la popolazione che vi si trovino non commettano atti di ostilità;
e) non sia svolta al loro interno alcuna attività di appoggio all’azione militare.

2) le “zone e località sanitarie e di sicurezza”, cioè destinate al ricovero e la cura dei feriti e degli ammalati delle forze armate, oppure destinate a sottrarre le popolazioni civili dagli effetti della guerra e che, pertanto non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate e saranno, anzi, protette e rispettate in ogni tempo dalle parti in conflitto, in quanto riservate ai feriti ed agli ammalati militari e civili ed al ricovero delle persone civili in tempo di guerra bisognevoli di speciale protezione, come infermi, anziani, fanciulli di età inferiore a quindici anni, donne incinte e madri di bambini di età inferiore a sette anni, nonché al personale incaricato della loro gestione e cura. Queste località devono, tuttavia, essere indicate fin dal tempo di pace o segnalate adeguatamente alla controparte all’atto dello scoppio delle ostilità e inoltre devono essere lontane da ogni obbiettivo militare e da ogni impianto industriale o amministrativo importante; devono trovarsi in aree di minore importanza ai fini della condotta della guerra e non essere difese in nessuna circostanza, né utilizzate per spostamenti di personale o di materiale militare, neppure in semplice transito.
Abbiamo infine:
3) le “zone neutralizzate”, concordate tra le parti in conflitto, direttamente,

oppure tramite i buoni uffici sia delle potenze protettrici sia degli enti umanitari, al fine di porre al riparo dai pericoli dei combattimenti, senza alcuna distinzione tra feriti e malati, combattenti e non combattenti, e le persone civili che non prendono parte alle ostilità e che non compiono alcun lavoro di interesse militare durante il loro soggiorno in tali zone;
4) le “zone smilitarizzate”, concordate con un accordo esplicito tra le parti direttamente, o tramite potenze protettrici o organismi umanitari, dopo l’aper-tura delle ostilità, ma anche in tempo di pace.
È da sottolineare che i beni culturali, invece, formano oggetto di apposita definizione che si legge all’art. 1 della Convenzione dell’Aja del 1954, la quale testualmente sancisce che: “ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario:
a. i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi
o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d’arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti;

b. gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a);

c. i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti “centri monumentali”.


La stessa convenzione (art. 8) prevede, inoltre, una disciplina particolare per taluni beni culturali sottoposti a protezione speciale (rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali), a condizione che:
a. si trovino a distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o da ogni obiettivo militare importante, costituente un punto vulnerabile, come ad esempio, un aerodromo, una stazione di radiodiffusione, un porto o una stazione ferroviaria di una certa importanza, o una grande via di comunicazione;
b. non siano usati a fini militari. La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante iscrizione nel “Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale”.
È da soggiungere che, il 2° Protocollo aggiuntivo (del 1999) alla Convenzione dell’Aja ha introdotto (artt. 10 e ss.) la categoria dei beni culturali sottoposti a protezione rinforzata e che tali beni sono individuati in base a tre criteri:
-che il bene sia di grande importanza per l’umanità;
-che esso sia protetto da misure nazionali che assicurano il più alto livello di protezione;
-che il bene non sia usato per scopi militari o di copertura di siti militari, e che lo Stato in cui si trova formalmente dichiari che non verrà usato a scopi militari.
Lo stesso Protocollo aggiuntivo ha introdotto il “Registro dei beni culturali sotto protezione rinforzata” (art. 11) gestito da un Comitato per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati.


5. Segue: b) contemperamento tra esigenze militari e rispetto dei diritti umani o del patrimonio culturale

 
Esaminiamo ora i principi attraverso i quali si attua il contemperamento tra esigenze militari e rispetto dei diritti umani o del patrimonio culturale.
La regola generale che può enunciarsi in proposito è quella della proporzionalità tra finalità militari e mezzi impiegati: è lecito che le ostilità siano condotte perseguendo l’obbiettivo del successo delle operazioni militari, ma non esiste un diritto illimitato dei combattenti nella scelta dei mezzi e metodi di guerra, scelta nella quale, al contrario, è necessario rispettare una misura di proporzionalità:
-tra necessità militari ed esigenze umanitarie;
-tra risultati militari e danni indiretti.
Questo principio di contemperamento pervade tutta la disciplina che stiamo analizzando e perciò non è enunciabile che in termini generali, giacché esso è addirittura coessenziale alla finalità fondamentale di “umanizzare la guerra” che è alla base del Diritto Internazionale Umanitario.
Appare, tuttavia, doveroso esaminare come tale principio si concretizzi nella disciplina specifica di protezione.


