Il riconoscimento della valenza accademica degli studi militari: profili normativi

Ugo Cantoni (*)
1. Premessa

La formazione dei militari, con particolare riferimento agli ufficiali, costituisce un aspetto di particolare interesse sotto molteplici profili. Non si tratta solamente di un ambito di rilevanza interna all’organizzazione militare, ma costituisce un indicatore di non poco significato dello stato dei rapporti, sia tecnico-giuridici, sia sociologici e di costume, fra la realtà militare e la comunità di cui questa è espressione e strumento. Queste riflessioni si pongono l’obiettivo di presentare alcuni elementi di fatto sotto il profilo storico e normativo, senza pretesa di esaustività, ma scegliendo fra i vari aspetti quelli che si presentano più idonei ad evidenziare le principali linee di tendenza e le svolte più incisive, nella prospettiva di avviare un approfondimento sul tema, che merita sicuramente una particolare attenzione. Per non allargare eccessivamente il campo, l’analisi degli sviluppi finali sarà orientata utilizzando esempi riguardanti la formazione degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Uno sguardo anche veloce al passato consente di rilevare come, almeno per quanto concerne l’Occidente europeo, il mondo militare sia stato all’origine di molti degli sviluppi tecnologici e scientifici che hanno poi inciso in modo profondo sulle caratteristiche della nostra civiltà(1). In qualche caso si può trovare anche nel recente passato la prova materiale di questo assunto: ad esempio nelle origini militari del Politecnico di Torino, divenuto centro universitario di particolare rinomanza, o nella qualità di militare di studiosi di chiarissima fama,come il capitano di Stato Maggiore piemontese Francesco Faà di Bruno, docente presso l’ateneo di cui sopra. In Italia, il mutare del contesto culturale e istituzionale ha visto, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, un progressivo ritrarsi della realtà militare,in qualche modo associata ad una serie di avventure belliche, tutte con decorso ed esito sostanzialmente rovinosi, iniziata con la fine del XIX secolo e conclusasi con la caduta del regime fascista e della monarchia sabauda nella prima metà del secolo scorso. Il tramonto della mitologia guerresca e del nazionalismo di stampo idealistico,unitamente alla cristallizzazione bipolare seguita alla conferenza di Yalta(4-11 febbraio 1945), ha tolto al mondo militare italiano quella rilevanza e quella onnipervadenza formale che in passato lo avevano caratterizzato e la cui espressione più evidente era stata la cosiddetta “Italia in divisa”. Insieme agli aspetti di tipo culturale e sociologico, le clausole del trattato di pace e la crisi del secondo dopoguerra hanno messo in primo piano pesanti limitazioni strutturali ed economiche, che hanno cambiato radicalmente la realtà militare del nostro Paese. La situazione di scarsissimo rilievo nel contesto sociale e di limitato impegno operativo, annullato di fatto dalla strategia della dissuasione nucleare, ha costituito per la realtà militare italiana una sfida difficilissima che è stata affrontata con grande tenacia e con una coerenza che ha portato a sviluppi di notevole rilievo. La partecipazione sempre più intensa ad impegni internazionali e l’implosione nel 1989 del blocco politico-militare costituito dall’Unione Sovietica e dai paesi del Patto di Varsavia, sono state le premesse per una radicale modifica del quadro di riferimento e delle caratteristiche delle Forze armate, che hanno assunto un assetto normativo e un ruolo completamente nuovo e più significativo;sotto questo profilo può essere utile un confronto fra i compiti delle Forze armate riportati nell’art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 e quelli definiti dall’art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dal quale si evince immediatamente la portata dei mutamenti del contesto(2). Questo è, per sommi capi, lo scenario che fa da sfondo alle dinamiche della formazione dei militari e degli ufficiali in particolare. Di esso bisogna tenere conto per poter individuare, almeno nei loro tratti principali, le linee di tendenza della normativa e le rationes che vi soggiacciono.

