Decreto Ministeriale 26 gennaio 1998 (1)

Struttura ordinativa e competenze dell’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa
Art.1.1. Il presente decreto disciplina la struttura ordinativa e le competenze dell’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari.

Art.2.1. L’ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari è retto da un ufficiale generale o ammiraglio di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente delle tre Forze armate.
2. Il Direttore centrale è coadiuvato da un vice direttore civile con qualifica di dirigente, nominato con decreto del Ministro della difesa, che, oltre alla trattazione delle materie a lui di volta in volta delegate dal Direttore centrale: provvede alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro ed ai conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali; cura le relazioni sindacali e predispone le piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale; formula proposte al Direttore centrale in ordine all’adozione di progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
3. Il vice direttore sostituisce il direttore centrale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica.

Art.3.1. L’ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari è articolato in uffici e reparti come segue:

A) Ufficio del direttore centrale, retto da un ufficiale con il grado di colonnello o grado equivalente delle tre Forze armate: coordinamento delle attività dei reparti e consulenza su specifiche questioni; funzionamento della segreteria del direttore centrale; pratiche relative al personale in servizio presso l’ufficio centrale; gestione e custodia dei documenti classificati; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza; coordinamento delle attività concernenti l’antinfortunistica, all’interno dell’ufficio centrale; servizi di economato e generali; gestione dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni in uso presso l’ufficio centrale; raccolta e classificazione di pubblicazioni nazionali ed estere d’interesse dei reparti ed uffici; aggiornamento ed elaborazione di dati statistici e relazioni sull’attività dell’ufficio centrale; amministrazione delle risorse di funzionamento non attribuite in gestione ai reparti dipendenti, in conformità alle prescrizioni recate dalla legge di bilancio. Cura ogni altra incombenza di ordine generale, connessa con il buon andamento funzionale dell’ufficio centrale ed il miglioramento dell’organizzazione interna del lavoro.

B) Ufficio per i rapporti istituzionali esterni e le gestioni amministrative speciali, retto da un colonnello o grado equivalente delle tre Forze armate: cura i rapporti istituzionali nel campo giuridico-amministrativo e tecnico-finanziario con gli organi dello Stato, esterni all’Amministrazione difesa, quali le commissioni parlamentari, la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, il Ministero del tesoro e gli altri organismi ed enti, governativi e non, che possono aver rapporti di lavoro con il Ministero della difesa, per questioni inerenti la gestione del bilancio; a svolgere studi ed applicazioni in materia tecnico-finanziaria connessa col bilancio; a fornire le indicazioni tecniche conseguenti all’esame e valutazione dei dati del bilancio consuntivo; a fornire valutazioni tecniche in ordine ai rilievi degli ispettori del tesoro e della Corte dei conti; a formulare le controdeduzioni ai rilievi della corte medesima sul bilancio della difesa, in sede di relazione annuale al Parlamento; alla gestione amministrativa dei fondi allocati in bilancio per particolari voci di spesa attribuite per l’impiego all’ufficio centrale e, per quanto attiene, specialmente, alle spese di rappresentanza e riservate, ai fini della corretta utilizzazione dei fondi stessi.

C) Ufficio per gli affari fiscali e doganali in ambito nazionale ed infracomunitario, retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente: sovrintende, nell’ambito dei rapporti fra la difesa e gli enti USA/NATO ed altre organizzazioni internazionali militari in Italia, alla trattazione delle pratiche inerenti al coordinamento delle questioni economiche, tributarie e valutarie, anche in relazione agli accordi internazionali di difesa, alle importazioni di maggior rilievo, alle produzioni integrate ed alle attività logistiche comuni.
Ha la titolarità della posizione IVA, attivata per tutti gli acquisti infracomunitari effettuati dalla difesa. Tiene rapporti con il Ministero delle finanze ai fini dell’applicazione in ambito amministrazione difesa delle norme IVA-UE alle acquisizioni infracomunitarie; liquidare, mensilmente, gli importi IVA dovuti, disponendo i relativi versamenti, nonché presentare ai competenti organi dell’amministrazione finanziaria, nei termini stabiliti, la documentazione di rito, anche a mezzo di supporti magnetici; dare esecuzione alla delega del Ministero delle finanze, per il controllo, anche con ispezioni agli enti, di generi contingentati, in esenzione d’imposta, distribuiti ai comandi USA/NATO in Italia; valutare la congruità dei plafonds trimestrali dei generi contingentati, in esenzione d’imposta, destinati al personale in servizio presso gli enti USA/NATO in Italia; effettuare il controllo della movimentazione internazionale dei materiali di armamento in acquisizione o cessione da parte o per conto dell’amministrazione della difesa, in applicazione della legge n. 185 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; attivare i dicasteri competenti per le movimentazioni di uomini e materiali in occasione di esercitazioni militari NATO e non NATO e di visite di rappresentanze militari estere; svolgere le attività di coordinamento di tutti gli enti della difesa interessati alle esenzioni dall’IVA e dall’accisa; fornire consulenza fiscale a gruppi di lavoro, in ambito nazionale ed internazionale, per la redazione di trattati, accordi e memoranda of understanding d’interesse della difesa, anche in attuazione degli accordi di Maastricht; promuovere studi sulle ripercussioni economiche settoriali delle spese di difesa.

