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  • N.2 - Aprile-Giugno
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione(Massime a cura dell’Ufficio Massimario)


Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Concorso esterno o eventuale nell’associazione per delinquere di tipo mafioso - Caratteristiche - Indicazione.

(Cod. pen., art. 416 bis)

Sez. 1, 17 aprile 2002, n. 21356. Pres. Teresi, Rel. Rossi, P.M. Mura (Diff.), ric. Frasca.

Il concorso c.d. “esterno” o “eventuale” in associazione per delinquere di tipo mafioso è una forma di partecipazione saltuaria o sporadica all’attività del sodalizio criminoso, connotata, sotto il profilo soggettivo, dalla consapevolezza dell’esistenza e delle caratteristiche del suddetto sodalizio nonché dalla volontà di contribuire al conseguimento dei suoi scopi in un determinato momento della sua evoluzione. La suddetta condotta partecipativa si esaurisce, quindi, con il compimento delle attività concordate, anche quando queste consistano nella semplice promessa di favori connessi alla carica o all’ufficio rivestiti dal concorrente ed alla contiguità, percepibile all’esterno, di costui con l’associazione mafiosa.



Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Semplice richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale - Rifiuto da parte del privato - Integrazione dell’ipotesi di istigazione alla corruzione - Sussistenza - Criteri distintivi rispetto all’ipotesi di concussione - Indicazione.

(Cod. pen., artt. 317 e 322)

Sez. 6, 8 novembre 2002, n. 52. Pres. Fulgenzi, Rel. Martella, P.M. Iadecola (diff.), ric. D’aveta.

La costrizione o induzione che caratterizza l’ipotesi di concussione (Cod. pen., art. 317) non si identifica nella superiorità, nell’influenza o nell’autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato e, correlativamente, nella soggezione connaturata al rapporto privato-pubblica amministrazione, occorrendo, ai fini dell’integrazione del reato, una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicchè la successiva promessa o azione indebita è l’effetto di siffatta costrizione o induzione e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul privato mediante l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Ne consegue che un’indebita richiesta di denaro non è sufficiente ad integrare l’abuso di cui all’ art. 317 cod. pen. ma integra, ove sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione (Cod. pen., art. 322).



Reo - Concorso di persone nel reato - In genere - Connivenza - Criteri distintivi dal concorso - Individuazione.

(Cod. pen., art. 110)

Sez. 6, 26 novembre 2002, n. 61. Pres. Sansone, Rel. Piccininni, P.M. Veneziano (diff.), ric. Delle Grottaglie.

La semplice condotta omissiva e connivente non è sufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, occorrendo, a tal fine, che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente.



Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di prostituzione - Concorso con il reato di cui all’art. 3, n.7, della legge 20 febbraio 1958 n.75 - Ammissibilità - Fondamento.

(Cod.pen., art. 416; L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3 co. n. 7)

Sez. 1, 11 dicembre 2002, n. 21. Pres. Fazzioli, Rel. Dubolino, P.M. Di Zenzo (parz. diff.), ric. Ugbo ed altri.

È ammissibile il concorso tra il delitto di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di prostituzione ed il reato di cui all’art.3, n.7, della legge 20 febbraio 1958 n.75 (consistente nel fatto di “chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni”), risultando chiaro dalla letterale formulazione di detta norma che essa non configura un vero e proprio reato associativo ma presuppone, piuttosto, l’esistenza di una già costituita organizzazione criminosa per quindi individuare come autonome condotte punibili quelle che, in un modo o nell’altro, rechino ad essa vantaggio.



Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Alienazione e acquisto di schiavi - Commissione del reato da parte di soggetto già resosi responsabile di riduzione in schiavitù della medesima persona - Possibilità - Condizioni.

(Cod. pen., artt. 600 e 602)

Sez. 1, 11 dicembre 2002, n. 21, Pres. Fazzioli, Rel. Dubolino, P.M. Di Zenzo (Parz. Diff.), ric. Ugbo ed altri.

Il soggetto che si sia già reso responsabile della riduzione di taluno in schiavitù (cod. pen., art. 600), può commettere anche il reato di cui all’art. 602 cod. pen., non solo nel caso in cui alieni ad altri la persona resa schiava ma anche in quello in cui ne acquisti la “proprieta’ esclusiva”, avendo in precedenza contribuito a rendere schiava la medesima persona, senza tuttavia diventarne l’unico “proprietario”.



Reati contro l’ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell’accattonaggio - Impiego di minori nell’accattonaggio - Condotta consistente nel mendicare tenendo seco un bambino - Configurabilità del reato - Distinzione dall’ipotesi di cui all’abrogato art. 670, co. 2, cod. pen.

(Cod. pen., artt. 670 e 671)

Sez. 1, n. 197, 3 dicembre 2002. Pres. D’Urso, Rel. Dubolino, P.M. (parz. diff.), ric. P.M. in proc. Toedorovic.

L’impiego dei minori nell’accattonaggio, previsto come reato dall’art. 671 c.p.p., può consistere anche nel mendicare tenendo seco un bambino, qualora questi sia già in età di recepire, sia pure in modo sommario e confuso (come nel caso di specie, in cui trattavasi di un bambino di quattro anni), gli stimoli negativi dell’attività in cui egli viene comunque coinvolto e, d’altra parte, la sua presenza sia riconoscibile come strumentale ad un più efficace e proficuo esercizio della mendicità. La presenza della prima di dette condizioni vale a distinguere il reato in questione da quello già previsto dall’ora abrogato art. 670, co. 2, cod. pen.



Reati contro la famiglia - Delitti contro l’assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - Elemento soggettivo (psicologico): dolo - Atti di vessazione reiterata nei confronti della moglie - Fede musulmana - Irrilevanza - Elemento soggettivo (dolo generico) - Sussistenza - Ragioni.

