Decreto Ministeriale 23 dicembre 1997

Strutture ordinative dell’Ufficio di gabinetto e dell’Ufficio del Segretario generale del Ministero della difesa
Art.1. Le strutture ordinative dell’Ufficio di gabinetto e dell’Ufficio di segretario generale sono integrate, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 8 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, come segue:
- Ufficio di gabinetto: è costituito - con i posti di funzione dirigenziale già assegnati al soppresso ufficio centrale per gli Studi giuridici e la legislazione - un ufficio legislativo retto da un dirigente generale dei ruoli del Ministero della difesa;
- Ufficio del segretario generale: sono attribuiti, con i relativi posti di funzione dirigenziale militari e civili:
- i compiti, previsti dagli articoli 10, 11 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, già svolti dai soppressi ufficio centrale per l’organizzazione i metodi, la meccanizzazione e la statistica ed Ufficio centrale per gli allestimenti militari;
- i compiti previsti dall’art. 30 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, già svolti dalla Direzione generale delle provvidenze per il personale e non attribuiti alle Direzioni generali per il personale;
- i compiti previsti dall’art. 31 del più volte richiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, già svolti dalla soppressa Direzione generale del contenzioso e non assegnati alle singole direzioni generali.

Art.2. Nei limiti della dotazione organica prevista dalla tabella A - quadro 1 - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1997, sono individuati n. 4 posti di livello dirigenziale generale per incarichi di consulenza, studio e ricerca, da conferirsi con le modalità indicate nell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di cui uno presso l’ufficio di gabinetto e tre presso l’ufficio del segretario generale.

Art.3. Relativamente alla struttura ordinativa dell’ufficio del segretario generale, l’entrata in vigore del presente decreto è temporalmente correlata all’efficacia dei singoli decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.