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Profili giuridici e tossicologici della criminalità stradale.

Danilo Riponti (*)


1. La guida in stato di ebbrezza

a. Il fenomeno: primi rilievi medico-legali

Studi epidemiologici risalenti agli ultimi trentaquarant’anni hanno confer­mato in modo inequivocabile che l’abuso di alcool determina un rischio elevatis­simo per la sicurezza stradale. Un tale dato, sufficientemente recepito, ma solo di recente, anche nella cultura collettiva della società civile, ha ribadito, anche in rela­zione alla circolazione stradale, la pericolosità sociale dell’uso di alcolici (etanolo),  che l’OMS ha ribadito costituire un problema prioritario per la sanità pubblica(1).
Anche la Comunità Europea ha affrontato il problema dell’alcoolismo e in una risoluzione il Parlamento Europeo chiedeva alla Commissione di promuovere delle ricerche e degli studi negli Stati membri, al fine di individuare le cause dell’abuso di alcool, nonché di svolgere un’azione di prevenzione contro l’alcoolismo, con particolare riferimento a quello femminile. La Risoluzione del 29 maggio 1986 e del 3 ottobre 1989 riportavano tra l’altro il divieto di pubblicità di sostanze alcoo­liche. In effetti, in Italia, si stima che esista circa 1 milione di alcooldipendenti e circa tre milioni di soggetti a rischio, che sono esposti a gravi patologie importanti (cirrosi, pancreatiti, cardiopatie, tumori, gravi conseguenze per i feti durante la gra­vidanza), con un costo sociale valutabile intorno al 5/6% del PIL, giacché un quin­to di tutti i ricoveri urgenti e il 6% dei morti sotto i 75 anni sono alcoolcorrelati.
Non solo: l’alcool influisce significativamente nei casi di suicidio e di vio­lenza, specie familiare e costituisce fattore tragicamente decisivo nella eziologia dei sinistri stradali gravi, riferibile per quota importante - tra il 30 e il 50% ­proprio all’uso di alcolici che inducono l’uomo a guidare in base più all’istinto che all’intelligenza ed alla razionalità, onde l’impulso si sostituisce al ragionamento.
L’alcolemia, cioè la concentrazione di alcool nel sangue espressa in mg di etanolo /dl di sangue (ovvero g/l), determina una insorgenza del rischio, invero contenuta di causare incidenti a livelli tra 50 e 80 mg/dl (rischio da 0 a 3), ma cresce rapidamente con il crescere dell’intossicazione: a 110 mg/dl il rischio sale a 10, a 140 sale a 20, a 160 sale a 40, a 170 sale a 60 e a 180 è superiore a 80!!
Il fenomeno è particolarmente grave nelle ore notturne, per i conducenti giovani e per coloro che bevono meno frequentemente (a parità di alcolemia, sono statisticamente esposti a rischio più elevato). L’associazione tra alcool, comportamenti a rischio e incidenti stradali è quindi indiscutibile. Nonostante questa sostanza non sia illegale, i problemi scaturiscono dal suo abuso, specie se correlato all’ assunzione con sostanze psicotrope.
Piccole quantità hanno un effetto rilassante, anche se una alcolemia di 20 mg per 100 ml di sangue può determinare una riduzione del campo visivo ed un rallentamento dei tempi di risposta ad uno stimolo.
In situazioni di abuso, l’alcool induce difficoltà nel coordinare i movimen­ti, disturbi visivi, forte rallentamento nei riflessi, distacco dalla realtà circostante.
È necessario sottolineare che a parità di quantità assunta, gli effetti sono condizionati da:
-abitudine alcolica del soggetto (concentrazioni ematiche più elevate e durature in chi non è abituato o beve solo nei week-end);
-sesso (le donne sono più suscettibili ai danni e agli effetti rispetto agli uomini);
-età (i giovani sono più vulnerabili);
-tipo di bevanda (fermentato come vino o birra oppure come super alcolici);
-condizioni di assunzione (a stomaco vuoto l’alcool è assorbito con mag­giore rapidità ed in maggiore quantità);
-dall’inevitabile variabilità individuale;
-dalla complesse e contrastanti interazioni (per sinergie o competizioni farmaco-metaboliche dell’alcool con altre sostanze psicotrope assunte in combi­nazione tra loro).
Tutti questi elementi rendono quasi impraticabile la valutazione della quantità assumibile senza rischio ed il calcolo, anche orientativo, delle quantità di etanolo assumibili senza raggiungere il limite fissato oramai in 50 milligram­mi di etanolo per cento millilitri. L’abitudine al consumo di alcolici e l’incremento dello stesso nei week-end permettono di dedurre l’esistenza di un’ampia percentuale di soggetti-automobilisti che superano il predetto limite, ripropo­nendo i temi della sicurezza nella guida, dei controlli, dell’informazione.
L’alcool agisce su ogni organo e sistema dell’organismo: con il protrarsi dell’abuso, il metabolismo diventa meno efficace ed ubriacarsi diventa sempre più facile e frequente. Epatiti, ulcere, cirrosi, problemi circolatori, problemi sessuali, facilità alla violenza ed alla violenza sessuale, danni al sistema nervoso, tumori del tratto gastro-intestinale sono il frutto a lungo termine dell’abuso alcolico.
Negli incidenti stradali per alcool, le cause più frequenti sono il colpo di sonno e la perdita di vigilanza. Quest’ultima può essere sostenuta dalla caffeina e dalla nicotina, ma ulteriormente compromessa dalla cannabis.

b. Il dato normativo e i contributi giurisprudenziali

In materia di alcool, la legislazione italiana contempla numerose disposi­zione in tema di ubriachezza e di imputabilità:
-art.91 c.p. “Ubriachezza derivata dal caso fortuito o da forza maggiore”;
-art.92 c.p. “Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata”;
-art.94 c.p. “Ubriachezza abituale”;
-art.95 c.p. “Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti”;
-art.688 c.p. “Ubriachezza”;
-art.686 c.p. “Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione”;
-art.687 c.p. “Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita”;
-art.689 c.p. “Somministrazione di bevande acooliche a minori o a infer­mi di mente”;
-art.690 c.p. “Determinazione in altri dello stato di ubriachezza”;
-art.691 c.p. “Somministrazione di bevande acooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza”.
Il Testo Unico di P.S. prevede che il rilascio della licenza di pubblico esercizio possa essere concessa solamente al soggetto che non sia stato condannato per proble­mi di alcoolismo (art. 92), mentre l’art.88 stabilisce che i minori non possono essere addetti alla somministrazione di bevande alcooliche. Infine, l’art.186 del Codice della Strada (L. 30 aprile 1992 n.285) prevede e sanziona la guida in stato di ebbrez­za, con riferimento alla specifico agli artt. 379 (guida sotto l’influenza dell’alcool) e 380 (revisione della patente) del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
Il nuovo codice della strada, recentemente novellato, recita:
«Art. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool).
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevan­de alcoliche. Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale (1).