(Cod. pen., art. 572; Costituzione art. 2 e art. 3 co. 1 - 2)

Sez. 6, 8 novembre 2002, n.55. Pres. Fulgenzi, Rel. Martella, P.M. Iadecola (conf.), ric. Khouider.

Il reato di maltrattamenti in famiglia (cod. pen., art. 572) è integrato dalla condotta dell’agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionarle sofferenza, prevaricazione e umiliazioni, costituenti fonti di uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza. Nell’elemento soggettivo del reato in questione può essere escluso dalla circostanza che il reo sia di religione musulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme che stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano, considerato che la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia (art. 2 Cost.), nonchè il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale (art. 3, co. 1 e 2 Cost.). costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione di diritto o di fatto nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili.



Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere - Abuso di ufficio - Requisito della doppia ingiustizia - Necessità.

(Cod. pen., art. 323)

Sez. 6, 26 novembre 2002, n. 62. Pres. Sansone, Rel. Piccininni, P.M. Veneziano (conf.), ric. De Lucia e altro.

Ai fini dell’integrazione del reato di abuso d’ufficio (cod. pen., art.323) è necessario che sussista la c.d. doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell’illegittimità della condotta.



Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - In genere - Reato previsto dall’art. 5 lett. d) legge n. 283 del 1962 - Alimenti infestati da parassiti - Accertamento di laboratorio previo prelevamento di campioni - Necessità - Esclusione.

(L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5 co. lett. d)

Sez. 3, 20 novembre 2002, n. 1568, Pres. Savignano, Rel. De Maio, P.M. Di Zenzo (conf.), ric. Menza.

Per l’accertamento della contravvenzione di cui all’art. 5 lett. d) della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica delle sostanze alimentari), qualora i prodotti utilizzati per la preparazione di generi alimentari posti in vendita appaiano ictu oculi invasi da parassiti, non è richiesto alcun accertamento di laboratorio, essendo la fattispecie accertabile mediante semplice ispezione.



Reati militari - Reati contro il servizio militare - Diserzione immediata - Militare in preallarme resosi irreperibile all’atto della convocazione di emergenza - Configurabilità del reato.

(C.p.m.p., art. 149)

Sez. 1, 8 ottobre 2002, n. 2594. Pres. Fazzioli, Rel. Bardovagni, P.M. Gentile (diff.), ric. P.G. e Mercenaro.

Integra il delitto di diserzione immediata, previsto dall’art. 149 c.p.m.p., la condotta del militare, assegnato all’equipaggio di allarme di un aeromobile che, durante il periodo nel quale sia previsto il possibile impiego del mezzo, sia pure subordinatamente all’avverarsi di esigenze operative, si ponga di fatto nella condizione di non essere informato, da parte del corpo di appartenenza, della partenza del velivolo, così prevedendo e volendo l’evento come conseguenza del proprio comportamento.



Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione - Per induzione - Abuso della qualità di pubblico ufficiale - Fattispecie: verifica fiscale.

(Cod. pen., art. 317)

Sez. 6, 5 dicembre 2002, n.450. Pres. Leonasi, Rel. Serpico, P.M. Favalli (conf.), ric. Mezzapesa e altro.

Sussiste l’ipotesi di concussione per induzione (cod. pen., art. 317) nella condotta del sottufficiale della Guardia di Finanza che, in occasione di una verifica fiscale presso un esercizio commerciale di generi alimentari, induca l’esercente, abusando della propria qualità, a consegnargli gratuitamente prodotti alimentari, rappresentandogli la sistemazione di non meglio precisate irregolarità relative alla posizione assicurativa di una dipendente.



Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - Elemento oggettivo (materiale) - Detenuto agli arresti domiciliari - Ritardo nel rientro presso la propria abitazione - Sussistenza del reato.

(Cod. pen., art. 385 co. 3)

Sez. 6, 9 dicembre 2002, n. 1752. Pres. Fulgenzi, Rel. Ippolito, P.M. Iadecola (conf.), ric. Meloni.

Integra il reato di evasione la condotta della persona ristretta agli arresti domiciliari che, autorizzata dal giudice a svolgere attività lavorativa, rientri nella propria abitazione con trenta minuti di ritardo, rispetto all’orario stabilito nell’ordinanza.



Sicurezza pubblica - Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore di interdizione all’accesso dei luoghi in cui si svolgono - Procedimento amministrativo - Obbligo di dare avviso all’interessato del suo avvio - Esclusione - Ragione.

(L. 13 dicembre1989, n. 401, art. 6; L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7)

Sez. 1, n. 3759, 12 dicembre 2002. Pres. D’Urso, Rel. Vancheri, P.M. Palombarini (diff.), ric. Favaron.

Nel procedimento amministrativo che si conclude con l’adozione del provvedimento del questore di interdizione a taluno dell’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di dare avviso agli interessati del suo avvio, a norma dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, date le particolari esigenze di necessità e di urgenza connaturate con tale tipo di procedimento.



Reato - Cause di giustificazione - Difesa legittima - Pericolo attuale e necessità di difesa - Commodus discessus - Nozione - Fattispecie.

(Cod. pen., art. 52)

Sez. 1, n. 5697, 28 gennaio 2003. Pres. Teresi, Rel. Fabbri, P.M. Palombarini (conf.), ric. Di Giulio.

Non è configurabile l’esimente della legittima difesa qualora l’agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall’aggressore senza pregiudizio e senza disonore. (Fattispecie relativa a omicidio pluriaggravato commesso da soggetto che avrebbe potuto evitare lo scontro con il presunto aggressore, una volta raggiunta l’autovettura con la quale si era recato sul luogo dell’evento, anzichè ridiscendere da essa con una pistola per ucciderlo).