4. Il sequestro e la confisca

Se da tali indagini risulta che il valore dei beni è eccessivo rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero se vi sono sufficienti indizi - e non meri sospetti - in base ai quali si ha motivo di ritenere che essi siano il frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego, il Tribunale(161) deve disporne il sequestro, ferma restando la possibilità della sospensione provvisoria dall’amministrazione, misura della quale ci occuperemo appresso. Il sequestro non può avere ad oggetto il patrimonio del soggetto nella sua interezza, ma deve concernere i singoli beni, sebbene di questi si abbia un’accezione assai lata comprendente anche le quote azionarie(162). In caso di persona indiziata di appartenenza ad associazione mafiosa, l’attività illecita di cui i beni sequestrati costituiscono frutto o reimpiego non deve necessariamente consistere in un’attività mafiosa(163).

Gli indizi menzionati dalla norma in esame sono sufficienti motivazioni, non contrastate da altre univoche argomentazioni; in più, questi indizi non debbono, come gli altri riguardanti il sistema, fornire una certezza di pericolosità, ma debbono soltanto addurre motivi per ritenere che la pericolosità sussista. In ogni caso, il sequestro deve contenere una motivazione dalla quale dedurre in base a quali elementi il soggetto sia da ritenere indiziato ex art.1 L. 575. Inoltre, deve essere indicata l’origine indiziaria della provenienza illecita dei beni e sulla scorta di quali fatti si concretizzi la disponibilità da parte dell’indiziato. È interessante osservare che i due presupposti sono attualmente alternativi in quanto la L. 256/1993 ha modificato la disposizione secondo la quale la sproporzione costituiva solo un indice della provenienza illecita dei beni. Il legislatore indicava, infatti, il più rilevante degli indizi (sperequazione tra tenore di vita e reddito) da cui si poteva ricavare il convincimento che i beni fossero frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego.

D’altro canto, svincolando dai sufficienti indizi la sproporzione tra valore dei beni e reddito dichiarato, il legislatore potrebbe non risultare in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 48/1994 che ha dichiarato illegittima, per violazione dell’art. 27 Cost., comma 2, la previsione di una reclusione per ingiustificato possesso di beni o valori sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta (art. 12 quinquies comma 2 d.l. 8 giugno 1992, conv. con L. 356/92). Come si vedrà, però, le due ipotesi sono differenti perché, mentre può non essere in contrasto con i principi costituzionali una norma che al fine di applicare una misura di prevenzione desume dalla mera qualità di indiziato per alcuni reati il sospetto che la sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato possa essere frutto di illecita attività, diversa è la conclusione se la situazione viene ricondotta all’interno di una fattispecie di reato, stante l’art. 27 Cost. In definitiva, nonostante l’alternatività dei due presupposti, la norma in sé indica espressamente quale può essere un indizio sufficiente: la notevole sperequazione tra il tenore di vita(164) - inteso non semplicemente come quantità di beni consumati ma quale patrimonio posseduto - e l’entità dei redditi apparenti o dichiarati; pur tuttavia, la prassi non deve indurre a valutare questa come circostanza sufficiente visto che la norma, riferendosi agli indizi, intende senz’altro riferirsi alla pluralità di essi. Per verificare la sussistenza dei descritti presupposti, occorre muovere dalla verifica del patrimonio iniziale del soggetto, per analizzare poi quanto reddito è stato prodotto nel tempo lecitamente e quanto ne è stato consumato.

Se raffrontando tutti questi elementi si desume che il patrimonio iniziale, aumentato di quello prodotto lecitamente nel tempo e diminuito di quello consumato, è molto inferiore al patrimonio attuale, è possibile qualificare in termini patrimoniali il risultato delle attività illecite o di reimpiego ed ottenere il sequestro della quota parte esuberante. Il sequestro anticipa, in funzione conservativa, quanto eventualmente disposto in seguito con la confisca. Ciò è di tutta evidenza nell’istituto del sequestro precauzionale, introdotto dall’art. 1 L. 55/90, che consente al Procuratore della Repubblica o al Questore di richiedere al Tribunale la confisca dei beni e il sequestro anticipato degli stessi prima della fissazione dell’udienza, in presenza di concreto pericolo che i beni che si ritiene verranno confiscati vengano dispersi, sottratti o alienati nelle more del procedimento(165). Si aprono, al riguardo, taluni problemi sotto il profilo della legittimità, perché la norma non prevede alcun contraddittorio con il destinatario della misura e consente di effettuare un giudizio prognostico sulla base di un altro giudizio prognostico (quello relativo alla confisca) che solo eventualmente sarà avverso per il soggetto.