2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro duecen­tocinquantotto a euro milletrentadue. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di vei­coli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della paten­te, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sotto­porre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attra­verso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o coman­do, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperi­ti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di ses­santa giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8».

Tale norma è stata oggetto di reiterate modifiche, dapprima in seguito all’entrata in vigore del Decreto legislativo, 15 gennaio 2002, n. 9(2) e da ultimo della Legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha convertito con modifiche il decreto-legge n. 151/2003.

La guida sotto l’influenza dell’alcool è sicuramente uno dei reati che ha subito le maggiori modifiche negli ultimi mesi, a riprova della particolare delicatezza e rilevanza della materia per la società civile e l’ordine pubblico. Fermo restando che in materia penale, oltretutto con riferimento a fattispecie di enorme applicazione, appare deprecabile l’uso della decretazione d’urgenza, pare utile riassumere i principali e più recenti cambia­menti, significativi delle politiche legislative perseguite di volta in volta dal legislatore: 
 

Prima della legge 214/2003Oggi
La competenza era del giudice di paceLa competenza è del tribunale
Chi conduceva un veicolo era onsiderato in stato di ebbrezza qualora risultasse un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro(g/l); lo stabiliva l’art. 379 del regolamento di esecuz. del C.d.S.Chi conduce un veicolo è ora considerato in stato di ebbrezza qualora risulti un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Lo stabilisce il comma 6 dell’art. 186 C.d.S.
Era possibile sottoporre un conducente a prova alcolemica solamente qualora emergessero dubbi/elementi utili.Purché nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica (art.13 Cost) e secondo le direttive del ministero dell’interno è possibile sottoporre chiunque alla “prova veloce” con strumenti anche portatili (etilometro).
In caso di incidente stradale, per sottoporre un conducente alla prova alcolemica era comunque necessario motivare i dubbi/elementi utili.In caso di incidente stradale ora è sempre possibile effettuare la prova.
Se la persona rifiutava di sottoporsi alla prova alcolemica rispondeva di specifico reato ma non era prevista sospensione della patente.Se la persona rifiuta di sottoporsi alla prova alcolemica (sia a quella con etilometro che a quella “veloce” anche con apparecchi portatili), è prevista:
- sospensione della patente di guida;
- revoca se alla guida di certi veicoli (autobus, veicolo di massa compless. a pieno carico superiore a 3,5 t);
- Revisione/visita medica;
- Decurtazione punti.

L’etilometro è l’apparecchio che serve a determinare la percentuale di alco­ol presente nell’aria polmonare espirata. Si tratta di uno strumento elettronico sigillato che, una volta tarato, è pronto all’uso; non può essere alterato dall’ope-ratore, e ciò a garanzia dell’automobilista; utilizza il principio dell’assorbimento dei raggi infrarossi da parte delle sostanze alcooliche: su un monitor viene indicato il tasso alcoolemico presente nel sangue del soggetto visualizzato e riportato su un foglio a stampa.
Gli apparecchi prima di essere omologati e pronti all’uso sono soggetti a controlli puntigliosi rappresentati da una visita preventiva ed una periodica annuale ed eventuale riparazione. Nell’impiego di tali strumenti qualche problema può essere causato da possibili interferenze durante l’esame, causate da sostanze medicamentose, quali le espettoranti, mentolo, eucaliptolo. Quando l’etilometro dà un valore da un valore pari a 6.00, significa che ci sono ancora residui alcolici nella bocca e nell’esofago: la prova con l’etilometro, quindi, non potrebbe essere effettuata prima di 10 minuti dall’ultima ingestione di bevande alcooliche.
È assolutamente pacifico, per costante giurisprudenza che:
«In tema di guida in stato di ebbrezza (nella disciplina di cui all’art. 186 del nuovo codice della strada e dell’art. 379 del relativo regolamento), non è necessario, ai fini dell’accertamento di tale stato, la verifica strumentale del tasso alcolemico attraverso l’uso di apposito strumento (cd. etilometro), ma possono essere considerati rilevanti, altresì, dati sintomatici, desumibili dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza pretorile che aveva ritenuto provato lo stato di ebbrezza del conducente dal suo stato di “disarmonia psicofisica”, emergente dal verbale di contestazione, secondo cui il conducente stesso “mostrava difficoltà nell’articolare il linguaggio, peraltro sconnesso, equilibrio precario, emanante alito vinoso” ed ammetteva “di aver litigato con la sua ragazza e di aver bevuto più del solito”).
Cassazione civile, sez. I, 23 ottobre 1997, n. 10426, Poli c. Pref. Genova, Giust. civ. Mass. 1997, 1997.
-Conforme- Cassazione penale, sez. un., 27 settembre 1995, n. 1299, Cirigliano, Zacchia 1997, 295 (s.m.)».
E ancora:

