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  • N.3 - Luglio-Settembre
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Stranieri e Circuito Penitenziario

Aldo Franceschini


1. Analisi statistica della popolazione carceraria di cittadinanza straniera

In questi ultimi quindici anni la criminalità prodotta da soggetti di citta-dinanza straniera ha subito un incremento significativo: è sufficiente fare riferi-mento ad alcuni dati statistici per apprezzare le dimensioni del fenomeno.
In primis, la crescita della criminalità allogena risulta dall’attività svolta dalle agenzie del controllo sociale: gli stranieri denunciati sono progressivamente aumentati dai 28.345 del 1991, ai 57.190 del ’95(1), ai 67.825 del 2000(2). Tale dato, di certo inquietante, deve però essere letto alla luce di una considerazione essenziale: esso rispecchia l’attività di controllo posta in essere dalle Forze dell’Ordine e dalla Magistratura inquirente, al di fuori quindi di un’attività stricto sensu giurisdizionale.
Tuttavia anche l’analisi del dato relativo alle sentenze di condanna pronunziate ai danni di cittadini stranieri evidenzia, quale indice maggiormente significativo, la crescita della delittuosità alloctona: i condannati nati all’estero sono passati dai 7.674 del 1991 ai 58.829 del 2000, secondo un andamento di tipo esponenziale(3).
Il dato, già allarmante nel suo valore assoluto, diventa ancora più sugge-stivo se analizzato in rapporto alla criminalità autoctona: i condannati di ori-gine straniera, che già nel 1991 rappresentavano il 4,9% del totale, costitui-scono nel 2000 il 19% dei destinatari di provvedimenti di condanna.
Questa concisa verifica diacronica deve, inoltre, essere arricchita di un’ulteriore considerazione. Nella valutazione dei dati statistici forniti si deve tener conto del rapporto esistente tra popolazione nazionale e numero di immigrati presenti sul territorio nazionale. Purtroppo non è possibile operare il raffronto in modo preciso e attendibile, poiché in tale settore si rivela decisivo l’effetto distorsivo del dark number, senza che le stime comunque effettuate possano dare contezza del fenomeno immigratorio. Ad ogni buon conto è opportuno evidenziare come gli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale siano passati dalle 781.138 unità del 1990 (1,7% della popolazione nazionale) al 1.464.589 del 31 dicembre 2001 (2,5%), con un incremento medio annuo di circa il 12% in quest’ultimo decennio.
L’aumento della criminalità di matrice allogena ha determinato un parallelo incremento della popolazione carceraria di cittadinanza straniera, cagionando l’insorgenza di problematiche penitenziarie del tutto nuove, a fronteggiare le quali la legislazione italiana in materia si è mostrata palesemente inadeguata.
Il dato statistico, sempre secondo una prospettiva diacronica, è di tutto rilievo: i detenuti di origine straniera ammontavano a 6.650 unità al 31 dicembre 1992 (detenuti presenti); successivamente essi aumentano in modo costante fino a divenire 11.848 nel 1998 e, da ultimo, 16.511 al 31 dicembre 2001.
Sebbene la popolazione carceraria nel suo complesso sia aumentata in modo significativo in questi ultimi anni, cagionando l’allarmante fenomeno del sovraffollamento degli istituti, è da dire che il numero di detenuti alloctoni presenti negli istituti di pena ha subito una crescita davvero impressionante, anche in relazione all’incremento totale dei ristretti.
Ma ad essere foriera di maggiore allarme sociale(4) è la verifica della composizione percentuale dei ristretti: nel 1992 i detenuti stranieri rappresentavano il 13,97% della popolazione carceraria nel suo complesso; all’esito della rilevazione statistica del 2001 essi costituiscono il 29,61 dei detenuti presenti negli istituti di prevenzione e di pena italiani(5).
Anche l’analisi dinamica dei soggetti entrati dallo stato di libertà rileva il medesimo trend: dai 9.363 ingressi del 1990 (16,2% sul totale) si giunge nel 2001 a 28.114 unità, che rappresentano ben il 35% del flusso complessivo di entrate per l’anno solare oggetto di rilevazione (78.649).
Tali risultanze danno, in un certo senso, conto del particolare rilievo che oggi riveste il fenomeno immigratorio in Italia, dell’attenzione ad esso rivolta da rappresentanti istituzionali e dai mass media e, soprattutto, del crescente allarme sociale registrato tra i cittadini.
Ma in questa prospettiva una considerazione va fatta immediatamente per stigmatizzare analisi semplicistiche dei dati statistici a disposizione, alimentate da pregiudizi e stereotipi ormai anacronistici: i dati devono essere vagliati alla luce di tutte le variabili, giuridiche e non, incidenti nel percorso di criminalizzazione e di carcerizzazione dei cittadini stranieri, per verificare eventuali atteggiamenti discriminatori od oggettivi fattori penalizzanti.
Per quanto concerne l’analisi demografica della popolazione carceraria di origine alloctona è da dire che, in relazione al fattore sesso, la componente femminile ha subito, dal 1988 (10,4%) ad oggi, un andamento oscillante, pur rappresentando sempre una quota minima dei detenuti stranieri; né è dato registrare significativi cambiamenti negli ultimi anni: nel 1997 le 492 donne di origine straniera ristrette costituivano il 4,5% delle presenze alloctone; al 31 dicembre 2001 tale percentuale è aumentata al 6%, con 1.004 detenute.
Di contro risulta davvero rilevante la quota di detenute allogene sul totale delle presenze femminili e tale rapporto è giunto quasi a duplicazione in questi ultimi cinque anni: si è infatti passati dal 25,3% del 1997 al 41,4% del 2001.
