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  • N.3 - Luglio-Settembre
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Giustizia Amministrativa

Fulvio Salvatori

Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Dipendenza da causa di servizio - Riconoscimento - Diniego - Nesso causale - Quando sussiste - Predisposizione - Irrilevanza ex se.

Consiglio di Stato - Sez. VI - 6 marzo 2002 - Pres. Giovannini, Est. Falcone - Ministero pubblica istruzione (avv. St. Gentili) c. P.A. (n.c.) - (Conferma T.A.R. Molise 1 maggio 1994 n. 85, in TAR 1994, I, 2706)

1. In tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità di un pubblico dipendente, la sussistenza del nesso causale fra eventi di servizio e malattia non è di per sé esclusa allorché questa sia di natura endogena-costituzionale, essendo comunque necessario verificare, in concreto, le materiali circostanze di svolgimento del servizio, in quanto anche l’eventuale predisposizione del soggetto e la situazione patologica non possono elidere l’incidenza di concorrenti nocivi fattori esterni (concause) capaci di determinare la rivelazione dell’infermità invalidante o di provocare il suo rapido aggravamento; pertanto, non è congruamente motivato il diniego di riconoscimento qualora sia stato pretermesso un puntuale confronto fra l’infermità e la natura oggettivamente disagiata e gravosa del servizio e le condizioni ambientali in cui esso è stato svolto al fine di verificarne gli estremi di una concausa dell’infermità contratta dal dipendente.


Pubblica istruzione - Scrutini ed esami - Ammissione con riserva in sede cautelare - Promozione - Assorbimento giuridico negativo.

Consiglio di Stato - Sez. VI - 5 marzo 2002 - Pres. Schinaia, Est. Cafini - Ministero pubblica istruzione (avv. St. Rago) c. L.G. (avv. Marangeli) - (Annulla T.A.R. Bari, II sez., 14 dicembre 1994 n. 1498, in TAR 1995, I, 803)

1. La promozione conseguita dall’alunno ammesso a frequentare la classe con riserva da parte del giudice amministrativo in sede cautelare assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe.

2. Passando all’esame, nel merito, della controversia, giova rilevare, innanzitutto, come la difesa erariale ponga in evidenza, con riguardo alla impugnata decisione di improcedibilità, l’uniformarsi dei primi giudici all’orientamento da tempo assunto dal Consiglio di Stato in materia di giudizio di ammissione agli esami di maturità.
Secondo tale giurisprudenza, invero, l’esame di maturità al quale il candidato sia stato ammesso con riserva, dopo l’accoglimento della domanda di sospensione proposta con il ricorso contro il giudizio di non ammissione, determinerebbe, pur riguardando - differentemente dal giudizio di ammissione - un minor numero di materie, un esame globale del candidato medesimo, comprensivo dei giudizi negativi espressi dal giudizio di ammissione e sarebbe, quindi, configurato come favorevole sopravvenienza al ricorrente tale da far venire meno il suo interesse all’impugnativa proposta.
Infatti, non sarebbe di ostacolo a ciò la mancanza del giudizio favorevole di ammissione, non costituendo esso un presupposto indispensabile dell’esame di maturità e potendo essere superato, comunque, dall’esito positivo dell’esame successivo.

Tali considerazioni debbono valere, ad avviso dei primi giudici, anche nel caso di cui trattasi, riferito ad un giudizio di non ammissione alla classe superiore con successiva conclusione positiva della classe medesima da parte dello studente ad essa ammesso con riserva, a seguito di accoglimento dell’istanza cautelare proposta con il ricorso contro il predetto non favorevole giudizio.
Siffatte considerazioni vengono, però, contrastate dall’Amministrazione appellante, la quale rappresenta in proposito come la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di esami di maturità - pur divergente dal precedente orientamento, secondo cui il giudizio di ammissione si configurava come presupposto necessario ed insuperabile del successivo esame - non possa essere “sic et simpliciter” applicata al diverso caso in questione, essendo evidente che il giudizio espresso dalla Commissione d’esame verta sullo stesso programma di studi sul quale il candidato viene precedentemente valutato dal Collegio dei docenti, mentre il giudizio di ammissione alla quinta classe, pur essendo imprescindibilmente legato ad una valutazione globale dell’alunno, comprendente l’andamento ed il livello di sviluppo raggiunto, non può che basarsi sul programma di studi relativo alla quarta classe, potendo lasciare nell’ombra lacune attinenti al precedente programma di studi.
Secondo l’Amministrazione, peraltro, dalla impugnata decisione deriverebbero ulteriori inconvenienti non potendo condividersi l’assenza di un collegamento causale tra la fase endoprocessuale della cautela e la sopravvenuta pronuncia abilitativa della Pubblica Amministrazione scolastica, attesa la completa autonomia del giudizio espresso alla conclusione della IV classe rispetto al precedente giudizio di non ammissione.