La misura della confisca interverrà, infatti, solo se non verrà dimostrata la legittima provenienza dei beni sequestrati (art. 2 ter L. 575/65). Quanto alla confisca, la sua ratio consiste nella recisione definitiva di qualsiasi legame tra la persona e il suo patrimonio, conseguente alla esecuzione del sequestro, entro un anno dal quale deve irrogarsi. A ben vedere, la presenza degli indizi è menzionata solo nel comma 2 dell’art. 2 ter, come se in caso di confisca tali indizi non fossero necessari; ciò non significa, tuttavia, che la confisca possa essere legittimamente disposta se si scopre che quelli che erano considerati sufficienti indizi in realtà non lo sono o che essi abbiano perso il loro significato originario; infatti, dal momento che, come si vedrà, il sequestro è strumentale alla confisca, non è ipotizzabile che gli elementi fondanti del primo provvedimento siano incoerenti con quelli che legittimano il secondo. Comunque, si parla spesso di doppia prova per distinguere i presupposti della confisca e del sequestro, in quanto, per la prima, occorrerebbe la dimostrazione, per il sequestro, invece, la mera probabilità, dell’appartenenza del soggetto alla associazione di tipo mafioso e degli indizi inerenti ai beni. In realtà, anche la confisca è giustificata dal concorso di indizi di ordine personale, che sono indicativi dell’appartenenza del proposto a consorterie mafiose, e da indizi inerenti ai singoli beni, rilevatori della mancanza di giustificazione del loro acquisto e/o della provenienza di essi da investimenti di profitti illeciti o comunque ingiustificabili e ingiustificati(166).

Nonostante le critiche sollevate, la Corte di Cassazione(167) non ha rinvenuto nell’art. 2 ter L. 575/65(168) un’ipotesi di inversione probatoria ma si è limitata ad individuare, a carico dell’indiziato, solo un onere di allegazione circa l’origine dei beni che fanno parte del suo patrimonio e a richiedere che gli indizi dell’illegittima provenienza dei beni stessi e delle somme impiegate per il loro acquisto siano inerenti a ciascuno di essi. Ciò non esclude che l’accusa debba fornire la prova indiziaria, nel rispetto della dialettica processuale e del libero convincimento del giudice. Sarà l’accusa che dovrà dimostrare la permanenza degli indizi riscontrati allorquando si è proceduto al sequestro, fornendo elementi necessari e concreti a dimostrazione di tale convincimento, fermo restando l’interesse del soggetto a fornire elementi diretti a sminuire l’efficacia indiziante di quelli dedotti dalla controparte.

Se i chiarimenti offerti dal proposto saranno considerati inconsistenti o saranno contrastati da elementi di segno contrario, i presupposti di partenza, giusitificativi del sequestro, saranno sufficienti a supportare la confisca, purché opportunamente riesaminati con adeguata motivazione. Ad ogni buon conto, dal momento che la percentuale di sequestri tradotti in confisca ammonta al 20% circa della cifra complessiva (nel 1994 si registrava il 12%(169)), si pone il problema, finora irrisolto, di comprendere se ciò sia dovuto ad una frettolosa valutazione in sede di sequestro, necessariamente sottoposta a revisione nel successivo provvedimento di confisca, o se non sia il caso di modificare il regime probatorio, che allo stato attuale conduce spesso al dissequestro di beni di persone di indubbia appartenenza mafiosa, ma la cui illegittima provenienza non sia stata sufficientemente suffragata. La questione, come accennato, attiene evidentemente al delicato problema dell’onere della prova ed al rapporto tra quest’ultimo e il c.d. onere di allegazione. Si tratta cioè di verificare se muovendo dall’accertamento di una ricchezza non giustificata nel suo ammontare si possa desumere, iuris tantum, la sua provenienza illecita senza giungere ad una inversione dell’onere della prova.