In relazione ad altra variabile fortemente correlata con il comportamento deviante è possibile rilevare come tra i detenuti presenti al 31 dicembre 2000 le fasce d’età maggiormente rappresentate siano quelle comprese tra i 25-29 anni e tra i 30-34 anni, rispettivamente con 3.811 e 3.692 presenze. Tale rilevazione, nella prospettiva comparatistica autoctoni-alloctoni, rispecchia la composizione anagrafica della popolazione carceraria nel suo complesso; e, d’altra parte, deve far riflettere una significativa considerazione che di certo incide sul tasso di criminalità prodotta dai cittadini stranieri: i soggetti statisticamente più coinvolti nei flussi migratori rientrano proprio in tale fascia di età. Altri due profili di analisi sono di sicuro interesse: le nazionalità straniere maggiormente rappresentate tra i detenuti allogeni e la tipologia delittuosa più diffusa.
Per quanto concerne il primo aspetto, i dati relativi al 31 dicembre 2001 confermano una partecipazione alla produzione criminale costante negli anni: i detenuti di origine marocchina sono 3.504 e rappresentano circa il 21,5% dei ristretti allogeni; segue la comunità albanese, con 2.674 presenze, quella tunisina con 2.026 presenze, e quella algerina, con 1.449 presenze; Paesi rappresentati con oltre 500 unità sono ancora ex Jugoslavia, Romania, Colombia e Nigeria(6).
Anche in relazione alla tipologia delittuosa i rilevamenti statistici risultano piuttosto costanti. I reati contro la persona rappresentano una percentuale mi-nima della delittuosità di matrice alloctona, circa il 9,5%; di un certo rilievo si presenta il dato relativo all’istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, con 362 ristretti per tali titoli di reato.
Di gran lunga più incidente sulla produzione delittuosa è la quota relativa ai delitti contro il patrimonio, in particolare rapina, furto e truffa: i detenuti per tali titoli ammontano a 3.522. Mentre la delittuosità più diffusa tra i ristretti di cittadinanza straniera si presenta, dato costante negli anni, quella connessa con la produzione e con lo spaccio di sostanze stupefacenti: il 55,5% dei ristretti alloctoni si trova in istituti penitenziari per tali reati.
Infine, poco rappresentate sono altre fattispecie: contro l’ordine pubblico (tra cui associazione per delinquere) 1%; contro la Pubblica Amministrazione (tra cui violenza e resistenza a P.U.) 1,7%.
Questa breve disamina della tipologia delittuosa maggiormente diffusa tra i detenuti di cittadinanza straniera consente tuttavia di effettuare una significativa riflessione: i delitti commessi dagli allogeni sono essenzialmente di tipo predatorio (rapine, furti) e spesso motivati da esigenze di sostentamento; scarsa incidenza hanno i reati contro la persona. Si tratta, inoltre, spesso di una delittuosità di piccolo cabotaggio (cd. street crimes), commessa da soggetti che nella gerarchia criminale ricoprono ruoli di bassa manovalanza. Purtuttavia si tratta di reati suscettivi di cagionare grande allarme sociale, per i luoghi in cui vengono commessi e per la contiguità dei beni giuridici offesi con la vita di tutti i giorni. è da evidenziare, pe-raltro, come la grave delittuosità associativa e quella particolarmente sofisticata (reati societari, fallimentari etc.) sia pressoché assente tra gli stranieri.
Per quanto concerne la distribuzione geografica dei detenuti allogeni negli istituti penitenziari delle diverse regioni italiane, è possibile evidenziare una particolare concentrazione nella zona settentrionale del Paese. Infatti, al 31 dicembre 2001, ma secondo un rilevamento consolidato negli anni, le carceri con maggiore densità di ristretti stranieri sono quelle del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, della Liguria, dell’Emilia Romagna, del Piemonte e della Lombardia; anche se in valore assoluto il rapporto è piuttosto omogeneo tra nord e mezzogiorno. Tra le realtà carcerarie a più alto tasso alloctono si distinguono, per le drammatiche difficoltà cagionate dallo scarto esistente tra capienza e soggetti effettivamente reclusi, gli istituti penitenziari della Lombardia, del Veneto, dell’Emilia Romagna e del Piemonte.
Ultimo profilo d’analisi qui considerato, sicuramente degno di rilievo, è quello afferente al tasso di tossicodipendenti tra i detenuti stranieri. Tale condizione patologica è, purtroppo, notevolmente diffusa tra la popolazione carceraria nel suo complesso, assumendo i connotati di fenomeno generalizzato: al 31 dicembre 2001 i soggetti tossicodipendenti costituiscono il 27,6% dei ristretti. Sotto il profilo comparatistico è anzi possibile verificare un tasso più elevato tra i detenuti italiani (29,4%) rispetto a quelli stranieri (23,4%). In ogni caso è da rilevare come il 25% dei ristretti tossicodipendenti sia di origine straniera, con una particolare concentrazione nelle carceri del Lazio e della Liguria.


2. Fattori incidenti sul processo di carcerizzazione

I dati statistici, oggetto di analisi nel precedente paragrafo, rappresentano un punto di partenza imprescindibile per effettuare considerazioni sulla criminalità di matrice alloctona che possano assurgere a dignità scientifica. Ma all’uopo è ne-cessario riflettere in via preliminare su un aspetto della questione: le medesime risultanze statistiche vengono utilizzate sia per suffragare la tesi di una particolare propensione criminale degli immigrati, evidenziandone la sproporzione rispetto alla percentuale di extracomunitari regolarmente residenti sul totale della popolazione nazionale, sia per accreditare l’ipotesi di un trattamento discriminatorio riservato dai magistrati, e più in generale dal sistema di controllo sociale, a danno degli immigrati(7). Tale comportamento selettivo sarebbe indotto dall’esigenza di dare una risposta alla domanda di sicurezza proveniente dall’opinione pubblica o determinato da forti pregiudizi contro le minoranze etniche.