«In tema di guida in stato di ebbrezza (nella disciplina di cui all’art. 186 del nuovo codice della strada e dell’art. 379 del relativo regolamento), non è necessario, ai fini dell’accertamento di tale stato, la verifica strumentale del tasso alcolemico attraverso l’uso di apposito strumento (cd. etilometro), ma possono essere considerati rilevanti, altresì, dati sintomatici, desumibili dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza pretorile che aveva ritenuto provato lo stato di ebbrezza del conducente dal suo stato di “disarmonia psicofisica”, emergente dal verbale di contestazione, secondo cui il conducente stesso “mostrava difficoltà nell’articolare il linguaggio, peraltro sconnesso, equilibrio precario, emanante alito vinoso” ed ammetteva “di aver litigato con la sua ragazza e di aver bevuto più del solito”).
Cassazione civile, sez. I, 23 ottobre 1997, n. 10426, Poli c. Pref. Genova, Arch. giur. circol. e sinistri 1998, 29 nota (Stabile), Giust. civ. 1998, I,1051.
Alla luce del tenore delle disposizioni di cui agli art. 186, comma 4, del nuovo codice della strada (approvato con d.lg. 30 aprile 1992 n. 285), e 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione (approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), le tecniche di misurazione dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, rappresentate dall’uso del cosiddetto etilometro, non rappresentano l’unico strumento previsto, dalla legge, per determinare lo stato di ebbrezza. Infatti - da un lato - l’art. 186 citato prevede la “facoltà” e non l’”obbligo”, per gli organi della polizia stradale, di effettuare l’ac-certamento con gli strumenti stabiliti dal regolamento, e - dall’altro - nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare quegli strumenti, la norma dà rilievo alle circostanze “sintomatiche” dell’esistenza dello stato di ebbrezza. In presenza di tali circostanze non è ­dunque - precluso, agli agenti, di rilevare direttamente l’alterazione psico-fisica, desumendola, in particolare, dallo stato del soggetto e dalla sua condotta di guida.
Cassazione civile, sez. I, 12 agosto 1997, n. 7538, Bortolin c. Pref. Treviso, Giust. civ. Mass. 1997, 1411, Foro it. 1997, I, 3176, Arch. giur. circol. e sinistri 1997, 881.
L’art. 186 del d.l. 30 aprile 1992 n. 285, demanda agli organi di polizia la facoltà, e non l’obbligo, di accertare, in caso di incidente, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo con gli strumenti e la procedura previsti dall’art. 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. L’uso del cosiddetto etilometro, pertanto, non è obbligatorio, essendo validi i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto, che costituiscono una fonte di conoscenza diretta ed integrano una prova che ben può sostituire l’accertamento strumentale, non sempre possibile in talune circostanze con l’uso immediato della complessa apparecchiatura. L’accertamento effettuato dalla polizia sulla base dei dati sintomatici, peraltro, è compatibile con il disposto dell’art. 354 comma 3 c.p.p. che conferisce, in caso di urgenza, il potere agli ufficiali di polizia giudiziaria di compiere i necessari accertamenti e rilievi sulla persona del soggetto, senza violare l’art. 32 cost.
Cassazione penale, sez. IV, 28 marzo 1995, n. 5296, Pisaniello, Cass. pen. 1996, 1590 (s.m.), Riv. giur. circol. trasp. 1995, 1056, Riv. polizia 1996, 354 (s.m.), Giust. pen. 1996, II, 240 (s.m.).
-Conforme- Cassazione penale, sez. V, 1 febbraio 1995, n. 2499, Corradini, Giust. pen. 1995, II, 572.
-Conforme- Pretura Cremona, 21 luglio 1995, Bennaoui e altro, Riv. giur. circol. trasp. 1996, 169 nota (Cabianca)».
Appare interessante evidenziare come, dopo iniziale incertezza, la giuri­sprudenza si sia fermamente orientata a ritenere la configurabilità del concorso materiale tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello inerente a rifiuto di sottoporsi agli accertamenti de quibus, come pure il concorso con il reato di ubriachezza:
«Vi è concorso materiale tra le ipotesi contravvenzionali di cui al comma 2 del-l’art. 186 del nuovo codice della strada (guida in stato di ebbrezza) ed al comma 6 del medesimo articolo (rifiuto di consentire l’accertamento dell’eventuale stato di alterazione psico fisica da parte degli organi di polizia stradale). Ciò in quanto diversa è la “ratio” dei due precetti: il comma 6 del citato articolo, infatti, ha l’ulteriore intento, rispetto al comma 2, di impedire - attraverso la sanzione del rifiuto ­il frapponimento di ostacoli nell’attività di controllo per la sicurezza stradale.
Cassazione penale, sez. IV, 8 maggio 1997, n. 6355, Mela, Arch. giur. circol. e sinistri 1997, 991, Codice penale art. 688, LS 30 aprile 1992 n. 285 art.186 d.lg.
È possibile il concorso fra il reato di ubriachezza previsto dall’art. 688 c.p. e quello di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada, stante la diversità degli interessi giuridici tutelati. Inoltre, lo stato di ebbrezza e quello di ubriachezza si differenziano per la diversa intensità dell’alterazione psico - fisica, più grave nella seconda.
Cassazione penale, sez. un., 27 settembre 1995, n. 1299, Cirigliano, Giur. it. 1997, II, 162, Zacchia 1997, 295 (s.m.).
La contravvenzione di ubriachezza punita dall’art. 688 c.p. concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall’art. 186 del codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l’art. 688 mira alla prevenzione dell’alcolismo e alla tutela dell’ordi-ne pubblico, in quello stradale, invece, l’art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l’incolumità di chi vi si trova. La differenza tra l’ebbrezza e l’ubriachezza sta nell’intensità dell’alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel fatto che mentre l’ebbrez-za può non essere manifesta, l’ubriachezza è punibile solo quando lo è. L’ubriachezza, quindi, in sè comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l’eb-brezza, perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta.
Cassazione penale, sez. un., 27 settembre 1995, n. 1299, Cirigliano, Arch. giur. circol. e sinistri 1996, 91 nota (Colombani), Riv. polizia 1996, 508, Giust. pen. 1996, II, 337.
-Conforme- Cassazione penale, sez. un., 5 febbraio 1996, Studium Juris 1996, 932».
Da ultimo, va sottolineato come i riti cd.premiali, in primo luogo il patteggiamento, non siano affatto ostativi della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa la cui efficacia deve ritenersi primaria sotto il profilo della deterrenza:
«In tema di sanzioni amministrative all’accertamento di reati, poiché la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. è equiparata a una pronuncia di condanna, con essa possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto sancito dall’art. 445 c.p.p. limitato alle sole pene accessorie. Ne deriva che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere disposta la sospensione della patente di guida, quando questa sanzione amministrativa consegua all’accertamento di un reato previsto dal codice della strada. (Fattispecie in tema di patteggiamento per il reato di cui all’art. 186 cod. strad.).

Cassazione penale, sez. VI, 5 febbraio 1997, n. 3891, D’Alessandro, Riv. giur. polizia 1999, 327 (s.m.)».

2. L’incidenza dell’alcoolismo nella criminalità colposa del traffico stradale nei risultati di una ricerca condotta nel Veneto orientale dall’Istituto di Antropologia Criminale dell’Università di Trieste(3).

La consapevolezza ormai acquisita dell’importanza della intossicazione alcolica, tra i fattori che determinano una guida pericolosa, deve necessariamente tenere conto del “numero oscuro” in quest’ambito, determinata dall’impossi-bilità di effettuare concreti e tempestivi accertamenti in occasione di incidenti stradali.
Di conseguenza si è posto il problema di una verifica della correlazione alcool-criminalità stradale, verifica che fosse in grado di fornire dei dati articolati sulla dinamica del fenomeno. È stata pertanto condotta una ricerca, nella primavera del 1991, su un campione di 30 alcolisti ed uno costituito da altrettanti soggetti astemi o bevitori nella norma, per un totale di 60 persone. Pur datata, l’indagine si presta ad alcune interessanti considerazioni. Per quanto attiene all’ambito territoriale, l’indagine è stata svolta quasi interamente nel Veneto orientale e precisamente nei Club di Alcolisti in Trattamento attivati a Vittorio Veneto (TV) e in 4 comuni confinanti (Tarzo, Cappella Maggiore, Cordignano, San Martino di Colle Umberto).