L’inversione dell’onere probatorio, a rigore non esistente nel nostro ordinamento come istituto a sé stante, in quanto espressione di un fenomeno patologico della prova, sembra essere disposto dall’art. 12 sexies(170). L’inversione dell’onere probatorio attiene al conflitto tra la cultura giuridica, omologata su standards di massima legalità, e la necessità del legislatore, socialmente sensibile, di proporre nell’ordinamento forme alternative, ma concretamente idonee a risolvere situazioni particolari per motivi di ordine e di sicurezza pubblica. Fino a qualche tempo fa, ed esattamente dal 1992 al febbraio 1994, l’unico esempio di inversione di onere probatorio era rappresentato dall’art.12 quinquies, comma 2, inserito nel contesto della legislazione d’emergenza (L. 306/92). Esso puniva con la reclusione da due a quattro anni e con la confisca dei beni le persone che, essendo indagate per un reato sintomatico di aderenza alla criminalità organizzata, non giustificassero la legittima provenienza di beni in loro disponibilità ed il cui valore fosse sproporzionato rispetto alla dichiarazione dei redditi.

La norma sanciva appunto l’inversione dell’onere della prova, strettamente correlata alla qualificazione più o meno presuntiva dei soggetti passivi ed al ricorso ad un concetto di prova indiziaria che suffragava una prova dichiarativa resa ardua se non impedita dalla tipicità del modus esplicandi del mafioso. In tale modo, con un’indagine non particolarmente onerosa, era possibile per gli investigatori costringere il sospettato mafioso ad un onere probatorio sulla sperequazione tra reddito denunciato e ricchezza reale. La legislazione emergenziale operava spostamenti progressivi della rotta culturale di tipo accusatorio, ripristinando spazi inquisitori in continua espansione per far fronte a meccanismi di manipolazione o indebolimento dei processi da parte della criminalità, che aveva costruito veri e propri sistemi di immunità dai meccanismi giuridici. Dichiarato incostituzionale in relazione all’art. 27 Cost., considerato dalla Corte Cost. assorbente della violazione degli artt. 25 e 24, la ratio dell’art. 12 quinquies comma 2 è stata, come si è visto, integralmente recuperata dall’art. 12 sexies (introdotto dalla L. 8 agosto 1994 n.501), che prevede una ipotesi di confisca obbligatoria di valori ingiustificati conseguente a condanna o a patteggiamenti (ex 444 c.p.p.) per reati di criminalità mafiosa o solitamente funzionali alle attività delle più agguerrite associazioni delinquenziali.

Tenendo conto dell’atteggiamento delle realtà criminali, si confisca l’ingiustificato arricchimento nel suo complesso in quanto, per la natura di reato addebitato, si ritiene derivi da condotte illecite informate al presumibile carattere continuativo. Nei confronti di tale norma si è osservato che: a) la confisca prescinde dall’accertamento dell’ingiustificata situazione patrimoniale, violando il diritto di difesa (art. 24 Cost.); b)l’imputato non dovrebbe essere obbligato a giustificare la provenienza dei suoi beni, pena la loro confisca in caso di condanna, prima che la sua colpevolezza sia accertata in via definitiva (art. 27 Cost); c) la confisca prescinde da un collegamento dei beni confiscati al reato per cui vi è condanna; d)il concetto di sproporzione tra reddito e patrimonio è assolutamente vago e contrasta con l’art.42 Cost., che nel tutelare la proprietà non indica i limiti estensivi della stessa.

Tuttavia la norma non incontra le obiezioni di costituzionalità rivolte all’art. 12 quinquies, poiché si riferisce al condannato e non più al sottoposto a processo. La sanzione è solo ablatoria e consegue alla condanna, senza irrogazione di pene detentive per il possesso ingiustificato di valori. Inoltre essa evita la dirompente conseguenza di imporre allo Stato la restituzione dei beni ai condannati per criminalità organizzata, a causa della decadenza del 12 quinquies. Tornando all’esame delle caratteristiche della confisca, secondo taluno(171) tale misura, a differenza delle misure a carattere personale, avrebbe carattere puramente repressivo. Ciò parrebbe dimostrato anche dal fatto che sarebbe inconciliabile la natura preventiva con la definitività della confisca. Essa non viene, infatti, applicata in conseguenza di comportamenti che, se ritenuti pericolosi, possono far supporre la commissione di altri illeciti in futuro, bensì sulla base di comportamenti che hanno già in passato dato luogo ad attività illecite.

