• >
  • Media & Comunicazione
    >
  • Rassegna dell'Arma
    >
  • La Rassegna
    >
  • Anno 2002
    >
  • N.2 - Aprile-Giugno
    >
  • Legislazione e Giurisprudenza
    >

Corte di Cassazione

a cura di Giovanni Pioletti

Acque - Tutela delle acque dall’inquinamento - Successione di leggi - Scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge relativo a sostanze non figuranti nella tab. 5 dell’all. 5 al d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152 - Depenalizzazione - Sussistenza - Condanna definitiva per il reato di cui all’art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319 - Revoca - Necessità.

(Cod. pen. art. 2; D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, artt. 54, 59, 62 e 63; D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258; L. 10 maggio 1976 n. 319, art. 21; Cod. Proc. Pen. art. 673)

Sez. Un., 19 dicembre 2001, n. 3798 cc. Pres. Vessia, Rel. Colarusso, P.M. (diff.) Ranieri, ric. Turina.

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, lo scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge, qualora riguardi sostanze inquinanti non comprese nella tabella 5 dell’allegato 5, cui fa rinvio l’art. 59, comma 5, d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, non integra più la condotta, penalmente illecita, prevista dalla disposizione dell’art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319, con la quale la più recente disciplina non ha rapporto di continuità normativa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disposto la revoca della sentenza di condanna, previo annullamento del provvedimento del giudice dell’esecuzione reiettivo della relativa istanza).


Indagini preliminari (cod. proc. pen. 1988) - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida - Motivazione “per relationem” - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

(Nuovo cod. proc. pen. artt. 354, 355 e 125)

Sez. 3, 23 ottobre 2001, n. 43285 cc. Pres. Toriello, Rel. Novarese, P.M. (diff.) Di Zenzo, ric. PM in proc. Tammaro.

In tema di sequestro probatorio d’iniziativa della polizia giudiziaria, è legittimo il decreto di convalida del pubblico ministero motivato “per relationem” al contenuto del verbale di sequestro allorché quest’ultimo contenga tutti gli elementi idonei a identificare l’ipotesi di reato, le cose sequestrate, la persona o le persone cui sono riferibili e le ragioni della sottoposizione al vincolo, e allorché il decreto di convalida rinvii con chiarezza all’atto della polizia giudiziaria e non lasci dubbi circa l’adesione alle scelte compiute dai verbalizzanti.


Prove (cod. proc. pen. 1988) - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Intercettazioni tra presenti - Utilizzazione di impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica - Decreto motivato del P.M. sulla sussistenza delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati esterni - Necessità.

(Nuovo cod. proc. pen. art. 268 co. 3, e art. 271)

Sez. Un., 31 ottobre 2001, n. 42792 cc. Pres. Vessia, Rel. Canzio, P.M. (conf.) Toscani, ric. Policastro e altri.

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, si applica anche alle intercettazioni tra presenti la disposizione dell’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui è necessario, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle operazioni (art. 271, comma 1, stesso codice), il decreto motivato del P.M. perché possa farsi ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria in caso di insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso la Procura della Repubblica e in presenza di eccezionali ragioni di urgenza.


Rapporti giurisdizionali con autorità straniere (cod. proc. pen. 1988) - Estradizione per l’estero - Misure cautelari - Arresto da parte della polizia giudiziaria - Convalida dell’arresto - Applicazione provvisoria di misure cautelari - Condizioni - Provvedimento coercitivo estero - Trasmissione - Necessità - Esclusione - Richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali - Inserimento nel bollettino delle ricerche - Sufficienza.

(Nuovo cod. proc. pen. artt. 715 co. 2, 716 co. 1; L. 30 gennaio 1963, n. 300, art. 3)

Sez. 6, 12 novembre 2001, n. 44149 cc. Pres. Romano, Rel. Ippolito, P.M. (conf.), ric. Zotaj

In tema di estradizione all’estero, ai fini della convalida dell’arresto operato d’urgenza dalla polizia giudiziaria e dell’applicazione provvisoria di misure cautelari da parte del Presidente della Corte di appello non è richiesta la trasmissione del provvedimento limitativo della libertà personale adottato dall’autorità estera, ma unicamente la dichiarazione che tale provvedimento sia stato emesso, giacché l’inserimento nel bollettino delle ricerche della richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali o la diffusione di ricerca per l’arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l’indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dall’art. 715, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. per la convalida dell’arresto e l’applicazione provvisoria di misure cautelari.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede - Linea ferrata in disuso - Configurabilità - Fondamento.

(Cod. pen. artt. 624 e 625)

Sez. 4, 9 gennaio 2002, n. 8178 cc. Pres. Pioletti, Rel. Lisciotto, P.M. (conf.), ric. Sucato.

Integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta di chi si appropria di una linea ferrata in disuso, atteso che il bene resta di proprietà dello Stato - indipendentemente dalla sua utilizzazione - fino a che non venga dismesso nelle forme di legge.


Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l’incolumità individuale - Abbandono di persone minori o incapaci - Casa privata di cura - Insufficienza delle strutture - Responsabilità del titolare e dell’amministratore - Sussistenza - Fondamento.

(Cod. pen. art. 591)

Sez. 4, 20 novembre 2001, n. 4213 cc. Pres. Pioletti, Rel. Pioletti, P.M. (conf.) De Sandro, ric. Statello e altri.

In tema di abbandono di persone minori o incapaci, configura il reato di cui all’art. 591 cod. pen. la condotta dei responsabili dell’assistenza di soggetti ricoverati presso una casa di cura e di riposo privata (nella specie: titolare, amministratore di fatto e medico di base dell’istituzione assistenziale non convenzionata) i quali non pongono rimedio alla evidente insufficienza e inadeguatezza delle strutture assistenziali, atteso che la norma in questione tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona, e pertanto ogni situazione di pericolo o abbandono, anche solo parziale, dei soggetti minori o incapaci impone la piena attivazione del titolare dell’obbligo giuridico a protezione del bene garantito.


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale - Minaccia di suicidio dell’agente - Sussistenza del reato - Condizioni - Idoneità dell’azione a intralciare la funzione - Necessità.

(Cod. pen. art. 336)

Sez. 6, 24 aprile 2001, n. 20287. Pres. Pisanti, Rel. Agrò P.M. (conf.) Abbate, ric. Laurenzi.

Integra la condotta del reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) anche il comportamento con il quale l’agente minacci di privarsi della vita per ritorsione a un atto legittimo, quando la minaccia sia idonea a intralciare la pubblica funzione, atteso che il male prospettato nella forma dell’autolesionismo è ingiusto.


Reati contro l’incolumità pubblica - Delitti - Delitti colposi - Di danno o di pericolo - Disastro colposo - Calamità naturale - Titolarità della posizione di garanzia verso la collettività - Prefetto della provincia - Fondamento.

(Cod. pen. art. 449; L. 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 11 e 5; D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66, art. 14)

Sez. 4, 10 luglio 2001, n. 33577. Pres. Losapio, Rel. Colarusso, P.M. (conf.) Ciani, ric. Scialò e altri.

In tema di delitti colposi di danno, il titolare della posizione di garanzia nei confronti della collettività in caso di calamità o disastri naturali che si verifichino in aree più vaste di quelle comunali è il Prefetto della provincia, al quale spetta l’organizzazione e il coordinamento della protezione civile, l’iniziativa di raccogliere le informazioni e valutare lo stato di allarme, la dislocazione sul territorio delle forze a disposizione, la gestione di tutti gli interventi, preventivi e successivi, volti a scongiurare o a ridurre i danni, attraverso l’impiego di poteri straordinari che egli può esercitare in deroga ad ogni disposizione di legge e nel solo rispetto dei principi generali dell’ordinamento.


Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Devastazione e saccheggi - Elemento oggettivo - Danneggiamento parziale dei beni oggetto dei fatti di devastazione - Irrilevanza - Fatti lesivi anche dell’ordine pubblico - Necessità - Fattispecie.

(Cod. pen. art. 419)

Sez. 1, 10 aprile 2001, n. 20234. Pres. La Gioia, Rel. Silvestri, P.M. (diff.) Viglietta, ric. Signorelli

Il delitto di devastazione previsto dall’art. 419 cod. pen. è un reato contro l’ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l’ordine pubblico. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in una fattispecie relativa alla distruzione avvenuta, nel corso di una partita di calcio, con azione selvaggia e violenta, di alcune strutture di uno stadio, accompagnata dall’aggressione indiscriminata alle forze dell’ordine).


Reati militari - Reati contro il servizio militare - Abbandono di posto e violazione di consegna - Dolo generico - Omissione di presidio continuo del posto di controllo - Reato - Sussistenza.

(Cod. pen. mil. Pace art. 120)

Sez. 1, 8 febbraio 2001, n. 19680. Pres. Sossi, Rel. Bardovagni, P.M. (conf.) Gentile, ric. Ledda.

In tema di reati militari, ai fini della configurabilità del delitto di abbandono del posto da parte del militare di guardia, l’obbligo di rimanere al proprio posto deriva direttamente dalla legge ed è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo del reato il dolo generico di violare la consegna ricevuta. (Fattispecie in cui il personale di guardia non aveva rispettato la consegna di presidio continuativo del posto di guardia e di allontanarsi solo a turno).


Reati militari - Sanzione della degradazione - Carattere automatico, non ravvisabile nella sanzione della destituzione, prevista per i dipendenti civili - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza.

(Cost. artt. 3 e 27 co. 3; Cod. pen. mil. Pace art. 33)

Sez. 1, 24 aprile 2001, n. 25908. Pres. D’Urso, Rel. Mocali, P.M. (diff.), ric. Giovannini.