Al di là delle ipotesi esplicative privilegiate è comunque necessario introdurre alcuni correttivi per discernere situazioni giuridicamente differenti; vi sono infatti alcune variabili che fungono da fattori favorenti l’ingresso di cittadini stranieri nel circuito penitenziario.
In primis, è opportuno ponderare come nel numero complessivo di detenuti rientrino non soltanto coloro che si trovano in carcere per scontare una pena sulla base di una sentenza definitiva, ma anche i soggetti a carico dei quali sia stata irrogata una misura cautelare custodiale. Anzi è da dire che i ristretti in attesa di definizione della loro posizione giuridica rappresentano la maggior parte della popolazione carceraria complessiva.
La questione è che gli imputati stranieri subiscono la detenzione preventiva in un maggior numero di casi rispetto agli autoctoni(8) e ciò può, tra l’altro, influire in maniera rilevante sull’esito del processo (a parità di indizi disponibili e di ogni altra condizione, la suggestione esercitata dall’irrogazione di una misura custodiale può rilevarsi determinante).
Il Giudice, quando è chiamato a verificare la sussistenza delle esigenze cautelari tipizzate dall’art. 274 c.p.p., deve effettuare una difficile valutazione prognostica, la quale si rivela penalizzante nei confronti dei soggetti stranieri per la sussistenza di alcuni fattori obiettivi.
Difatti, nel caso di pericolo di fuga ex art. 274 lett. b) c.p.p., esplica un’ef-ficacia di certo determinante l’assenza di una fissa dimora, come spesso accade per gli immigrati, così come l’assenza di legami parentali o anche amicali sul territorio nazionale, che possano comunque garantire una certa stabilità di permanenza in loco. Del pari gioca un ruolo negativo, nel complessivo giudizio valutativo, la mancanza di regolare permesso di soggiorno o addirittura di documenti identificativi, ed è questa la condizione tipica dei cittadini stranieri detenuti.
Anche nel caso di ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati, di cui all’art. 274 lett. c) c.p.p., i menzionati indici possono, di fatto, influenzare in modo negativo la prognosi che il Giudice è tenuto ad effettuare.
Altro aspetto è quello relativo alla scelta della misura personale più adeguata al caso concreto, cioè alla valutazione dello strumento cautelare più adatto a soddisfare le esigenze preventive della situazione sub iudice: nel caso in cui l’indagato-imputato non abbia una residenza in Italia, appare difficile calibrare effettivamente la misura con la irrogazione, ad esempio, degli arresti domiciliari. Identico discorso vale per misure meno afflittive quali il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, divieto e obbligo di dimora.
Purtroppo per tali soggetti il precetto secondo cui la custodia in carcere rappresenta l’extrema ratio della tutela cautelare, come tale applicabile “soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata” (art. 275 co. 3 c.p.p.), perde la sua capacità di orientare il Giudice nella scelta dello strumento veramente adeguato: nel caso di immigrati la regola è costituta dalla custodia cautelare, mentre le misure meno afflittive rappresentano ipotesi meramente sussidiarie.
In secondo luogo i cittadini extracomunitari non dispongono, nella maggior parte dei casi, di una difesa tecnica competente e sufficientemente motivata, e ciò per insufficienza di mezzi economici: la regola, dal punto di vista statistico, è che venga nominato un difensore d’ufficio; istituto che solo a seguito della legge n° 60 del 2001 ha assunto, almeno in astratto, crismi di effettività. Tale circostanza determina con maggiore frequenza la scelta di riti alternativi, i quali producono una più sollecita definizione della posizione processuale e, quindi, in caso di condanna, un più celere ingresso in istituto, per esecuzione della pena. Ad esempio il rito dell’applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento), al quale gli alloctoni spesso ricorrono, non consente la proposizione dell’appello, ma soltanto del ricorso in Cassazione, con tutte le conseguenze che ne derivano (per patrocinare in Cassazione è necessaria l’iscrizione in uno speciale albo).
Altro fattore che può favorire l’ingresso di immigrati nel circuito penitenziario è dato dalla loro frequente irreperibilità, a causa della mancanza di una fissa dimora o per altri motivi, con la conseguente dichiarazione di contumacia in giudizio. Tale condizione determina, da un lato, l’impossibilità per il difensore di optare per i riti alternativi, alcuni dei quali determinano una significativa riduzione della pena, con possibilità di giungere alla soglia utile per la sospensione condizionale della pena, dall’altro, il frequente esaurimento del processo in un unico grado di giudizio.
Infatti, prima della Legge n° 479 del 1999, il difensore dell’imputato contumace era legittimato a proporre impugnazione soltanto se munito di specifico mandato ad hoc. Oggi, sebbene il difensore nel giudizio di primo grado possa comunque impugnare la sentenza, la mancanza di un contatto diretto tra avvocato e assistito, oltre a determinare serie difficoltà nella scelta della strategia di-fensiva, induce spesso il primo a non impegnarsi in ulteriori gradi di giudizio.
Un altro istituto che si rileva determinante ai fini dell’ingresso in carcere è quello della sospensione condizionale della pena: ai sensi dell’art. 164 c.p. il Giudice, nel pronunziare sentenza di condanna, può concedere tale beneficio quando sia in grado di formulare una prognosi favorevole nei confronti del condannato, nel senso di astensione, per il futuro, da comportamenti delittuosi.