2. Dalla fine del Secondo conflitto mondiale agli anni ’90

La ricostituzione delle Forze armate italiane, dopo il tracollo dell’8 settembre1943 e la tragedia della guerra civile, fu intrapresa a partire dal recupero degli schemi preesistenti, compresa la strutturazione dell’iter formativo per gli ufficiali all’interno delle diverse accademie. Si manifestò però subito il problema di non facile soluzione di riconvertire una grande massa di ufficiali, fuoriusciti a vario titolo dalle Forze armate, ad impieghi civili. A questo fine fu varata una serie di norme di cui un esempio interessante è il Decreto Legislativo Luogoteneziale del 07 giugno 1945, n. 568, intitolato: “Norme per la validità degli studi compiuti presso la Regia Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre1945, n. 115. Sotto il profilo contenutistico, gli studi dei nuovi corsi erano sostanzialmente orientati verso discipline di tipo scientifico, con l’eccezione solo parziale dell’Arma dei carabinieri (che peraltro muterà più volte le modalità di reclutamento e di formazione degli ufficiali). I docenti erano prevalentemente provenienti dalle università vicine alle varie sedi, ma fino alla fine degli anni ’50 non fu avvertita in modo evidente la necessità di una qualche forma di equiparazione o riconoscimento. Non è azzardato pensare che inizialmente permanesse,almeno all’interno del mondo militare, la convinzione che il superamento degli studi previsti ed il conseguimento delle connesse promozioni di grado fossero di per sé un riconoscimento più che sufficiente della professionalità e delle capacità tecniche degli ufficiali; questa ipotesi è avvalorata dall’art. 25 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, intitolato: “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1933, n. 283. In questo articolo si stabilisce che: “Gli studi di ingegneria si compiono in cinque anni; essi sono divisi in due corsi: uno biennale di studi propedeutici ed uno triennale di studi di applicazione. Il corso biennale di studi propedeutici può essere seguito presso tutte le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e presso gli Istituti superiori di ingegneria di Milano e di Torino. Il predetto corso biennale può essere inoltre seguito presso la R. Accademia navale di Livorno, presso la R. Accademia di artiglieria e genio di Torino e presso la R. Accademia aeronautica di Caserta. Il corso triennale di studi di applicazione può essere seguito presso tutti gli Istituti superiori d’ingegneria. Il primo anno del detto corso triennale può essere seguito anche presso la R. Accademia navale di Livorno e presso la R. Accademia aeronautica di Caserta. L’esame di licenza dal biennio propedeutico, da sostenersi con le norme di cui all’art. 161, avrà effetto, ai fini dell’ammissione al corso triennale di applicazione,soltanto per quegli allievi delle tre Accademie, che, all’atto dell’ammissione al corso biennale predetto, siano forniti del titolo di studi medi di cui all’art. 143. Le norme concernenti l’organizzazione e il funzionamento del corso propedeutico presso le tre Accademie e del primo anno di applicazione presso le Accademie navale di Livorno e aeronautica di Caserta sono emanate e, occorrendo,modificate, con decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con quelli della educazione nazionale e delle finanze”. Il tenore della norma evidenzia immediatamente una situazione di sostanziale pariteticità, assolutamente non bisognosa di clausole diverse da quelle interne alle normative militari. Un segnale totalmente nuovo è costituito dalla Legge 22 maggio 1959, n. 397,intitolata: “Norme per l’equiparazione degli studi compiuti presso l’Accademia militare e le Scuole di applicazione dell’Esercito al biennio propedeutico di ingegneria”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1959, n. 148. Questa legge fu seguita a tre anni di distanza dalla legge 11 giugno 1962, n.605, intitolata: “Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l’Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonché presso l’Accademia e il corso di applicazione della Guardia di Finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1962, n. 167.Si tratta di due norme che aprono un’epoca nuova nei rapporti fra studi militarie mondo universitario, e che costituiscono un segnale importante da molti punti di vista. Per legge vengono definiti dei vincoli esterni alla formazione militare e vengono stabilite procedure vincolanti per il riconoscimento, in un’ottica di recezione degli standard universitari come modello cui quelli militari devonoessere paragonati ed uniformati ai fini del riconoscimento. Queste due norme non sono più degli strumenti di “recupero” e reinserimento sociale di ex militari dopo la fine del conflitto, come il Decreto Legislativo Luogoteneziale del 7 giugno1945, n. 568, cui si è fatto cenno sopra, ma sono il punto di partenza di un processo di avvicinamento della formazione militare a quella accademica chedurerà mezzo secolo e che culminerà, in qualche modo con la loro unificazione. Dopo il secondo conflitto mondiale il riferimento e la punta avanzata della formazione non è più la realtà militare, ma quella universitaria che diventa progressivamente autorità certificatrice anche in campo militare. Tale linea viene confermata dall’emanazione della Legge del 20 novembre1971, n. 1095 avente come epigrafe: “Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l’Accademia