Materiali e metodi
La raccolta di dati necessari è stata effettuata mediante la somministrazione di un questionario a due categorie di soggetti, attuata con il metodo dell’in-tervista diretta. Il ricorso a tale metodologia ha permesso di superare alcuni inconvenienti e di ottenere risultanti più esaurienti:
- si evitano le inesattezze dovute alle intrinseche difficoltà del questionario, in quanto le varie domande possono venire illustrate in maniera vieppiù esauriente;

- si può evitare che le persone siano reticenti nelle risposte, grazie al rapporto fiduciario instauratosi tra il medico e il paziente nella terapia riabilitante, superando così la diffidenza intervistato/intervistatore.

Poiché per i componenti del campione di controllo mancava il rapporto di fiducia, si è reso necessario il ricorso a determinate categorie di soggetti: parenti e conoscenze dell’intervistatore e soggetti che avevano dimostrato di rispondere alle domande senza reticenza alcuna. I componenti del campione di controllo sono stati inoltre sottoposti ad un pre-questionario, una versione semplificata del M.A.S.T. (Massachussets Alcoholism Screening Test), per accertare la loro idoneità a farne parte che consente, attribuendo un valore ad ogni risposta dell’in-tervistato e sommando tali valori, di giungere ad una diagnosi di alcolismo, perlomeno sospetto, quando la somma dei valori supera un certo coefficiente. Per quanto riguarda le metodologie delle interviste, il questionario rivolto agli alcoolisti è stato suddiviso in tre fasce temporali di ricerca:
-primo anno di astinenza da parte del sogg.;
-ultimo anno di alcoolismo;
-precedenti 4 anni di alcoolismo.
Per i membri del campione di controllo è stato invece fissato un unico periodo: gli ultimi anni precedenti alla data dell’intervista.

Descrizione analitica del questionario
-Prima domanda, volta ad evidenziare eventuali coinvolgimenti in incidenti stradali;
-seconda domanda, a specificarne il numero;
-terza, concerne il tipo di sinistro verificatosi;
-quarta, specificazione ulteriore degli elementi del sinistro;
-quinta, rivolta ad accertare eventuali casi di investimento di cui l’inter-vistato sia rimasto vittima;
-sesta, richiede quante volte ciò sia accaduto;
-settima, volta a far emergere la responsabilità dello o degli incidenti ed a
far emergere la correlazione con l’alcool; -ottava, volta a raccogliere dati più precisi sulla dinamica del sinistro,
-nona, relativa ad eventuali danni a cose o persone;
-decima, rivolta ad evidenziare eventuali giorni di ricovero ospedaliero dell’intervistato ed assenza dal lavoro;
-dodicesima, tesa ad individuare eventuali passeggeri trasportati;
-tredicesima, l’intervistato è invitato a dichiarare se la causa dell’inciden-te sia da ascriversi all’uso di alcool;
-quattordicesima, serve ad accertare quanti incidenti in un determinato periodo di tempo siano dovuti all’alcool;
-la sedicesima, diretta a conoscere la frequenza con cui tali sostanze vengono assunte.
Dall’analisi statistica dei dati ottenuti dai questionari risulta che gli alcolisti avevano avuto negli ultimi 5 anni di dipendenza una media di ben 1,2 incidenti a persona, rispetto a quella di 0,2 incidenti a persona rilevata nei componenti del campione di controllo. Il confronto dei dati è significativo, gli alcoolisti sono stati coinvolti in un numero di incidenti 6 volte superiore rispetto a quello dei componenti del gruppo di controllo:
-per quanto riguarda il sesso vi è una netta prevalenza di maschi;
-l’età della maggior parte dei soggetti oscillava tra i 40 e i 60 anni;
-la scolarità riscontrata negli alcoolisti era piuttosto bassa e la loro qualifica lavorativa più frequente era quella di operaio;
-il tipo di patente prevalente era la B.

Titolo di studio

Situazione lavorativa

Età

Patente tipo

Esaminando poi l’attribuzione della colpa degli incidenti secondo la valutazione fattane dalle compagnie assicuratrici emerge che gli alcoolisti sono stati considerati colpevoli nel 73,6% dei casi rispetto al 50% dei casi dei componenti del campione di controllo; sempre fra gli alcolisti, la colpa è attribuita a terzi nel 21% dei casi contro il 33,3% nei soggetti di controllo, mentre i casi di concorso di colpa risultano del 5,2% per gli alcolisti e del 16,6% per i soggetti di controllo. Oltre alla maggiore ed evidente sinistruosità degli alcolisti, va evidenziata la minor percentuale dei casi di concorso di colpa, segno, a parere dell’autore, che non si è tenuto conto della guida in stato di ebbrezza nella attribuzione della responsabilità sul piano assicurativo. L’elevata percentuale di incidenti indotti dall’alcool può essere confermata anche da altri elementi. Dall’analisi delle modalità con cui si sono verificati i sinistri sono emersi elementi significativi. Sul piano generale, la dinamica ricorrente nei sinistri fra gli alcolisti era rappresentata dall’uscita di strada senza il coinvolgimento di altri veicoli, causata dalla perdita di controllo del veicolo (57,8% di incidenti), perdita che in alcuni casi risultava addirittura inspiegabile.
È stato possibile poi, sulla base dei dati raccolti, individuare l’incidente “tipo” degli alcolisti secondo l’ora, il giorno e la provenienza-destinazione.
In particolare, per quanto riguarda le fasce orarie, emerge che l’incidente “tipo” in cui è coinvolto un alcolista avviene in un giorno feriale tra le 15 e le 18 circa o fra le 21 e le 24, rispettivamente quando l’alcolista si dirige verso casa o in luoghi destinati allo svago o presso bar e locali pubblici, provenendo preferibilmente dal lavoro o da casa e, in subordine, da altri bar o da luoghi di svago. Le fasce orarie evidenziate dimostrano chiaramente che la fatica accumulata durante la giornata lavorativa unita all’assunzione di alcool rendano estremamente rischioso il tragitto verso casa.
La situazione era diversa nei soggetti di controllo, giacché gli incidenti si concentravano nella fascia oraria tra le 9 e le 1, conformemente a quanto emergeva dalla media nazionale relativa all’anno 1989. Anche la destinazione e la provenienza dei soggetti cambiavano, scomparivano infatti gli incidenti del “dopo cena”, sostituiti da quelli legati a viaggi per lavoro o per acquisti, o di rientro da tali attività.
È importante valutare le conseguenze degli incidenti: va notato come non risultavano molti casi di danni alle persone. Tale circostanza va ricollegata al fatto che generalmente gli alcolisti erano da soli al momento del sinistro e che nella maggior parte dei casi non erano coinvolte altre vetture. Nel caso del gruppo di controllo la bassa percentuale di danni alle persone era dovuta all’assenza di incidenti gravi, purtroppo invece frequenti in ottica generale.
Per quanto riguarda infine le conseguenze personali, va evidenziato che, tra gli alcolisti, il 70% deve ricorrere al ricovero ospedaliero, mentre nei controlli tale eventualità non si era mai verificata.
In particolare nei 30 soggetti alcolisti sono stati riscontrati, in conseguenza degli incidenti stradali, ben 194 giorni di ricovero ospedaliero nell’arco di 5 anni, rispetto all’assenza di ricoveri nei soggetti del gruppo di controllo. Fra gli alcolisti si notava altresì la perdita di ben 467 giornate lavorative, rispetto alle 17 dei controlli dove, peraltro, tale dato derivava quasi interamente da un unico sinistro. Partendo dal presupposto che il costo di una giornata di ricovero ospedaliero si aggirava, nel periodo considerato, mediamente sulle 240.000 lire (salvo non si trattasse di terapie intensive, per cui la cifra poteva anche raddoppiare), ne risultava che i 30 alcolisti esaminati, per la sola conseguenza degli incidenti stradali costavano alla collettività 46.560.000 lire in 5 anni, senza considerare la difficile quantificazione del danno relativo alla perdita di 476 giornate lavorative.
Rispetto a tutto questo, la consistenza dei provvedimenti legali adottati pare addirittura irrilevante. Si consideri che, con ben 27 incidenti stradali causati dall’alcool, non era stata elevata nemmeno una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza, non vi era stato nemmeno un procedimento per la sospensione o la revoca della patente, né un procedimento penale di altro genere.
Se a ciò si aggiunge un certo lassismo indotto da una cultura favorevole al consumo di bevande alcoliche ed alla difficoltà di provare che l’assunzione era avvenuta prima e non dopo il sinistro, si può comprendere perché nemmeno uno dei trenta alcolisti intervistati sia incorso in provvedimenti penali o amministrativi, ma al massimo nella semplice “reprimenda” da parte degli organi di polizia.
Fortunatamente anche sotto questo profilo la percezione sociale della guida in stato di ebbrezza e la severità di controlli ed organi accertatori hanno consentito un approccio più adeguato alla gravità del problema.