Alcuni studiosi ritengono che, nell’esercitare tale potere discrezionale, il Giudice ponga in essere un trattamento discriminatorio nei confronti degli stra-nieri. Tuttavia i dati sembrano confutare tale ipotesi: infatti nel triennio 1993-1995 gli stranieri condannati per furto e per rapina hanno beneficiato della sospensione condizionale in un maggior numero di casi rispetto agli italiani(9).
In realtà, per offrire un quadro più completo della questione è opportuno evidenziare alcuni fattori che vengono in rilievo nel giudizio di concedibilità del beneficio de quo e che, in un certo senso, sembrano favorire gli stranieri.
In primis, gli imputati alloctoni accedono più spesso al rito alternativo del patteggiamento, che determina con maggiore frequenza la sospensione condizionale della pena.
Inoltre gli immigrati sono sovente incensurati: ciò dipende dalle difficoltà di identificazione (esibizione di documenti in tutto o in parte falsi, dichiarazione di false generalità) e dall’irrilevanza per l’ordinamento nazionale dei precedenti penali eventualmente riportati nel Paese di provenienza. Tale condizione influisce sulla prognosi che il Giudice è chiamato a formulare, nell’ambito della quale l’indice relativo all’esistenza di precedenti penali gioca un ruolo decisivo.
Al contrario la concessione, per la seconda volta, del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur in presenza dei presupposti oggettivi previsti dalla legge, avviene con minore frequenza nei confronti di soggetti alloctoni, rispetto a corrispondenti situazioni relative a condannati italiani: in presenza di una precedente prognosi favorevole, contraddetta dalla ricaduta del reo nel delitto, i già evidenziati fattori di marginalizzazione sociale ed economica tornano ad esercitare un effetto penalizzante nella fruizione di strumenti decarcerizzanti da parte degli stranieri.
Se questi sono i fattori che giocano un ruolo determinante per l’ingresso di un soggetto nel circuito carcerario, è necessario evidenziare come anche nella concessione delle misure alternative alla detenzione, che consentono al condannato di espiare la pena in regime diverso dal carcere, lo status di straniero, privo di un significativo inserimento sociale, si rivela penalizzante.
Le misure alternative possono essere concesse anche prima che l’espiazione abbia inizio, evitando del tutto al condannato il contatto con la struttura carceraria (Legge Simeone); ma anche tale favorevole iter processuale risulta più difficilmente fruibile da parte degli alloctoni, come più specificamente si vedrà nel paragrafo successivo.
In definitiva, nell’esaminare i dati statistici relativi alla popolazione carce-raria di origine allogena, è necessario evidenziare, da un lato, come i fattori che determinano l’ingresso in istituto penalizzino in modo significativo gli immigrati, dall’altro, come gli strumenti decarcerizzanti siano agli stessi poco accessibili.


3. Condizioni dei detenuti alloctoni nelle carceri italiane

Dopo aver analizzato le variabili di diritto sostanziale e processuale che giocano un ruolo fondamentale nel determinare le entrate e le uscite dal carcere, è necessario esaminare il trattamento che i detenuti alloctoni ricevono all’interno delle carceri italiane e le condizioni in cui effettivamente versano(10). La verità è che il carcere, già di per sé contenitore di marginalità, assume per i detenuti stranieri un significato particolarmente afflittivo, per le molteplici problematiche peculiari che la loro permanenza negli istituti determina. E la questione acquista una particolare pregnanza nell’attuale momento storico, in cui l’istituzione carceraria vive una drammatica crisi: la soluzione dei problemi di sovraffollamento, di carenza di strutture e di organico è ormai improcrastinabile(11).
In sostanza la restrizione in carcere per i detenuti stranieri si concretizza in un surplus di sofferenza legale per una serie di fattori: la mancanza di rapporti con gli altri detenuti e con il mondo esterno, i continui trasferimenti che essi subiscono, le scarse opportunità di lavoro qualificato inframurario, la difficile ammissione a misure penali alternative e tanti altri problemi che attengono specificamente alla condizione di alloctono.
L’art. 1 co. 2 della L. 354 del 1975 (Ordinamento Penitenziario) sancisce, in ossequio al principio di cui all’art. 3 Cost., che “il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose”. Ma tale principio, formalmente enunciato, non trova concreta attuazione e dal punto di vista normativo, giacchè le poche norme dettate sulla questione specifica sono palesemente insufficienti e inidonee ad assicurare la proclamata pa-rità, e dal punto di vista della quotidiana vita carceraria.
È davvero possibile che il carcere, nelle condizioni attuali, svolga un’effettiva funzione di rieducazione e risocializzazione nei confronti dei detenuti stra-nieri, così come sancisce l’art. 27 Cost.?
In realtà è necessario evidenziare come l’Ordinamento Penitenziario, promulgato in un periodo in cui il fenomeno migratorio in Italia non aveva ancora assunto dimensioni significative, sia stato parametrato, per metodologie, strumenti e obiettivi, sul detenuto cittadino; di conseguenza è lo stesso impianto normativo nel suo complesso ad essere inadatto ad offrire risposte a tali peculiari problematiche. Né il Legislatore, nell’emanare specifici testi normativi riguardanti l’immigrazione di cittadini extracomunitari, ha ritenuto di sanare questa ormai evidente lacuna, con disposizioni mirate a disciplinare la condizione dei detenuti stranieri.
Ciò che si realizza attualmente per i ristretti alloctoni è un autentico affievolimento dei diritti normativamente sanciti: l’uguaglianza, formalmente proclamata, di fatto non è garantita.