Non a caso, tale provvedimento riguarda solo i beni di cui non si sia in grado di dimostrare la lecita provenienza mentre, invece, la pericolosità dovrebbe prescindere dall’accertamento della detta provenienza. Non si terrebbe conto, quindi, né della pericolosità del bene, che anzi costituisce la conversione di attività illecite, né della pericolosità della persona, e l’unico elemento di applicazione della confisca sarebbe l’indizio di appartenenza alla associazione mafiosa, e cioè l’indizio di un fatto costituente reato. Tuttavia non si può negare che, in realtà, le misure preventive della legge antimafia, e in particolare la confisca, costituiscono istituti atipici, aventi una duplice natura, preventiva e sanzionatoria. Se è così, la confisca potrebbe essere ricondotta a quel tertium genus costituito dalla sanzione amministrativa, equiparabile quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall’art. 240, co. 2, c.p.(172). Del resto, se è vero che le stesse sanzioni penali hanno ormai non solo natura afflittiva ma anche preventiva in via generale, non ha, a maggior ragione, senso pretendere di distinguerle da quelle preventive sulla base del fine. Sembra piuttosto conveniente individuare la diversità in virtù dei presupposti.

Naturalmente, in un’ottica generale di tutela della proprietà, la decisione sulla confisca può essere preceduta dalla audizione in camera di consiglio dei terzi, cui appartengono i beni sequestrati. In tal senso, le deduzioni e le nuove acquisizioni non possono che avere un solo scopo: dimostrare, cioè, oltre che l’appartenenza, anche la effettiva disponibilità dei beni. Appare poi marcata la giurisdizionalizzazione del provvedimento, con la possibilità di eventuale assistenza del difensore e la predisposizione del “termine a dibattere”, corollari dell’indispensabile bagaglio di garanzie. Si evince, in sostanza, che il potere conferito agli organi inquirenti in tale specifico settore risulta assai ampio e obiettivamente abbastanza organico. Tuttavia, se è vero che lo strumento della confisca può percorrere diverse latitudini, colpendo il tallone d’Achille della criminalità organizzata, è anche vero che si pongono problemi successivi al provvedimento stesso.

Difatti, se nessuna questione sollevano il sequestro e la confisca di beni mobili del tipo danaro liquido, depositi bancari, azioni e obbligazioni societarie e in genere quote di partecipazioni a società di vario tipo, ovvero di beni immobili o mobili registrati già esistenti e ben individuati, difficoltà sorgono per la confisca di aziende commerciali, industriali e produttive in genere per i riflessi che si possono determinare sul piano della gestione e su quella della occupazione del lavoratore dipendente.

Approfondimenti

(161) -CURI, Commenti articolo per articolo alla L. 19.3.1990 n.55, in LEG. PEN., 1991, 395.
(162) -Per quanto concerne l’applicabilità delle misure patrimoniali alle imprese mafiose che non sono beni, come richiesto dall’art. 2 ter, ma attività, vedi Bracciodieta, in Atti cit. Il giurista pone il problema della definizione del concetto di impresa mafiosa domandandosi, ad es., se la “qualità “di mafioso di chi esercita un’impresa per ciò solo rende mafiosa quest’ultima.
(163) - Cass. pen., Sez I, 5.2.1990, in CASS. PEN., 1991, I, 812.
(164) -NANULA, La lotta alla mafia, Milano, 1995, 44.
(165) - NANULA, cit., 54.
(166) - Cass. pen., Sez I, 17.11.1989, in GIUST. PEN., 1991, I, 813.
(167) -Cass. Pen., Sez I, 21.1.1991. La stessa Corte di Cassazione, in successiva sentenza 18.5.1992, in MASS. CASS. PEN., 1992, 12, 111, puntualizza che la razionalità della norma è salvaguardata comunque perché: a) i destinatari sono soggetti portatori di una pericolosità qualificata dall’indizio di appartenenza ad una organizzazione mafiosa; b) la disposizione è inserita in un contesto di norme dirette a prevenire attività illecite svolte nell’ambito dei rapporti economici privati e pubblici; c) la proprietà privata di tali soggetti non viene pregiudicata senza ragioni non solo perché anche la proprietà privata può essere espropriata ma anche perché i modi di acquisto della stessa devono essere leciti. (168) - Come sostituito dalla L. 55/90.
(169) -Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia approvata nella seduta del 18 febbraio 1994, 383. Il dato si riferisce, peraltro, ad un periodo successivo a quello delle stragi Falcone-Borsellino, in quanto lo scarto tra sequestro e confisca nel periodo antecedente è ancora più elevato.
(170) - Introdotto dalla L. 8.8.1994, n. 501.
(171) -Vedi rif. in MOLINARI - PAPADIA, op. cit., pag. 450.
(172) - Cass., Sez. Un., Sent. 3 luglio 1996, Simonelli e altri.