È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 cod. pen. m.p., - nella parte in cui, prevedendo la sanzione della degradazione automatica per il militare che abbia subito una condanna cui sia conseguita l’applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, introdurrebbe una irrazionale disparità di trattamento, con la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato per i quali, nella stessa situazione processuale è prevista la destituzione che non riveste carattere automatico - in quanto si tratta di situazioni differenti e, pertanto, non comparabili posto che la degradazione è pena accessoria, applicata in esito automatico a certi tipi di condanna, e tipizzata in funzione della qualità di militare del condannato, laddove analoga sanzione non sarebbe ipotizzabile per un impegno civile dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Neppure sussiste lesione dell’art. 37 Cost., sotto il profilo che l’automaticità della degradazione priverebbe il giudice della possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto, facendo venir meno la finalità rieducativa della pena in quanto l’istituto della riabilitazione è idoneo ad estinguere anche la sanzione in questione, escludendo detta lesione.


Sanità pubblica - Trasporto di rifiuti pericolosi - Reato di cui all’art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 22 del 1997 - Contrasto tra dati reali e quanto riportato sul formulario - Integrabilità - Esclusione - Fondamento.

(D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52, co. 3)

Sez. 3, 23 maggio 2001, n. 30903 cc. Pres. Avitabile, Rel. Mannino, P.M. (conf.) Passacantando, ric. Maio.

In materia di smaltimento dei rifiuti la divergenza tra i dati riportati nel prescritto formulario e quanto concretamente emergente dal trasporto rientra nella fattispecie criminosa prevista dal comma 3 dell’art. 52 del D. lgs. 22 febbraio 1997 n. 22, atteso che essa costituisce una inesattezza determinata da un contrasto reale, sanzionato come reato, e non da un difetto puramente formale, cioè tale da consentire comunque di ricostruire le informazioni dovute, sanzionato come illecito amministrativo del successivo comma 4.


Sanità pubblica - Trasporto di rifiuti pericolosi - Reato di cui all’art. 52, comma 3, D. Lgs. n. 22 del 1997 - Sequestro preventivo dei mezzi utilizzati per il trasporto - Legittimità - Fondamento.

(D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52; Nuovo cod. proc. pen. art. 321)

Sez. 3, 23 maggio 2001, n. 30903 cc. Pres. Avitabile, Rel. Mannino, P.M. (conf.) Passacantando, ric. Maio.

In materia di smaltimento dei rifiuti,è legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi con formulario contenente dati inesatti o incompleti, integrante l’ipotesi di reato di cui all’art. 52, comma 3, del D. Lgs. 25 febbraio 1997 n. 22, stante il disposto del comma secondo dello stesso articolo 52, che ricollega al reato di cui al comma terzo una ipotesi di confisca obbligatoria.


Sicurezza pubblica - Stranieri - Reato di favoreggiamento dell’illegale ingresso di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato - Circostanze aggravanti - Configurabilità - Requisito della violenza in relazione a condotte di sfruttamento della prostituzione - Necessità - Esclusione.

(L. 20 febbraio 1958, n. 75 artt. 3 e 7; D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, co. 1 e 3)

Sez. 3, 4 maggio 2001, n. 27748 cc. Pres. Malinconico, Rel. Onorato, P.M. (conf.) Izzo, ric. Selmani.

In tema di favoreggiamento dell’irregolare ingresso di cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (art. 12 d. lgs. 25 luglio 1998, n.286), perché sussista l’aggravante prevista dal comma 3 art. 12 con riferimento alla finalità di sfruttamento della prostituzione di uomini o donne, non occorre che si sia in presenza di condotte violente o di un rigoroso vincolo di subordinazione - requisito non necessario perché si configuri il reato di sfruttamento previsto dall’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75 - essendo sufficiente che un singolo o una organizzazione agevolino l’ingresso di persone extracomunitarie al fine di sfruttarne, eventualmente anche con loro consenso, la prostituzione.


Sicurezza pubblica - Stranieri - Reato di mancata esibizione di passaporto o altro documento di identità da parte dello straniero - Configurabilità anche a carico degli stranieri clandestini - Sussistenza.

(D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, co. 3)

Sez. 1, 26 settembre 2001, n. 38377 cc. Pres. Teresi, Rel. Vancheri, P.M. (conf.) Ciani, ric. PG in proc. Chalgom.

Il reato di mancata esibizione, senza giustificato motivo, da parte dello straniero, di passaporto o altro documento di identificazione, ovvero di permesso o carta di soggiorno, previsto dall’art. 6, comma 3, del T.U. sull’immigrazione approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n. 286, è configurabile non solo a carico degli stranieri regolarmente entrati e soggiornanti in Italia, ma anche a carico di quelli entrati clandestinamente ed eventualmente sprovvisti di qualsiasi documento, salvo che costoro non forniscano la prova dell’avvenuta sottrazione o distruzione, per cause ad essi non imputabili, del documento precedentemente posseduto. (Negli stessi termini altre diciotto decisioni, assunte nella stessa udienza e depositate nello stesso giorno, con i numeri da 38378/2001 a 38395/2001, non massimate).