3. La guida sotto l’influenza di droghe

a. L’art.187 C.d.S. e la sua applicazione giurisprudenziale

La guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti e psicotrope è disciplinata dall’art. 187 del C.d.S., che recita testualmente:

“Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’ar-ticolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi del-l’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esi-to dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186.

8. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all’articolo 186, comma 2”.


L’articolo in esame è stato modificato prima, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall’art. 99, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360; poi dall’art. 14, d.lg. 15 gennaio 2002, n. 9, con effetto a decorrere dal 30 giugno 2003 e, infine, sostituito integralmente dall’articolo 6 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, così come modificato dalla legge di conversione.
La norma ha posto una molteplicità di problematiche giurisprudenziali, per esempio in tema di modalità di accertamento e di rifiuto del conducente di sottoporsi all’accertamento clinico.
Infatti, la legge disciplina in modo rigoroso le metodologie di accertamento dell’intossicazione ai fini della configurabilità del reato, per cui, per es., si è ritenuto che:
“ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei modi previsti dall’art. 187 comma 2 C.d.S. Deve escludersi pertanto la possibilità che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, in quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla liquidazione ed alla quantificazione delle sostanze. (nel-l’occasione la Corte ha precisato che la presenza di comportamenti sintomatici dà all’organo accertatore la facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie previste dallo stesso articolo del C.d.S.)”.
Cassazione Penale sez. IV, 14 febbraio 2003, n. 7339, in CED cass. N. 223660.
Norma che, nonostante la disparità di trattamento rispetto alla guida in stato di ebbrezza, è stata ritenuta più volte immune da censure di costituzionalità(4).
Come pure, in ottica garantista:
«ai fini della prova che il conducente ha guidato in stato di ebbrezza a seguito dell’uso di sostanze stupefacenti, è insufficiente il mero rilievo che gli esami tossicologici hanno dato esito positivo (nella specie, per la presenza di cannabinoidi), in assenza di altri elementi (condotta di guida, contegno al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria) che possano confermare l’ipotesi d’accusa».
Tribunale Bologna, 15 marzo 2001.
«Con riferimento al reato di cui all’art. 187 commi 1 e 4 nuovo c. s. (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), in assenza di una determinazione legislativa del valore limite il cui superamento importi l’accertamento dello stato di alterazione psicofisica (in mancata ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, laddove demanda ad un decreto del ministro della sanità la determinazione delle modalità per l’accertamento dello stato di alterazione conseguente all’assunzione di stupefacenti) nessun valore probatorio può riconoscersi alle analisi di campioni biologici da cui risulti la presenza di un certo quantitativo di cannabinoidi nel sangue e nelle urine dell’imputato, tanto più che l’esito di tali prelievi non risulti corroborato da una valutazione clinica del soggetto, ovvero da dati desunti dal suo comportamento e sintomatici di uno stato di alterazione. (Nella fattispecie sulla base di tale principio, il giudicante ha assolto l’imputato dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste)».
Tribunale Bassano Grappa, 17 dicembre 1999.
Ed ancora, in relazione agli aspetti procedurali:
«ai fini della configurabilità del reato di rifiuto all’accertamento clinico sulla presenza nei liquidi organici di sostanze stupefacenti, trattandosi di accertamento diagnostico obbligatorio non coattivo, è necessario il rispetto delle modalità previste dall’art. 187 comma 5 C.d.S. che prevede l’accompagnamento presso strutture pubbliche e pertanto non sussiste il reato nel caso in cui il rifiuto si sia manifestato dopo l’accompagnamento del conducente presso il comando dei vigili urbani dove veniva chiesto il prelievo delle urine».
Cassazione Penale sez. IV, 14 febbraio 2003, n. 7339, in CED cass. N. 233661