militare, la Scuola Ufficiali Carabinieri e l’Accademia della guardia di finanza ai fini dell’iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1971, n. 322. Questa norma, che abrogava la precedente legge 11 giugno 1962, n. 605,ampliava le possibilità di riconoscimento, pur mantenendo invariato il sistema delle procedure, condizionate alla qualifica dei docenti, ai programmi, alla durata dei corsi. Ulteriori aperture nella stessa direzione sono state fatte con la Legge 23giugno 1990, n. 169 intitolata: “Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito presso l’Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini dell’ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5luglio 1990, n. 155, e con la Legge 27 maggio 1991, n. 168 intitolata: “Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell’Aeronautica militari, nonché della Guardia di Finanza, presso le rispettive Accademie e Scuola di applicazione, ai fini dell’ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1991, n. 129. Anche il quadro normativo generale si stava orientando nettamente verso ulteriori possibilità di collaborazione, come testimonia il testo dell’articolo 8(Collaborazioni esterne) della Legge 19 novembre 1990, n. 341, intitolata:“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1990, n. 274, che stabilisce:“1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all’articolo 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni. 2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi,anche di diritto privato. 3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché delle forme di collaborazione e partecipazione”. Anche le riforme del comparto difesa intervengono sulla questione con l’articolo 2 comma 3 del Decreto Legislativo 28 novembre 1997, n. 464 intitolato:“Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell’articolo 1, comma 1,lettere a), d) ed h), della L. 28 dicembre 1995, n. 549”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998, n. 3 che dispone: “Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto coni Ministri della difesa e delle finanze, sono definiti, ai sensi della legge 15 maggio1997, n. 127, articolo 17, comma 95, i criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario,di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19novembre 1990, n. 341 (5), adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Le università, in conformità ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d’intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d’istruzione superiore. Ai fini dell’attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le università,cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed istituti. Tali convenzioni prevedono l’organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti.I Ministri della difesa, delle finanze e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscono opportune modalità e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. Qualora il personale militare che frequenta i corsi non consegua il titolo universitario nel periodo di frequenza dell’accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, è consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre università che abbiano attivato corsi corrispondenti. Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario,di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all’epoca per l’ammissione alle accademie militari,abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalità di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio”. Questo fervore di interventi normativi fa stato di un fenomeno sempre più evidente, cioè del perseguimento, da parte del mondo militare, di un riconoscimento accademico per la propria dirigenza. Non si tratta più di un obiettivo di singoli, interessati ad una propria particolare qualificazione, ma di una strategia istituzionale, che pone il titolo accademico fra le componenti essenziali della formazione dell’ufficiale. Questa esigenza deriva anche da necessità connesse con il progressivo definirsi dei requisiti formativi della dirigenza del pubblico impiego, che ha visto l’inserimento della laurea fra i presupposti imprescindibili per farne parte. Sarebbe difficile ricostruire in modo sintetico i termini di un di battito interno al mondo militare, relativo alla formazione degli ufficiali e al rapporto quantitativo fra lo spazio dedicato alle attività più strettamente militari e quello riservato agli studi accademici(3). Fiumi di inchiostro sono scorsi fra i fautori di una prevalenza della componente tecnico-professionale-militare e quelli che Le conseguenze di questo dibattito sono state di grande fecondità ed hanno consentito un approfondimento ed un arricchimento delle conoscenze nell’ambito della formazione, da cui il mondo militare ha tratto utilissimi spunti e nuovi utili strumenti. I risultati in termini di organizzazione di corsi sono stati positivi, anche se talora hanno tradotto in pratica un compromesso che,per non sacrificare nessuna delle due formazioni, ha reso i corsi particolarmente impegnativi per i frequentatori. Questa connotazione di impegno intenso ed ininterrotto ha avuto peraltro anche una valenza pedagogica costituendo una palestra ed un banco di prova per la capacità dei futuri quadri militari di organizzare in modo efficace il proprio tempo e di saper sfruttare razionalmente le proprie risorse fisiche e mentali.