Tuttavia un aspetto deve essere segnalato con favore. Difatti, per quanto concerne l’aspetto organizzativo delle strutture penitenziarie, il nostro ordinamento ha operato la scelta in favore della “dispersione”, atta a promuovere una integrazione culturale degli immigrati con il resto della popolazione italiana detenuta, contraria a quella, preferita da altri Paesi, della “concentrazione” in uno o pochi istituti dei detenuti stranieri, per facilitare i contatti tra soggetti della stessa madrelingua(12). Ma certo questa soluzione non è sufficiente, poiché le maggiori difficoltà non derivano dalle relazioni tra detenuti stranieri e autoctoni (il comune stato detentivo produce infatti solidarietà, superando le diversità culturali, religiose e linguistiche), bensì dai rapporti tra i primi e il sistema penitenziario nel suo complesso.
Nella disamina delle problematiche afferenti la detenzione degli stranieri di sicuro rilievo si presentano i risultati delle ricerche svolte in questi anni dal C.I.D.S.I., sulla base di questionari compilati dai detenuti.
Il C.I.D.S.I. (Centro Informazione Detenuti Stranieri in Italia) è un’associazione culturale creata nel 1988 dagli stessi detenuti stranieri al fine di perseguire una serie di importanti obiettivi: garantire i diritti degli stranieri all’interno del carcere, creare un rapporto tra questi e le strutture esterne, collaborare con i servizi sociali per le possibilità di reinserimento, denunciare situazioni difficili, facilitare il lavoro degli operatori carcerari attraverso forme di mediazione culturale e linguistica(13).
Da tali ricerche, nonché dalle relazioni prodotte nel corso di convegni specifici da parte di operatori del settore, emerge una serie di problematiche che accompagna il detenuto straniero durante tutto il corso dell’espiazione della pena detentiva e nel momento successivo alla scarcerazione, in cui dovrebbe verificarsi il reinserimento in società.
Serie difficoltà per il detenuto allogeno sorgono già nella fase dell’ingresso, caratterizzata dall’immatricolazione del soggetto: spesso gli stranieri sono privi di documenti di riconoscimento con conseguenti problemi di identificazione anagrafica.
Seguono la visita medica d’ingresso eseguita da parte del sanitario, il colloquio del presidio Nuovi Giunti effettuato dallo psicologo, nonché il colloquio di primo ingresso svolto in genere dall’educatore. Nel corso di tali incontri l’i-gnoranza, da parte del detenuto straniero, della lingua italiana determina difficoltà enormi: il sanitario spesso non è in grado di acquisire dati anamnestici completi e attendibili; lo psicologo incontra insormontabili difficoltà di comunicazione e comprensione, nonché problemi nell’utilizzare alcuni sussidi psicodiagnostici, come ad es. i test proiettivi, che rispecchiano regole culturali diverse. A ciò si aggiunga l’atteggiamento spesso poco collaborativo del soggetto.
Analoghi problemi si pongono in sede di osservazione scientifica della personalità del detenuto e redazione del programma individualizzato di trattamento a fini rieducativi, così come previsto dall’art. 13 dell’Ordinamento Penitenziario: a volte risulta davvero difficile acquisire tutti i dati necessari per formulare un programma efficace, in specie per quanto riguarda l’indagine socio-familiare.
A tale proposito è opportuno evidenziare come, in alcuni casi, anche il linguaggio non verbale possa non essere di aiuto nella comunicazione, poiché la gestualità, legata a regole di costume, può avere significati notevolmente diversi tra un Paese e l’altro.
Già tali difficoltà segnalano una prima carenza: infatti, all’interno degli istituti penitenziari, non sono presenti interpreti per tutte le lingue parlate dai detenuti stranieri. Ciò determina difficoltà di comunicazione intersoggettiva con gli agenti di custodia e con gli altri operatori penitenziari. E spesso è proprio la difficoltà di comunicazione a cagionare scontri tra immigrati e polizia penitenziaria, con conseguenti rapporti disciplinari e denunce a carico dei primi.
Ma il problema comunicativo non è superabile soltanto con la presenza di interpreti: già da tempo si segnala l’esigenza che nell’organico in servizio presso gli istituti vi siano operatori con competenze specifiche, in grado di rappresentare un valido trait d’union tra comunità culturalmente distanti(14).
All’uopo si segnala con vivo interesse la presenza in alcune carceri italiane del cd. mediatore culturale(15), ossia un soggetto appartenente al gruppo immigrato, ma già socialmente inserito in quello ospite; si tratta di una figura professionale che opera in quella zona di “liminalità” tra culture differenti al fine di agevolare l’integrazione, la comunicazione, lo scambio, la convivenza tra soggetti di diverse nazionalità e, soprattutto, i rapporti tra detenuti alloctoni e operatori penitenziari.
Altro aspetto penalizzante per i detenuti allogeni è costituito dalla assenza, nella maggior parte dei casi, di una difesa che sia presente anche nella fase ese-cutiva della pena, oggi caratterizzata da molteplici possibilità di intervento. Come si è già evidenziato, gli immigrati risultano quasi sempre assistiti da difensori d’ufficio, a causa delle precarie condizioni economiche, e ciò influisce sulla qualità della difesa, spesso approssimativa e poco attenta ad attivare tutti gli strumenti penitenziari a disposizione del detenuto.
Desolante appare poi la scarsa frequenza con cui si verificano colloqui tra i detenuti stranieri e i loro difensori: ciò è grave soprattutto ove si consideri, da un lato, l’importanza di tale momento nell’esercizio della attività difensiva, in particolare per l’acquisizione di informazioni necessarie ad effettuare ponderate scelte processuali, dall’altro, la difficoltà o impossibilità per i primi ad avere contatti con i propri familiari.