D) I Reparto (Formazione e gestione del bilancio), retto da un generale di brigata o grado equivalente delle tre Forze armate.
1° Ufficio (Formazione del bilancio), retto da un colonnello o grado equivalente delle tre Forze armate: concorre alla predisposizione del progetto di bilancio e provvede alla formulazione sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli enti programmatori del progetto di stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e delle relative proposte di variazioni, per atto legislativo; sottopone all’approvazione del Ministro, secondo le indicazioni del Capo di Stato maggiore della difesa, la ripartizione interna e conseguente attribuzione degli stanziamenti ai competenti enti programmatori ed agli organi centrali della difesa, nel quadro degli obiettivi e degli indirizzi programmatici approvati dal Ministro; predispone gli atti istruttori inerenti l’assunzione degli impegni pluriennali di spesa; provvede alla valutazione degli oneri connessi con provvedimenti legislativi in corso di formazione ed alla conseguente formulazione della relazione finanziaria tecnica; prepara studi in materia di struttura e composizione del bilancio ed elabora le relative ipotesi di applicazione;

2° Ufficio (Gestione del bilancio), retto da un colonnello o grado equivalente delle tre Forze armate: sovrintende alle attività connesse con la gestione del bilancio, quali le variazioni di natura compensativa e non, per atto amministrativo, in termini di competenza e cassa, relative alla riassegnazione al bilancio di proventi versati da enti pubblici o da privati, a ristoro di poste creditorie dell’Amministrazione della difesa; cura la reiscrizione di residui passivi eliminati dal bilancio, perché perenti agli effetti amministrativi; cura i prelevamenti dal fondo a disposizione, dai fondi di riserva e dai fondi speciali; assicura la rilevazione ed elaborazione di dati periodici sulle spese della difesa, da notificare ad altre amministrazioni dello Stato od organismi internazionali, nonché il monitoraggio dei flussi finanziari dei singoli capitoli di bilancio, a favore degli enti programmatori.

E) II Reparto (Cooperazione internazionale e affari generali), retto da un generale di brigata o grado equivalente delle tre Forze armate.
1° Ufficio (Finanziamento strutture di cooperazione e gestione amministrativa infrastrutture NATO), retto da un colonnello o grado equivalente delle tre Forze armate: provvede all’impiego amministrativo dei fondi connessi con le infrastrutture NATO; alla gestione e finanziamento delle voci di spesa relative agli interventi connessi con accordi internazionali e con il funzionamento di organismi internazionali; all’esame ed alle valutazioni economiche e finanziarie dei bilanci dei comandi militari internazionali e dei vari organismi NATO e UEO ed assicura la consulenza sui profili programmatici, di impiego e di gestione delle risorse finanziarie iscritte e/o da iscrivere in tali bilanci; alla individuazione dei criteri più adeguati per la ripartizione delle spese militari fra i vari Paesi interessati; alla valutazione delle esigenze di carattere tecnico-amministrativo ed alle conseguenti rimesse di fondi connessi con il pagamento di indennizzi per interventi fuori area; all’attività amministrativa, finanziaria, contabile, di controllo e di studio concernente il finanziamento e la disciplina giuridica comune delle infrastrutture multinazionali e NATO e per la realizzazione di opere anche di difesa comune; alla gestione dei fondi allocati in bilancio, per altre voci di spesa, attribuite per l’impiego all’ufficio centrale in materia di cooperazione internazionale.

2° Ufficio (Trattamenti economici personale all’estero), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attende ai problemi relativi al trattamento economico previsto per il personale inviato in servizio all’estero, ivi compresi i pertinenti profili fiscali o di lordizzazione; alla trattazione di pratiche inerenti le gestioni amministrative e affari finanziari, alla trattazione delle pratiche per la concessione di borse di studio per l’addestramento in Italia di militari stranieri.

3° Ufficio (Consulenza giuridica e varie), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente: provvede a svolgere attività di consulenza giuridico-amministrativa; all’esame dei risultati delle verifiche amministrativo-contabili, all’approntamento dei decreti di nomina dei funzionari delegati, ai fini dell’aggiornamento dei relativi tabulati tenuti dalla Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa; all’aggiornamento annuale delle norme sostanziali di spesa; alla predisposizione degli atti formali ai fini dell’accertamento e della conservazione dei residui di stanziamento.
2. I capi reparto, ciascuno per le attività di competenza degli uffici sottordinati:
definiscono le linee progettuali, assicurandone l’omogeneità di indirizzo, delle attività di carattere generale; gestiscono i rapporti con gli organi istituzionali dell’amministrazione finanziaria e tributaria nonché con gli organi consultivi e di controllo; curano la verifica periodica dell’andamento della gestione del bilancio in relazione alle risorse disponibili nonché agli obiettivi e agli indirizzi programmatici approvati dal Ministro; studiano le problematiche di carattere interministeriale e internazionale in materia finanziaria e tributaria intracomunitaria.

Art.4. 1. Gli uffici dell’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari si articolano in sezioni il cui numero ed organico complessivo sono determinati con decreto del Ministro, su proposta del Direttore centrale, sentiti il Segretario generale e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.