9. La prevenzione ante delictum nei confronti di altre forme di criminalità

L’istituto della sorveglianza speciale, così come concepito dalla legislazione antimafia, con le disposizioni connesse, si inserisce, divenendone elemento portante, anche nel sistema che in anni successivi venne apprestato a difesa dell’ordinamento costituzionale, nell’azione di contrasto contro la criminalità politica. Difatti, la legge 22 maggio 1975, n. 152, “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”, recepisce quasi per intero le disposizioni della legge 575/1965, per applicarle ad una categoria di soggetti ben individuati dall’art. 18, e cioè a coloro che: - operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I titolo VI, del libro II del codice penale(129) o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale(130); - abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645(131), e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; - compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostruzione del partito fascista ai sensi dell’art. 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza; - fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895(132), e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497(133), e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).

La normativa estende il suo ambito di applicazione anche agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori. Il successivo art. 20 stabilisce che le indagini finalizzate ad acquisire elementi utili per l’applicazione della misura in questione sono condotte dal procuratore della Repubblica, sia direttamente sia avvalendosi della polizia giudiziaria. Infine, con riferimento ai soggetti elencati alla lett. a), giova precisare che il riferimento agli indiziati di appartenenza ad organizzazioni eversive internazionali è stato introdotto dalla recente normativa introdotta dalla L. 438 /2001, recante “Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale”. La legge, emanata in un contesto temporale di grave preoccupazione per la efferatezza di gravi attacchi terroristici lesivi della pace internazionale, ha rivisitato le fattispecie penali nello specifico settore, prevedendo un allargamento sanzionatorio delle condotte eversive, con la rimodulazione dell’art. 270 bis c.p., oggi rubricato come “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico(134)”. Gli istituti della legislazione antimafia in tema di prevenzione possono trovare applicazione anche in riferimento ad altre categorie: difatti, l’art. 14 della L. 55/1990 stabilisce che i provvedimenti previsti dalla L. 575/1965 possono essere applicati anche ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell’art. 1 della L. 1423/1956, quando l’attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648 bis o 648 ter del codice penale(135), ovvero quella di contrabbando.

Approfondimenti

(129) - Il Titolo VI del c.p. comprende i Delitti contro l’incolumità pubblica, mentre il Capo I raggruppa i Delitti di comune pericolo mediante violenza.
(130) - Il comma è stato modificato dall’art. 7 del D.L. 18 ottobre 2001, convertito in legge 15 dicembre 2001, n. 438.
(131) -Si tratta delle “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione”, meglio nota come Legge Scelba. La legge disciplina in maniera organica la repressione delle attività neofasciste e la ricostituzione del partito fascista.
(132) -Si tratta della legge contenente “Disposizioni per il controllo delle armi”.
(133) -Si tratta della legge recante “Nuove norme contro la criminalità”.
(134) -CORTELLESSA, La nuova normativa in tema di terrorismo internazionale, su RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 2, anno L, aprile-giugno 2002, pagg. 100-109.
(135) -Si tratta dei reati di estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.