b. L’influenza delle diverse sostanze psicotrope nella idoneità alla guida
 
Nel corso degli anni, sulla base delle esperienze maturate sotto il profilo scientifico, è pacifico affermare che le sostanze psicoattive influenzano pesantemente l’attenzione e la concentrazione, interferendo sull’adeguatezza delle risposte che il soggetto pone in essere agli stimoli esterni, con l’effetto di rallentare i tempi di reazione o comunque alterarli per almeno tre diversi aspetti:
-eccesso di fiducia nelle proprie capacità;
-sottostima del rischio;
- accentuazione dell’aggressività.
Tali sostanze, specie se associate tra loro ovvero ad alcolici, come avviene purtroppo nella sottocultura giovanile, risultano sempre più coinvolte nel determinismo di incidenti stradali, come frequentemente si è potuto riscontrare nei corpi dei deceduti.
Da qui la necessità di accertamenti e controlli sui conducenti-automobili-sti, ai fini della necessaria prevenzione e dell’altrettanto necessaria repressione.
Tale esigenza si scontra con alcune difficoltà pratiche legate alla tutela della privacy, alla difficoltà tecnica dell’accertamento “sul campo” circa la loro presenza (il campione biologico più idoneo a tale accertamento è il sangue e al momento risulta difficilmente praticabile per via dell’invasività del prelievo), alla mancanza di precisa ed esauriente disciplina normativa per ottenere il consenso del soggetto.
Tutto ciò rende assai difficoltoso, se non di fatto impedisce, la piena operatività di questi controlli assolutamente indispensabili.
Gli effetti d’insicurezza stradale generati dalle sostanze psicoattive più diffusamente utilizzate (sottolineando l’esponenziale crescita dei rischi nell’assun-zione combinata di più sostanze) possono essere delineati, in assenza di dati maggiormente precisi, come segue(5):

Cannabis

Il termine “cannabis” viene utilizzato per indicare i diversi prodotti della canapa contraddistinti dal contenuto di THC (tetraidrocannabinolo), principale componente psicoattivo e più frequentemente rilevato in soggetti incorsi in incidenti stradali mortali.
La variabilità degli effetti varia a seconda della dose assunta e alle condizioni del soggetto al momento del consumo (stato psichico dell’assuntore) e a seconda del grado di conservazione della molecola di THC che è foto e termosensibile, alla capacità degli enzimi microsomiali presenti nel fegato dell’assun-tore, i quali convertono il THC.
L’assunzione di anche 20 mg di THC può o meno produrre un’azione psicotossica di tipo allucinatorio, senza esentare dal rischio nemmeno l’assuntore moderato o occasionale, in quanto in grado di indurre alterazioni delle funzioni cognitive
- percettive - comportamentali. Infatti, a parità di dose, nel consumatore occasionale la concentrazione plasmatica del THC e i suoi metaboliti è circa il doppio rispetto all’assuntore cronico, con la conseguenza che gli effetti durano molto più a lungo.
L’uso combinato con l’alcool poi, agendo anch’esso sul fegato, facilita ed incrementa la risposta individuale al THC, potenziandola anche sotto l’aspetto dell’insicurezza alla guida. Al di là degli effetti di difficoltà di mettere a fuoco visivo ostacoli e contorni dell’ambiente circostante, a causa dell’arrossamento degli occhi, è importante sottolineare come la cannabis deprime ulteriormente lo stato di vigilanza (e quindi i tempi di reazione) già compromesso da sostanze come l’alcool.

Cocaina

Insieme a alcool, cannabis, ecstasy essa è la sostanza più diffusa negli ambienti cosiddetti ricreazionali.
Nelle prime fasi del consumo (aspetti gratificanti) si sperimentano sensazioni di energia, ridotta percezione di fame, sete, sonno, maggiore stimolo sessuale. Succedono poi difficoltà a dormire e a mangiare, aggressività, ipertensione, tachicardia. Azione up-down della cocaina, quale grande stimolante.
La fase gratificante up svanisce improvvisamente, tanto più velocemente con il protrarsi del consumo, e subentra la fase down con effetti di stanchezza, mancanza di ogni energia ed ogni interesse, depressione, stress.
Il consumatore cronico è infatti ansioso, irritabile, sospettoso, paranoico fino alla psicosi; la dipendenza causata da abuso appare in tutta la sua sintomatologia caratterizzata da profonda depressione, sonnolenza oltre a tremori e problemi cardiaci.
La cocaina, con i suoi effetti diretti e indiretti, non è compatibile con la sicurezza alla guida. L’associazione con l’alcool incrementa di più di 11,5 volte il rischio di “stroke” (infarto improvviso).

Altre associazioni:
Cocaina e Cannabis
L’azione combinata, o ravvicinata, tra cocaina e cannabis, produce effetti, come verificato da uno studio di Lukas del 1994, particolarmente “accentuati”. La vasodilatazione della mucosa nasale indotta della cannabis, anche se assunta precedentemente, riduce l’effetto vasocostrittivo della cocaina; tale combinazione comporta, anche nell’assuntore abituale di cocaina, effetti incontrollabili poiché il fumo di cannabis incrementa i livelli plasmatici di cocaina, esalta l’eu-foria dell’assuntore, anticipa l’inizio dell’effetto e ne prolunga terribilmente la durata, con conseguenze facilmente immaginabili.
Cocaina e anabolizzanti
L’uso, in particolare del nandrolone, è in espansione.
Entrambe le sostanze provocano forti aumenti di aggressività; l’associazio-ne di queste due sostanze sviluppa una significativa e marcata aggressività, anche in assuntori saltuari.
Come osservato sperimentalmente (Licata 1993), l’assunzione di dosi medio-alte di cocaina (2mg\kg peso corporeo) determina reazioni aggressive spropositate e ciò indipendentemente dal livello di provocazione (anche banale), rispetto a soggetti che non hanno assunto la sostanza.
Il meccanismo farmacologico alla base di questi effetti coinvolge i sistemi neurotrasmettitori influenzati dalla cocaina la quale agisce sulle stesse aree del cervello, in particolare il sistema limbico, che sostengono i comportamenti aggressivi. Le due sostanze hanno siti comuni di azione proprio all’interno del sistema limbico del sistema nervoso centrale.
La cocaina, come documentato, può provocare colpi aploplettici e gli ormoni sessuali (il nandrolone è un ormone maschile anabolizzante) possono peggiorare le caratteristiche degli attacchi. Questi effetti, deleteri per la salute, possono essere responsabili di incidenti stradali avvenuti per perdita di controllo del veicolo (a seguito di colpo aploplettico), proprio per la particolare interazione di queste sostanze che sviluppano effetti avversi al sistema cardiocircolatorio. La cocaina, infatti (è noto), induce vasocostrizione coronarica, aritmie cardiache e problemi di conducibilità. Gli steroidi anabolizzanti, ed in particolare il nandrolone, è stato dimostrato che incrementano in misura significativa la risposta cardiaca ad elevate dosi di cocaina senza comunque cambiare la morfologia del miocardio. Queste concause dovrebbero essere tenute in considerazione anche quando sui campi da gioco si verificano improvvisi ed inspiegabili decessi di soggetti giovani e sani.