6. Segue: c) sintesi tra gli aspetti considerati

Occorre soffermarsi, anzitutto, su quale sia il regime generale di protezione delle persone, dei beni e dei luoghi.
Per quanto riguarda le persone, la 4° Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 1949, impone anzitutto alle parti belligeranti di:
-rispettare e proteggere gli ospedali civili ed i trasporti sanitari civili;
-consentire il libero passaggio di materiale sanitario destinato esclusivamente alla popolazione civile.
La predetta Convenzione delinea, inoltre, un regime generale di trattamento della popolazione nei territori delle parti in conflitto e nei territori occupati prevedendo che le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza:
- al rispetto della loro persona, del loro onore, dei loro diritti familiari;
- al rispetto delle loro convinzioni e pratiche religiose, delle loro consuetudini e dei loro costumi;
- ad essere trattati sempre con umanità e protetti, in particolare, contro qualsiasi atto di violenza o di intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità;
- al ricorso all’aiuto ed all’assistenza da parte dei delegati delle potenze protettrici, del comitato internazionale della croce rossa, delle società nazionali di croce rossa o di mezzaluna rossa, di qualunque organizzazione umanitaria o caritatevole, in grado di portare aiuto materiale o spirituale, che si trovi in grado di soccorrerle.
La Convenzione espressamente proibisce:
- le azioni coercitive fisiche o morali e le brutalità, compiute da militari o da civili;
- le misure atte a cagionare sofferenze fisiche, o l’eliminazione, o lo sterminio, l’assassinio, la tortura, le pene corporali e le mutilazioni;
- gli esperimenti medici e scientifici non richiesti dalle cure mediche;
- le misure di rappresaglia, il saccheggio, la cattura di ostaggi;
- le pene collettive, come qualunque misura di intimidazione e di terrorismo.
Questa tutela riconosciuta alla popolazione si completa con l’obbligo, imposto alle parti in conflitto, di autorizzare e di facilitare il passaggio rapido e senza ostacoli dei soccorsi inviati in favore delle popolazioni civili, anche se i soccorsi sono inviati alla popolazione civile della parte avversaria.
Ciò comporta che tanto i beni di soccorso inviati, quanto il personale che opera nel trasporto e nella distribuzione di essi, sono protetti rispetto all’uso della forza.
La Convenzione di Ginevra prevede anche un regime di protezione per gli stranieri e per gli internati civili (artt. da 35 a 46). In particolare agli stranieri è riconosciuto:
- il diritto di essere rimpatriati o trasferiti in un paese neutrale, a spese del loro Stato di appartenenza, a meno che la partenza non sia contraria agli interessi nazionali dello Stato;
- il diritto di ricorrere e di ricevere l’aiuto ed il sostegno delle potenze protettrici per le persone alle quali fosse rifiutato il permesso di lasciare il territorio;  
- il diritto di ricevere soccorsi individuali e collettivi e le cure che sono loro necessarie;
- il diritto di ricevere sussidi dal loro paese d’origine, dalla potenza protettrice o dalle organizzazioni di beneficenza;
- il diritto di richiedere e ottenere l’internamento volontario, direttamente o tramite l’intervento dei rappresentanti delle potenze protettrici.
La condizione giuridica degli internati è invece disciplinata anzitutto prevedendo le condizioni tassative che possono giustificare il ricorso a questa misura di sicurezza nei confronti dei cittadini stranieri residenti sul proprio territorio, condizioni che sono descritte negli artt. 41, 42, 43, 68 e 78 della Convenzione: di conseguenza l’internamento o l’assegnazione di una residenza obbligata possono essere ordinati, nei confronti delle persone protette, soltanto se la sicurezza dello Stato lo rende assolutamente necessario.
Nell’affrontare la tematica della protezione dei beni e dei luoghi, è da distinguere, inoltre, tra la tutela riservata ai beni di carattere civile (cioè, come s’è visto, caratterizzati dalla sola connotazione negativa di non costituire obbiettivi militari) e quella riservata ai beni culturali.