Invero bisogna anche segnalare la difficoltà per gli stessi difensori a sostenere i colloqui con detenuti che non parlino la lingua italiana, in assenza di interpreti che possano quantomeno facilitare la comunicazione.
Sempre in relazione alla difesa tecnica è necessario evidenziare come le regole concernenti l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (L. 217 del 1990) spesso determinino difficoltà di accesso per soggetti alloctoni: difatti, mentre per i cittadini italiani è sufficiente una autocertificazione sulle proprie condizioni di reddito, per gli stranieri è necessario che tale documento sia corrobo-rato da una certificazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare, che attesti la veridicità di quanto dichiarato dall’interessato in relazione ai redditi percepiti all’estero. Tuttavia, a parte l’atteggiamento poco collaborativo osservato dagli organi diplomatici di alcuni Paesi, bisogna prendere atto delle obiettive difficoltà che sussistono per alcune realtà estere: vi sono infatti alcuni Paesi devastati dalle guerre, le cui Autorità consolari presenti in Italia non sono in grado neppure di certificare la cittadinanza dei soggetti interessati, ad es. per la distruzione dei registri anagrafici.
Se, dunque, una delle maggiori difficoltà è rappresentata dall’ignoranza della lingua italiana(16), è necessario registrare la manifesta inadeguatezza dell’art. 69 del D.P.R. 230 del 2000 (Regolamento di Esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario), secondo cui un estratto delle norme e disposizioni concernenti la vita penitenziaria deve essere fornito nelle lingue più diffuse tra i detenuti stra-nieri. Infatti, a parte la necessità che ciascun ristretto, indipendentemente dal grado di diffusione della propria lingua, sia compiutamente informato dei propri diritti e doveri, la complessità tecnica dell’Ordinamento Penitenziario e la serie cospicua di benefici e strumenti premiali di cui il detenuto può usufruire richiedono che lo stesso sia edotto con opuscoli informativi esaustivi, al fine di evitare intollerabili vuoti di tutela.
Uno strumento di certo utile per superare l’impasse comunicativa è dato dall’organizzazione di corsi diretti a fornire agli alloctoni almeno i rudimenti lingui-stici per comprendere ed esprimersi nella lingua italiana. Tuttavia bisogna evidenziare come nel corso del 1999-2000 si siano svolti soltanto 27 corsi di alfabetizzazione, peraltro solo ad opera di alcuni penitenziari, con una quota di partecipanti davvero bassa: 517 detenuti stranieri. Lo stesso discorso vale, purtroppo, per i corsi di istruzione scolastica elementare, media e media superiore.
Per quanto concerne gli strumenti specificamente tesi alla rieducazione del reo, bisogna rilevare come soltanto una quota minima di stranieri sia impegnata in un lavoro; le mansioni svolte sono per la quasi totalità legate ai servizi di pulizia e alla manutenzione ordinaria dei fabbricati. È ovvio che tali lavori non qualificati, se possono rappresentare un efficace strumento per limitare il deterioramento psicologico da detenzione e per responsabilizzare il deviante nei confronti del contesto sociale, servono ben poco per reinserirlo nella società(17).
Tale difficoltà d’accesso al lavoro inframurario risulta particolarmente grave ove si consideri la necessità, primaria per i detenuti alloctoni, di procurarsi un minimo reddito da utilizzare per la sussistenza in carcere, anche in consi-derazione della mancanza, nella maggior parte dei casi, di familiari che dall’esterno possano contribuire al mantenimento. All’uopo si segnala che anche la corrispondenza telefonica viene effettuata a spese dell’interessato.
Inoltre, per i detenuti alloctoni lo strumento rieducativo del lavoro inframurario è suscettivo di assumere una particolare efficacia. Si tratta, nella maggior parte di casi, di immigrati clandestini o irregolari, i quali, prima di entrare nel circuito carcerario, hanno conosciuto soltanto forme di “lavoro nero”: è evidente come per loro il lavoro possa costituire la più proficua forma di rieducazione.
I dati statistici confermano le considerazioni esposte: tra i detenuti presenti negli istituti penitenziari al 31 dicembre 2000, gli alloctoni soggetti impe-gnati in attività lavorative erano 3.007 su un totale di 12.805 lavoranti, con la precisazione che la quasi totalità degli stranieri risulta alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria; dei 1.684 lavoranti non alle dipendenze dell’Ammi-nistrazione Penitenziaria soltanto 97 sono di cittadinanza straniera.
In relazione poi ai rapporti con l’ambiente esterno, è da dire come la Legge Penitenziaria individui nelle relazioni tra il detenuto e il suo mondo affettivo d’appartenenza uno dei punti cardine della rieducazione. L’art. 28 Ord. Penit. prescrive che “particolare cura sia dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le famiglie”: all’uopo sono previsti gli strumenti dei colloqui visivi e telefonici. Ma di fatto, considerato che i detenuti stranieri hanno, nella maggior parte dei casi, i propri familiari residenti nei Paesi d’ori-gine, l’unica possibilità di mantenere un contatto è quella della corrispondenza telefonica.
Nonostante tali difficoltà, alla fine degli anni ’80, il timore per il terro-rismo mediorientale portò a misure restrittive rispetto a questo tipo di comunicazioni, misure che prevedevano la registrazione e la traduzione di tutte le telefonate con i familiari.