3. La riforma dell’Università e il Decreto ministeriale 509 del 1999

Il dibattito e gli sviluppi di cui sopra si è fatto cenno sono stati in qualche modo superati e travolti dalla riforma introdotta con il Decreto Ministeriale del3 novembre 1999, n. 509, intitolato: “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4gennaio 2000, n. 2. Questa novella ha cambiato in modo radicale il quadro della formazione universitaria, creando un contesto completamente incongruente con tutta l’esperienza passata e richiedendo a tutti gli operatori del settore un profondo cambiamento di mentalità e di paradigmi, che il ministro dell’Università protempore, Ortensio Zecchino descriveva così: “Le università della tradizione -già quelle medioevali, ma soprattutto quelle che chiameremo “humboldtiane”- erano, se possiamo esprimerci così, monofunzionali; assolvevano cioè ad un unico compito: che era quello di formare, sulla base di un modello fortemente unitario di sapere scientifico, la classe dirigente del proprio Paese: una élite molto ristretta e socialmente omogenea. Erano università vissute nel segno dello Stato, per quel rapporto di esclusività fra Stato e saperi che si è realizzato con la nascita stessa dello Stato moderno e che è venuto poi, in alcuni Paesi, esaltandosi nella lunga stagione del dominio idealistico. Le università che oggi i Paesi avanzati stanno costruendo- o hanno già costruito - sono invece università “polifunzionali”. Giocando con le parole e la loro storia, qualcuno ha scritto che stiamo assistendo alla trasformazione delle “università” - il cui etimo, ad unum vertere, esprime l’antica aspirazione all’unitarietà del sapere - in “multiversità”. Esse devono assolvere cioè a compiti anche molto diversificati, e lo devono fare per giunta riferendosi a paradigmi scientifici molto meno unitari che in passato. Devono certo continuare a formare élite di alti specialisti, produrre senza sosta nuova ricerca e nuove idee, trasmettere nel tempo il sapere più complesso e specializzato senza che nulla vada perduto. Ma devono anche formare milioni e milioni (sono questi i numeri) di tecnici e operatori nei diversi rami della conoscenza”(4). L’orientamento sempre più marcato verso l’ambito del “saper fare” con un sostanziale slittamento degli aspetti di ricerca pura verso corsi post-laurea ha cambiato nettamente anche le posizioni reciproche fra la formazione accademica e quella militare, facendo emergere l’esigenza di un profondo ripensamento di tutta la problematica e rimettendo in discussione una serie di scelte apparse inizialmente inevitabili. Un primo aspetto di totale innovazione è stato il superamento del concetto di “esame”, come unità di misura della preparazione, sostituito dal credito formativo, concetto ancora bisognoso di verifiche e sperimentazioni, ma comunque orientato a valorizzare, ai fini della formazione accademica, attività ed esperienze non riconducibili necessariamente ad un corso tradizionalmente strutturato ossia con una netta prevalenza della cosiddetta “didattica frontale”. Questo nuovo concetto aderisce in modo perfetto alla struttura della formazione militare, sia nella fase istituzionale sia in quella di apprendimento sul campo, riportando gli standard militari ad un livello di eccellenza anche sotto il profilo della formazione universitaria, livello raggiungibile con la precedente strutturazione solo difficilmente e a prezzo di enormi sacrifici dei singoli.Un altro aspetto di novità è costituito dal fatto che la nuova normativa,superando il preesistente concetto di riconoscibilità dei singoli esami, riconduce tutta la formazione universitaria sotto la responsabilità degli atenei, che diventano importanti centri di certificazione anche per attività gestite e svolte al loro esterno. Questo aspetto ha peraltro suscitato comprensibili perplessità in ambito militare, con riferimento ad alcune implicazioni di un certo rilievo, fra cui il venir meno della possibilità di procedere ad una scelta diretta dei docenti delle discipline strictu sensu universitarie, ora individuati sulla base delle vigenti