In merito ai beni di carattere civile, il 1° protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra stabilisce che essi non devono essere oggetto né di attacchi che ne comportino la distruzione, l’asportazione o la inutilizzabilità, né di rappresaglie quando sono indispensabili alla sopravvivenza delle popolazioni civili.
Riguardo invece ai beni culturali, è da sottolineare che essi godono di una protezione generale, prevista indistintamente per tutti i beni culturali dalla Convenzione dell’Aja del 1954.
Tale protezione si traduce in due obblighi gravanti sugli Stati: da un lato vi è l’obbligo di adottare misure di salvaguardia del proprio patrimonio culturale contro gli effetti dei conflitti (art. 3) e dall’altro vi è quello di rispettare tutti i beni culturali, non esponendoli a distruzioni o danni e non dirigendo atti ostili contro di essi (art. 4).
È importante evidenziare che gli obblighi appena enunciati soffrono eccezioni solo in caso di necessità militare imperativa (art. 4 della Convenzione dell’Aja; art. 6 del 2° protocollo aggiuntivo del 1999), ossia quando non c’è alcuna possibile alternativa per ottenere il risultato militare. Anche in tal caso, peraltro, l’uso della forza contro obbiettivi costituenti beni culturali va preceduto da un preavviso, quando le circostanze lo consentono.
Da ricordare è, altresì, la previsione di cui all’art. 5 della Convenzione e degli artt. 1 e 3 del 1° protocollo aggiuntivo secondo la quale gli Stati occupanti territori stranieri devono proteggere i beni culturali presenti in quei territori ed è fatto loro divieto di esportarli dai territori occupati, avendo comunque l’obbligo di restituirli alla fine delle ostilità. Accanto a questa protezione generale, peraltro, la Convenzione dell’Aja ed il 2° protocollo aggiuntivo di essa (del 1999) apprestano ai beni culturali anche una protezione speciale (art. 8 della Convenzione) ed una protezione rinforzata (art. 10 ss. del 2° protocollo aggiuntivo), sancite dal-l’iscrizione - rispettivamente - nel Registro dei beni culturali sottoposti a protezione speciale e nel Registro dei beni culturali sottoposti a protezione rinforzata.
Queste forme di protezione si concretano in una assoluta immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa, ed in un incondizionato divieto di utilizzazione dei beni culturali per esigenze militari e di aggressione agli stessi.
È da soggiungere che questa immunità viene meno solo qualora tali beni diventino obiettivo militare per il loro uso: in tal caso l’attacco contro beni culturali a protezione rinforzata è permesso se costituisce l’unico mezzo per porre fine a tale uso ovvero se sono prese precauzioni per ridurre al minimo i danni ai beni culturali medesimi.
Resta da dire che la sottoposizione dei beni culturali a protezione in caso di conflitto va segnalata mediante il segno previsto dall’art. 16 della Convenzione dell’Aja (uno scudo appuntito in basso inquartato in croce di
S. Andrea di blu e bianco, più comunemente detto scudo blu) che, nel caso di beni sottoposti a protezione speciale, va ripetuto tre volte in formazione triangolare.


7. Cenni alla tutela dell’ambiente nei conflitti armati

 
È da concludere la problematica afferente alla protezione delle persone, dei beni e dei luoghi nei conflitti armati con un accenno ad un tema che, in realtà, deve ancora percorrere una compiuta evoluzione: quello della tutela dell’ambiente in caso di conflitto armato.
Si tratta di un argomento ancora immaturo, non perché non vi siano fonti di diritto internazionale che se ne occupano (basti pensare alle disposizioni dettate in materia dal 1° protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1977, oppure alla Convenzione sull’uso militare e ostile delle tecniche di modificazione dell’ambiente del 1976), ma per il modo in cui il tema è affrontato.
Nelle fonti in parola, infatti, prevale ancora, sulla preoccupazione di proteggere l’ambiente in sé in caso di conflitto, la diversa preoccupazione di prevenire l’uso dell’alterazione dell’ambiente come arma, cosicché rimane sullo sfondo la questione della degradazione dell’ambiente come effetto indiretto, secondario, o collaterale, dell’attività bellica. 


Approfondimenti:

(*) - Capitano dei Carabinieri, Capo Sezione Distaccamento del Comando Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” di Padova.