La difficoltà di reperire interpreti rese in quel periodo molto difficile la possibilità di comunicazione con conseguente violazione della legge penitenziaria ed esclusione dello straniero dal percorso rieducativo(18).
Allo stato attuale sono intervenute alcune modifiche normative tese ad agevolare tali contatti, per cui adesso, per consentire il collegamento telefonico è sufficiente che l’utenza telefonica sia confermata come appartenente al nucleo familiare da parte della rappresentanza consolare, ma le difficoltà, anche burocratiche, sono ancora evidenti; in ogni caso, con riferimento ad alcuni Paesi meno sviluppati del nostro, non tutti i nuclei familiari possiedono una linea telefonica.
Altro fattore che cagiona maggiori difficoltà di adattamento alla vita carceraria per gli stranieri è quello relativo all’alimentazione: il problema è rappresentato dalla mancanza di cibi adeguati tanto alle diverse abitudini e tradizioni alimentari quanto ai diversi obblighi connessi con il credo religioso. Tale ultimo aspetto riverbera significativi effetti anche sulla libertà di culto, che rappresenta uno dei fattori essenziali del processo di risocializzazione. In realtà la norma relativa al vitto giornaliero (art. 11 Reg. Esec.) disciplina le tabelle vittuarie in modo poco duttile; in ogni caso bisogna riconoscere che le difficoltà applicative non sono facilmente superabili.
Rispetto al ricordato principio normativo volto a garantire la libertà di professare la propria fede e di praticarne il culto è necessario osservare come negli istituti penitenziari sia presente solo il Cappellano cattolico, mentre per le altre religioni si debba ricorrere, su richiesta dell’interessato, all’assistenza di un ministro del proprio culto. Di fatto, dunque, anche sul piano della pratica religiosa vi è un diverso trattamento e tale situazione discriminatoria si manifesta con maggiore odiosità ove si consideri che non tutte le confessioni religiose hanno ministri di culto riconosciuti dal Ministero dell’Interno e di conseguenza, in tali casi, non è possibile garantire quella assidua assistenza religiosa che sembra invece assicurata dall’Ordinamento Penitenziario.
Nell’ambito dei fattori che contribuiscono ad aggravare lo status detentivo, bisogna evidenziare anche il trasferimento continuo(19) da un istituto penitenziario all’altro, che i detenuti stranieri sono costretti a subire; gli immigrati sono, infatti, i primi ad essere trasferiti perché non hanno legami con l’esterno e questi spostamenti frequenti rendono ancora più difficile la socializzazione e l’ambientamento all’interno di strutture poco confortevoli.
Specifiche riflessioni merita infine il tema relativo alle misure alternative alla detenzione, previste dall’Ordinamento Penitenziario (artt. 47 ss), così come modificato dalla Legge Gozzini, le quali consentono al condannato di espiare la pena o parte residua della stessa in regime extracarcerario o di limitare comunque la sua permanenza quotidiana all’interno del carcere (art. 49: semilibertà). Tuttavia per i soggetti di cittadinanza straniera esistono gravi difficoltà di accesso a tali strumenti decarcerizzanti: ciò è dovuto essenzialmente alla sussistenza di condizioni obiettive che impediscono o, quanto meno, rendono ardua la concessione da parte del Tribunale di Sorveglianza delle predette misure(20). Vi è, inoltre, da rilevare, soprattutto per il passato, una diffusa ignoranza, da parte dei detenuti alloctoni, sull’esistenza di tali strumenti e sui relativi presupposti applicativi.
In particolare, perché venga concesso l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47), il Giudice richiede che il soggetto esibisca un’attestazione comprovante la disponibilità di un datore di lavoro ad effettuare l’assunzione dello stesso. è evidente la difficoltà, per soggetti irregolari (immigrati privi di permes-so di soggiorno), a trovare ditte disposte a rilasciare tali certificazioni, con conseguente rigetto delle istanze. Per quanto concerne la detenzione domiciliare sussistono problemi analoghi a quelli evidenziati in ordine alla misura cautelare degli arresti domiciliari: per un soggetto che non possieda una fissa dimora e che non abbia relazioni di rilievo con soggetti residenti, come accade per la maggior parte dei migranti, risulta estremamente difficile ottenere la concessione del beneficio e scontare la condanna in un luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.
Analogo discorso è da farsi con riguardo alla semilibertà: l’art. 48 prevede che tale regime possa essere concesso per consentire al condannato di partecipare ad attività lavorative o istruttive. Per accedere a tale misura è, quindi, necessario esibire un’attestazione di lavoro esterno e tale presupposto esclude, di fatto, la gran parte dei condannati alloctoni: per loro è quasi utopistico ottenere un regolare contratto di lavoro. Ancora una volta la marginalità e le condizioni precarie precludono l’accesso a misure decarcerizzanti, la cui applicazione non dovrebbe essere pregiudicata dallo status sociale o economico del soggetto.
Anche per quanto concerne i permessi premio, di competenza del Magistrato di Sorveglianza, bisogna registrare come gli stessi vengano concessi di rado agli allogeni: ciò accade per la mancanza di fissa dimora da parte di tali soggetti e per il conseguente timore che si verifichino mancati rientri. Sempre in relazione alle misure alternative, deve essere evidenziato un altro aspetto penalizzante per gli allogeni: la Legge Simeone del 1998 ha introdotto l’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena per le condanne a pena detentiva non superiore ad anni tre (o ad anni quattro in casi particolari: artt. 90 e 94 D.P.R. 309 del 1990), consentendo al condannato il termine di trenta giorni per presentare istanza al Tribunale di Sorveglianza per la concessione di una misura alternativa. In tal guisa si evita, ove la misura venga poi concessa, lo stesso ingresso in carcere.