Ecstasy
ovvero MDMA, o 3, 4 - metilendiossimetamfetamina, consiste in un analogo dell’amfetamina, stimolante e allucinogeno.
Le amfetamine e i loro derivati sono prodotti sinteticamente in laboratorio e sono potenti stimolanti.
Esse agiscono come l’adrenalina (alla cui formula di struttura somigliano moltissimo): di conseguenza aumentano la pressione sanguigna, il ritmo cardiaco e la temperatura corporea.
Come altri stimolanti (cocaina) posseggono un’azione bifasica.
Inizialmente l’assuntore di ecstasy sperimenta effetti gratificanti, quali la loquacità, la maggiore facilità a socializzare, la velocità nelle azioni, la mancanza di stanchezza, sonno e fame, prova emozioni più intense. Ma la sostanza fa battere il cuore più in fretta, alza la pressione del sangue, scatena latenti crisi di epilessia. Durante l’effetto innalza la temperatura del corpo, rende aride le mucose della bocca, fa digrignare la mascella, lascia le pupille dilatate.
La fine dell’effetto (che può durare sino a sei ore) arriva bruscamente e l’in-dividuo si sente depresso, irritabile, stanco e stordito (effetto down).
L’assunzione può provocare, specie se protratta, crisi d’ansia, tremori, paranoia, difficoltà a star fermi, disturbi del sonno, della socialità, dell’appetito, disturbi sessuali. Il c.d. colpo di calore, il danno al sistema epatico, renale, cardiaco, nervoso, sono il possibile frutto del consumo.
Gli effetti collaterali sono aggravati dall’alcool anche quando questo precede il consumo di ecstasy. L’etanolo anticipa e sostiene gli effetti dell’ecstasy, aumenta la difficoltà a disperdere calore comportando l’innalzamento della temperatura corporea con conseguente maggiore rischio di ipertermia maligna. L’etanolo, inoltre, rafforza la secchezza delle mucose, rende più profonda la fase down compromettendo ulteriormente la già carente vigilanza, altera il senso delle distanze e del pericolo, facilita i colpi di sonno.
Pochi sono oggi i dati disponibili circa la prevalenza dell’ecstasy e degli anfetaminici in soggetti deceduti a seguito di incidente stradale; allo stato attuale è molto difficile valutare il contributo dell’ecstasy nel verificarsi di un incidente per ovvie ragioni di praticabilità (breve emivita della molecola nel sangue) e metodo-logiche (limitatezza delle tecniche di screening idonee a rilevare l’MDMA).
Nonostante la letteratura non sia molto ricca di informazioni al riguardo è ragionevole considerare l’esistenza di un rischio concreto di incorrere in un incidente per effetto dell’ecstasy.
Riteniamo che solo uno sviluppo di adeguate e praticabili procedure analitiche su saliva (la sola in grado di fornire indicazioni parallele a quelle ottenibili attraverso il sangue) potrà consentire studi più mirati al proposito.
Conclusivamente, pare solidamente assodato che tutte le sostanze psicoattive influenzano la sicurezza di guida, anche se in diversa misura. Bisogna, altresì, considerare la rilevanza della “poliassunzione”, che può portare ad una condotta di guida inadeguata anche per livelli modesti di sostanze.
Appare, pertanto, necessaria la revisione di gran parte delle tecniche utilizzate per lo screening poiché esse sono calibrate per le urine e per livelli di cut-off piuttosto elevati, compatibili con l’uso di singole sostanze.
In pratica, con le attuali procedure utilizzate per le urine, molti poliassuntori potrebbero risultare falsamente negativi.
È necessario pertanto proseguire la ricerca di dispostivi adeguati e di campioni biologici idonei.
A talle riguardo sono utili le seguenti considerazioni:
-la saliva ed il sudore contengono generalmente la sostanza madre (rilevabile in circolo durante l’effetto), mentre nelle urine sono presenti essenzialmente i metaboliti che si producono a seguito della degradazione della sostanza stessa;
-il prelievo della saliva è semplice, non invasivo, non viola privacy ed è difficilmente soggetto a rischio di adulterazione;
-la saliva è probabilmente il solo fluido biologico che può essere parallelo al sangue e che può essere messo direttamente in relazione al comportamento di guida.
Tuttavia è opinione diffusa che per attuare l’individuazione di soggetti sotto l’effetto di sostanze, esistono due alternative: un esteso programma di training per gli operatori di Polizia al fine di sostenere con l’esperienza il sospetto di guida sotto l’effetto di sostanze, oppure (meglio sarebbe se fosse in aggiunta) un idoneo dispositivo di screening da utilizzare sul campo ed in grado di fornire all’operatore di Polizia un supporto di “evidenza” di uso recente di sostanze.
Inoltre, un continuo aggiornamento sulle sostanze oggetto di consumo, sui loro effetti, e le loro associazioni, sulle molteplici ripercussioni alla guida.
Ancora, la considerazione delle differenze territoriali circa la variabilità delle abitudini di consumo a seconda dei rispettivi mercati illeciti.
Infine, la necessità di accompagnare l’assiduità dei controlli con la maggiore informazione in campo sanitario e di sicurezza stradale, in maniera più capillare e specifica, in modo tecnico e non moralistico, è necessario rivedere tutta una serie di luoghi comuni inerenti sostanze considerate erroneamente di scarsa incidenza sulla pericolosità alla guida.
A titolo esemplificativo:
Nicotina
-per gli effetti stimolanti solo inizialmente migliora i tempi di reazione;
-ad alte dosi può provocare vertigini e palpitazioni cardiache;
-in abitacolo chiuso il monossido di carbonio interferisce sull’attenzione.
Cannabis
-effetti blandamente psichedelici;
-colori e suoni troppo intensi;
-possibili flashback;
-deficit attenzione e concentrazione (ancor più quando associata all’alcool);
-difficoltà di mettere a fuoco visivo, soprattutto di notte;
-distanza e velocità deformate;
-coordinamento difficoltoso, riflessi rallentati;
-distorsioni percettive (ostacoli, curve, nastro stradale);
-associazione con alcool accentua la perdita di vigilanza;
-incremento frequenza cardiaca ancor più se associata a birra.
Cocaina
-colori molto accesi e suoni intensi;
-ipersensibilità visiva “otturatore simile” che dilegua forme e colori chiari (mancata percezione di ostacoli);
-mancata percezione del rischio e comportamenti di guida aggressivi;
-innalzamento iniziale della soglia del sonno e della stanchezza;
-effetti down improvvisi (colpi di sonno);
-associazioni con alcool e cannabis intensificano i rischi;
-in forma di crack può dar luogo a violenza irrefrenabile.