procedure concorsuali a livello nazionale e la necessità di collocare in toto la formazione in un contesto a guida accademica. Si è arrivati in sostanza ad una forma di outsourcing, sia pure con significativi temperamenti (per esempio il fatto chele attività si svolgono all’interno degli istituti militari), che peraltro potrebbe preludere ad un’ipotesi, di cui non va sottovalutato l’interesse, di costituzione di un ateneo a gestione militare. Infine, la recezione normativa di una molteplicità di orientamenti e ambiti di cui organizzare ex novo percorsi di approfondimento di livello universitario, si incontra agevolmente con le esigenze della formazione militare, che ha priorità ed obiettivi interni e propri, ma che si può avvantaggiare notevolmente di articolate e consolidate procedure di validazione mutuabili dal mondo accademico. In questo scenario completamente diverso dal passato non sono mancati momenti di incertezza e di disorientamento, che hanno dato origine a tentativi di “neutralizzare” la nuova disciplina facendone semplicemente un formale mascheramento della precedente; sotto questo profilo l’incontro fra università e formazione militare ha avuto un’importante funzione di chiarificazione, dal momento che il mondo della formazione militare disponeva già di consolidate esperienze almeno per alcuni aspetti della riforma. Un esempio fra i tanti riguardala rilevanza attribuita alla formazione sul campo, ritenuta fondamentale per l’inserimento dei quadri militari nelle loro funzioni e per la quale non vi era un grande retroterra ed una adeguata valorizzazione nello schema della formazione universitaria di stampo idealistico-gentiliano, fortemente ancorata a procedure di trasmissione del sapere che, almeno nella prassi, non davano particolare spazio alle problematiche della comunicazione e che davano invece prevalenza assoluta alla cosiddetta “didattica frontale”. Per quanto riguarda l’Arma dei carabinieri, un primo passo concreto in questo ambito è stato il perfezionamento di due convenzioni: una siglata il 10 luglio2001 con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed una il 28 settembre2001 con l’Università di Roma Tor Vergata, che ha portato all’istituzione di un corso orientato alle esigenze dell’Istituzione ed articolato in una laurea in Scienze della Sicurezza ed in una successiva laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. La struttura di questi corsi prevede il riconoscimento in termini di crediti formativi universitari delle attività addestrative svolte,anche nel passato, presso gli istituti di formazione militare, dando una piena e sostanziale applicazione del nuovo concetto di studi accademici introdotto dal D.M. 509/99. I lavori di messa a punto del nuovo corso di laurea, che si affianca a quello, imprescindibile, in scienze giuridiche (punto di contatto tecnico-professionale e culturale e condizione fondamentale di integrazione con gli altri soggetti presenti nello scenario connesso allo svolgimento delle funzioni istituzionali, ossia magistrati, funzionari della carriera prefettizia, funzionari della Polizia di Stato,avvocati, dirigenti del settore pubblico e privato), hanno consentito di approfondire“sul campo” molti aspetti della nuova disciplina e di evidenziare la necessità di modificare l’approccio e la mentalità, per evitare equivoci e letture distorte. Il riconoscimento delle attività svolte presso gli istituti militari non è perciò una fictiojuris, finalizzata alla concessione “simoniaca” di un titolo accademico, ma una rigorosamente corretta applicazione alla realtà della formazione militare del concetto di credito formativo introdotto dalla nuova normativa. A prescindere da giudizi di valore sulle varie tipologie di formazione universitaria, che non sono oggetto di questo studio, oggi la realtà della formazione militare è un modello avanzato,consolidato e ricco di esperienza secolare, di come il legislatore ha voluto configurare l’università in Italia, ispirandosi peraltro, in sostanza, agli esempi dei paesi anglosassoni, con particolare riferimento agli Stati Uniti.

