7. Gli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale

Un aspetto che accomuna la “sorveglianza speciale” alle due forme di “sorveglianza speciale qualificata” è costituito dall’imposizione di una serie di obblighi all’interessato, che ne qualificano il particolare status(69), e dalle sanzioni che conseguono alla loro violazione. Sono previste pene sia per l’inosservanza agli obblighi della sorveglianza in sé (art. 9 comma 1, L. 1423) punibile con l’arresto(70), sia in caso di violazione di precisi obblighi connessi con la sorveglianza speciale qualificata (reclusione). Quest’ultima non costituisce, peraltro, circostanza aggravante della precedente fattispecie, ma autonoma figura di reato(71) (art. 9 comma 2 L. 1423). Nel primo caso, si è in presenza di un reato contravvenzionale riferito sia alla sorveglianza speciale semplice sia a quella qualificata e consistente nella violazione delle seguenti prescrizioni(72): a) violazione dell’obbligo di trovare uno stabile lavoro; b)rincasare o uscire in anticipo dalla propria abitazione; c) trattenersi abitualmente in bettole ed osterie; d)intrattenere abituale frequentazione con pregiudicati; e) allontanarsi dalla propria dimora senza avviso all’Autorità di P.S.

A tale ultimo proposito, è illegittimo il provvedimento con il quale si impone a persona sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno il puro e semplice divieto di allontanarsi dall’abitazione, indipendentemente da ogni avviso all’autorità, posto che un tale obbligo equivale, nella sostanza, all’imposizione degli arresti domiciliari, previsti dall’ordinamento come misura cautelare nell’ambito di un procedimento penale(73). È possibile, infatti, imporre l’obbligo di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità locale di P.S. e non quello di non allontanarsi sic et simpliciter dall’abitazione.

Approfondimenti

(69) - Cass. Pen., Sez. I, 20.3.1985.
(70) - CASS. PEN., Sez. I, 6 12.1990, in Riv. pen., 1991, 927.
(71) - CASS. PEN., Sez. I, 27.5.1989, in Cass. pen., 1990, I, 1989.
(72) - CASS. PEN., Sez. I, 29.2.1988, in Cass. pen., 1989, 1838.
(73) - CASS. PEN., Sez I, 22.6.1990, in Cass. pen., 1991, I, 2042; Cass. pen., Sez. I, 22.6.1990, in CASS. PEN., 1991, I, 2042.