Alcool
-alterati processi di attenzione e acquisizione di segnali esterni;
-ridotta capacità di impatto con nuovi problemi ed emergenze;
-difficoltà di coordinare i movimenti;
-causa di errori procedurali indipendentemente dall’esperienza già acquisita (sorpassi);
- disturbi visivi;
-inadeguata visione di oggetti in avvicinamento dai lati durante la guida;
-stato compromesso di vigilanza sostenuto dalla caffeina, ma ancora più depresso dalla cannabis;
-pericolosità delle associazioni che potenziano in modo sinergico gli effetti di altre sostanze;
-nelle associazioni, anche concentrazioni modeste di alcool possono indurre notevoli effetti;
-elevata frequenza di colpi di sonno.
Ecstasy
- effetti psichedelici;
-possibili flashback anche dopo settimane dall’ultima assunzione; -mancata percezione del rischio;
-effetti down colpi di sonno, resi più probabili dalla stanchezza “dopo discoteca”;
-perdita della consapevolezza delle proprie reazioni, reazioni non commensurate agli stimoli;
-irritabilità eccessiva che può sfociare nell’aggressività (competizione alla guida);
-l’associazione con altri stimolanti, depressivi o allucinogeni (LSD) produce effetti variabili quanto imprevedibili potenziando i rischi.
Pertanto, tenuto conto che la fascia di età 20 - 30 anni ha il più elevato rapporto di positività alcool/droghe ed incidenti stradali e che tale rapporto diminuisce al crescere dell’età dei conducenti (dimostrando nei soggetti oltre i 30 anni, le positività più elevate all’alcool e la minore positività ad altre sostanze), l’azione di monitoraggio, controllo e repressione va prevalentemente indirizzata su questa componente giovanile, al fine di ottenere risultati rapidi ed efficaci anche in relazione alle cosiddette stragi del sabato sera.

4. Considerazioni conclusive e de iure condendo

La situazione della insicurezza stradale determinata dalla guida in stato di intossicazione alcolica o tossicologica è di drammatica evidenza, giacché ogni giorno si consumano sulle nostre strade vere e proprie stragi, di proporzioni impressionanti, purtroppo tollerate dall’opinione pubblica come eventi ineluttabili, da attribuirsi a sfortuna, tragica fatalità o eccessiva motorizzazione; la realtà è diversa: si tratta di comportamenti delinquenziali, seppur contravvenzionali, ad elevata pericolosità sociale(6), che devono essere oggetto di attenta prevenzione e severa repressione(7).
Le recenti misure di inasprimento del trattamento sanzionatorio di cui alla legge 214/2003, potrebbero, per esempio, ben essere integrate dall’introduzio-ne di un limite ulteriormente ridotto, non superiore a 30mg/dl, per i neopatentati (per i primi tre anni), essendo emersa la maggiore incidenza di rischio, a parità di alcolemia, per i giovani e coloro che consumano alcolici in modo meno frequente; se ne trarrebbe rilevante beneficio anche a fronte delle cd. “stragi del sabato sera”.
È, inoltre, necessario differenziare le sanzioni per la guida con alcolemia inferiore a 150 mg/dl, rispetto a quella superiore, con inasprimento deciso in tale ultimo caso, che rivela familiarità con l’abuso alcolico e pericolosità sociale particolarmente intensa: in tale ultimo caso, per es., la sospensione della patente non dovrebbe essere mai inferiore a due anni, con necessità dell’espletamento di un percorso terapeutico per poterla riottenere.
Bisogna, infine, operare in termini educativi, soprattutto sui giovani, creando in capo agli stessi, con precisi programmi da attuare in primo luogo in ogni grado della scuola dell’obbligo, una nuova cultura della sicurezza stradale, che è espressione di elevata coscienza civica e solidarietà sociale, una cultura della vita, propria e altrui, che si contrapponga alla cultura della morte che insanguina le strade del nostre Paese.


Approfondimenti:

(*) -Versione riveduta ed ampliata della Relazione presentata dall’Autore alle “giornate vittoriesi di medicina legale”, tenutesi in Pieve di Soligo il 20-21 novembre 2003.
(**) -Avvocato. Cultore di Antropologia Criminale dell’Università di Trieste - Membro Commissione Giustizia LIDU-FIDH.
(1) - Cfr.: il documento “Salute per tutti nell’anno 2000”, che all’obiettivo 17 prevede: “Entro l’an-no 2000, il consumo di sostanze che provocano danni alla salute e producono dipendenza dovrebbe essere drasticamente ridotto in tutti gli stati membri”. Gli Stati Europei hanno inteso dare esecuzione a tale obiettivo perseguendo “la riduzione del 25% del consumo di alcool nelle comunità, con particolare attenzione alla riduzione del consumo dannoso”.
(2) - Art. 13.
1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando la violazione è commessa dal
conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di
guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di altera
zione psico-fisica derivante dall’influenza dall’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’arti-
colo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la
facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento”;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamen-
to del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all’artico-
lo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalità stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144”; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Qualora dall’accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”.
(3) - Cfr.: M.M. CORRERA, C. PUTIGNANO, P. MARTUCCI, La criminalita colposa del traffico stradale, CEDAM, Padova,1996.
(4) - Manifesta infondatezza della q.l.c. dell’art. 186 comma 4 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli art. 2, 3 e 111 cost., nella parte in cui non attribuisce agli agenti di polizia la facoltà di disporre prelievi ematici sulla persona del conducente, a differenza di quanto previsto dall’art. 187 comma 2 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) c. strad. Infatti, le differenti modalità tecniche previste per gli accertamenti degli stati di alterazione psico-fisica derivanti dall’influenza dell’alcool e, rispettivamente, dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope trovano giustificazione nell’attuale stato delle conoscenze tecnico scientifiche che non permetterebbero di avvalersi, per l’acquisizione della prova dell’uso di sostanze stupefacenti, di una strumentazione tecnica analoga a quella utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza alcolica, che assicura, grazie all’esame spirometrico, attendibili riscontri del tasso alcolemico nell’aria alveolare espirata”.
Corte costituzionale, 25 luglio 2001, n. 306
(5) - Dati ricavati dal progetto DATIS del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
(6) - D. RIPONTI, Cenni sulla rilevanza criminologica della criminalità colposa connessa alla circolazione stradale, in ARCHVIO GIUR. DELLA CIRCOLAZ. E DEI SINISTRI STRADALI, 2000, 289 ss.
(7) - D. RIPONTI, Criminalità colposa e circolazione stradale: l’effettività della sanzione tra applicazione ed aumenti di pena, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, 2002, 25 ss.