3. Tali argomentazioni di parte appellante non possono essere condivise dal Collegio.
3.1. Deve ritenersi, infatti, in relazione all’ipotesi in esame, che dal conseguimento da parte del L. della promozione alla V classe (a cui è, peraltro, seguito anche il superamento nell’a.s. 1993-94 dell’esame di maturità scientifica) deriva chiaramente un difetto di interesse, con riguardo alla sua posizione di originario ricorrente, alla decisione di merito sulla legittimità del giudizio di non ammissione alla classe IV espresso dal Consiglio di classe, assorbendo in sé la fase cautelare quella del merito, che diventa, pertanto, non più utile nel suo caso.
In particolare, volendo considerare, più particolarmente, secondo la prospettazione di parte appellante, la differenza tra il giudizio di ammissione alla maturità e quello, che qui interessa, ad una classe superiore, non può ritenersi che soltanto il primo di essi possa essere assorbito da un diverso successivo giudizio.

Ed invero, la problematica, esaminata approfonditamente in proposito con riguardo al giudizio di maturità nella decisione di questa Sezione n. 178 del 25 febbraio 1989 ( e da successive pronunce: cfr., tra le più recenti, Sez. VI, 28.12.2000, n.7047; 20.12.1999, n.2098) - in cui, superando precedenti oscillazioni, si è ritenuto nella sostanza che l’esame di maturità, pur vertendo su un numero limitato di materie, rispetto a quelle considerate nel giudizio di ammissione, comporta la valutazione globale del candidato, che la Commissione compie attraverso l’esame del curriculum scolastico, nel quale sono compresi i giudizi negativi espressi dal Consiglio di classe in sede di ammissione, sicché il giudizio di ammissione non può essere considerato giudizio definitivo nemmeno per quanto riguarda le materie oggetto d’esame, essendo la commissione sempre libera di discostarsene attraverso una valutazione difforme del curriculum scolastico – è da ritenersi analoga a quella che riguarda il caso in questione di non ammissione alla classe successiva, sicché deve pervenirsi anche ad analoghe conseguenze, non sussistendo una diversità sostanziale, sotto il profilo qui considerato, tra il giudizio contestato nel caso in esame e il giudizio di ammissione agli esami di maturità.

Vero è che la difesa dell’Amministrazione invoca, al proposito, l’esistenza di un diverso programma di studi della IV classe del Liceo scientifico rispetto a quello della classe precedente, ma tale distinzione non appare rilevante né sotto il profilo giuridico, né sotto quello logico, essendo evidente - come sottolinea la difesa di parte appellata - che il programma della classe IV è nello specifico diverso da quello della classe III, ma è chiaro anche che esso, essendo più avanzato e riguardando materie quasi del tutto identiche, presuppone logicamente e va oltre il programma della classe precedente.
D’altra parte, la rilevata diversità formale di programmi su cui esaminare il candidato sussiste anche se si considerano i programmi oggetto dell’esame di maturità (che si svolge con riferimento ad un minor numero di materie) e il giudizio precedente di ammissione (che si riferisce, invece, a tutte le materie).

Il Collegio deve, pertanto, ritenere corretto il ragionamento svolto nell’ipotesi in esame dai primi giudici che hanno pronunciato l’inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse sul presupposto che lo studente L. aveva conseguito nel frattempo la promozione alla classe quinta del liceo scientifico.
3.2. Quanto, infine, alla preoccupazione espressa dalla difesa erariale che l’ammissione con riserva possa assumere natura decisoria, assorbendo in sé il giudizio di merito, essa può essere di certo superata riflettendo sul fatto che l’esame di maturità (e quindi anche il giudizio di cui trattasi, successivo al provvedimento impugnato in primo grado) si pone come circostanza esterna e sopravvenuta rispetto al precedente giudizio di non ammissione, che non costituisce presupposto indispensabile per sostenere l’esame stesso, bensì soltanto presupposto normalmente necessario.

In definitiva, se si considera il tratto logico intercorrente tra il giudizio di non ammissione e il giudizio favorevole successivo, può rilevarsi che l’effetto preclusivo dell’esame del merito della controversia in caso di esito favorevole delle prove di maturità o di ammissione a classi successive non è diverso concretamente dall’effetto preclusivo determinato di norma dalle circostanze sopravvenute satisfattorie della realizzazione dell’interesse sostanziale.
Deve, dunque, convenirsi con i primi giudici e ritenere che, una volta verificatasi la promozione alla classe superiore, l’interesse all’impugnazione del giudizio di non ammissione viene meno in quanto il giudizio di promozione alla classe superiore si pone come circostanza assorbente e sopravvenuta rispetto al giudizio di non ammissione stesso.

4. Per le considerazioni che precedono la sentenza appellata appare immune dalle censure dedotte nel ricorso in appello in epigrafe e va, pertanto, confermata.
Quanto alle spese del giudizio sussistono giusti motivi per disporne, tra le parti in causa, l’integrale compensazione.