4. Conclusioni

Ripercorrendo l’itinerario sopra tracciato, non è difficile coglierne una significativa ricorsività: nel volgere di due secoli le strade della formazione militare e di quella universitaria si sono separate per ricongiungersi progressivamente. La sfida tuttora aperta è quella di trovare protocolli di integrazione che consentano di armonizzare sempre meglio le potenzialità e le esigenze di questi mondi,innescando circuiti virtuosi che possano portare risultati sempre più fecondi. Sono sicuramente superati i tempi e le visioni del mondo che consideravano un ossimoro l’espressione “cultura militare”, ma è ancora lungo il percorso che porta ad un pieno sviluppo e ad una corrispondente sistematizzazione del sapere orientato alla funzione di difesa in tutti i suoi molteplici aspetti. Questo percorso può iniziare solo da una approfondita riflessione giuridica sulla natura e sulle connotazioni della realtà militare, per collocarla, in modo sempre più corretto e omogeneo al dettato costituzionale, nell’ambito del nostro ordinamento,senza dimenticare le peculiarità e le esigenze specifiche connesse con la particolare e delicata funzione che le Forze armate hanno nell’ambito dell’esercizio del potere esecutivo, di cui la difesa è una parte non secondaria. È importante infine tenere conto che oggi il nostro Paese si deve confrontare con problematiche di respiro internazionale perché la sicurezza, anche quella interna,ha una dimensione che travalica i confini nazionali e continentali e richiede strumenti tecnici e mentalità estremamente avanzati ed aperti al confronto con la realtà, senza schematismi e preconcetti. Questa esigenza è resa ancora più importante dal mutare profondo della tipologia dei conflitti e dei contesti in cui questi vengono combattuti. Chi ha il delicato compito di tutelare la sicurezza della nostra comunità ha bisogno di una visione d’insieme delle minacce e deve essere in condizione di percepirne anche le dimensioni che vanno al di là del concetto di guerra corrispondente ai conflitti dei secoli passati, con una distinzione tendenzialmente netta fra ciò che è “civile” e ciò che è “militare”, fra operazioni militari e resto della realtà(5). La situazione attuale non consente più semplificazioni di questo tipo e richiede anche agli operatori militari la capacità di muoversi su orizzonti onnicomprensivi. L’affermarsi di un nuovo genere di attività militari, fino a pochi anni fa denominate “operazioni militari diverse dalla guerra” (Military Operations Other Then War - MOOTW in gergo tecnico) ed oggi indicate come “operazioni di risposta a situazioni di crisi” (Crisis Response Operations - CROs), nonché la necessità di gestire la collaborazione civile – militare nell’ambito delle operazioni di supporto alla pace ha creato un contesto nuovo, dove i problemi dei “militari” non possono essere gestiti in modo selettivo ed autonomo. Risulta inoltre sempre meno efficace la catalogazione delle minacce distinguendole fra interne ed esterne, al punto che il vero nodo da sciogliere è, quasi sempre, quello connesso con la complessa zona grigia fra la situazione di guerra e lo stato di pace stabilizzato (una zona grigia nella quale le competenze espresse dal modello istituzionale e operativo dell’Arma dei carabinieri si sono dimostrate, in tutti i teatri di crisi, particolarmente rispondenti alle esigenze).Da questa consapevolezza si può partire per precisare sempre meglio prospettive ed itinerari di formazione.



(*) - Tenente Colonnello t.ISSMI dei Carabinieri.
(1) - Sul tema vedasi: G. PARKER, La rivoluzione militare. Le innovazioni militari e il sorgere dell’occidente,il Mulino, 1999; E. CECCHINI, Tecnologia e Arte militare, UFFICIO STORICO DELLO STATOMAGGIORE DELL’ESERCITO, Roma, 1992.
(2) - L’art 1 l. 382/1978 recitava: “Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamentoe la loro attività si informano ai principi costituzionali. Compito dell’Esercito, dellaMarina e dell’Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienzaagli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni eal bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità”. Questo testo, è stato abrogatoe sostituito dalla l. 331/2000 con il seguente:“Compiti delle Forze armate.Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.L’ordinamento e l’attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 dellaCostituzione e alla legge.Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e dellasicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioniinternazionali delle quali l’Italia fa parte.Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specificiin circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quantoprevisto dalla presente legge”.
(3) - Per quanto concerne l’Arma dei carabinieri si veda: G. FERRARI, Quale cultura per l’ufficialedell’Arma? in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n.1, anno 1984.ritenevano indispensabile accettare tutte le limitazioni che fossero necessarie alconseguimento del titolo accademico, ritenuto un certificato di qualità irrinunciabileanche per la dirigenza militare.
(4) - Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, La riforma dell’Università,Salerno editrice, Roma, 2001, pag. 8.
(5) - Sul tema si veda: QIAO LIANG-WANG XIANGSUI, Guerra senza limiti. L’arte della guerra asimmetricafra terrorismo e globalizzazione, Libreria Goriziana, 2001.