Purtroppo lo stato di irreperibilità, frequente per gli alloctoni, o la mancanza di effettiva assistenza legale non consentono agli stessi di presentare tempestiva istanza, con la conseguenza che il predetto strumento di esclusione dal circuito penitenziario per gli stessi perde efficacia.


4. Osservazioni conclusive

I detenuti alloctoni presenti al 31 dicembre 2001 negli istituti penitenziari italiani erano 16.511, quasi il 30% della complessiva popolazione carceraria. è un dato che deve far riflettere. Ma i numeri, perché non siano oggetto di strumentalizzazione, vanno analizzati in modo scientificamente corretto. Nel caso di specie la verifica deve essere condotta alla luce dei fattori che incidono sul processo di carcerizzazione degli stranieri.
Le risultanze di tale disamina inducono a ritenere che gli stranieri, a cagione di obiettive condizioni marginalizzanti, subiscano una significativa penalizzazione, la quale favorisce il loro ingresso nel circuito penitenziario; mentre più difficile risulta la fruizione, da parte loro, di misure decarcerizzanti.
La situazione generale degli istituti penitenziari in Italia è drammatica. In questi dolenti contenitori di marginalità, le condizioni dei detenuti alloctoni sono davvero critiche: difficoltà di comunicazione, assenza di rapporti con il mondo esterno, scarse opportunità di lavoro qualificato, et cetera.
Il trattamento penitenziario nel suo complesso pare dunque arrestarsi di fronte al detenuto straniero, come se il reinserimento del condannato fosse inu-tile al detenuto con una nazionalità diversa da quella italiana, e la pena sembra smarrire la sua funzione rieducativa(21): l’unica finalità perseguita appare quella di neutralizzazione e confinamento.
Un dato è palese: l’Ordinamento Penitenziario italiano non è adeguato alle peculiari esigenze di una popolazione carceraria allogena, con conseguente de-ficit dal punto di vista gestionale e trattamentale. Né è possibile scovare in altri testi normativi disposizioni che si sforzino di dare una risposta seria alla congerie di problemi quotidianamente vissuti dai detenuti stranieri.
L’ultimo intervento legislativo in materia di migrazioni, la Legge n°189 del 30 luglio 2002 (Bossi-Fini), cerca di offrire una risposta, ovviamente parziale, all’allarmante situazione degli immigrati inseriti nel circuito penitenziario, prevedendo una nuova e peculiare misura alternativa alla detenzione: l’espulsione (art.15). Di certo tale misura ha un’autentica potenzialità deflattiva, per ridurre il numero dei detenuti di origine straniera presenti nelle carceri italiane, ma è da chiedersi se la strada dell’esclusione, diametralmente opposta a quella del reinserimento e dell’integrazione, sia quella effettivamente da percorrere.
All’uopo è di certo emblematica la questione relativa alla compatibilità tra misure alternative alla detenzione ed espulsione come misura di sicurezza, irrogata dall’autorità giudiziaria a carico dello straniero condannato nei casi previsti dalla legge ed eseguita dopo l’espiazione della pena. Già il Daga, nel 1988, auspicava la legittimità-doverosità della revoca dell’espulsione per i soggetti ammessi a provvedimenti alternativi, essendo chiara la contradictio in terminis tra i due istituti giuridici: per loro cadrebbe infatti l’ipotesi di pericolosità sociale nel momento stesso della loro ammissione a tali benefici(22).
Ma su questo punto pare che la Corte Costituzionale si sia sempre espressa in termini negativi sostenendo che al regime di semilibertà, diretto a favorire il graduale inserimento del soggetto nella società, non sia ostativa la misura di sicurezza dell’espulsione; e ciò specie nel mondo contemporaneo, caratterizzato dalla tendenza alla riduzione delle barriere internazionali e al superamento dell’isolazionismo. Di qui la possibilità di perseguire il fine della misura in questione anche se il soggetto, per effetto dell’ordine di espulsione dallo Stato dovrà, a pena espiata, inserirsi in un contesto sociale relativo ad altro Stato, dovendo la risocializzazione intendersi in senso sovranazionale.
“Sarebbe importante far entrare lo straniero nella sfera del diritto: i concetti di rieducazione e reinserimento, vaghi per tutti i detenuti, perdono ogni significato nei confronti dei detenuti stranieri per i quali la detenzione diventa una sorta di castigo, con prevalente funzione di neutralizzazione. Ma il carcere italiano può fare già poco in questo senso per gli autoctoni, ancor di meno per gli stranieri, soggetti a doppia emarginazione. Certo non si può pensare che la struttura carceraria possa offrire ciò che non esiste nemmeno al suo esterno”(23).



(*) - Cultore di criminologia presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma - “La Sapienza”.
(1) - G. Marotta, L’immigrazione clandestina in Italia, in Per aspera ad veritatem, n° 7 gennaio-aprile 1997, su http://www.sisde.it.
(2) - Istat, Statistiche giudiziarie penali: anno 2000, Roma, 2001.
(3) - Istat, La criminalità in Italia, dati territoriali: anni 1993-1998, Roma, 2000.
(4) - Istat, La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione, Roma, 1999.
(5) - Istat, Annuario statistico italiano 2002, Roma, 2002.
(6) - http://www.giustizia.it - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - statistiche.
(7) - M. Pastore, Produzione normativa e costruzione sociale della devianza e criminalità tra gli immigrati, Milano, I.S.MU., 1995.
(8) - L. Trucco, Presidente A.S.G.I., Un’integrazione coatta, Relazione presentata al Convegno “Carcere e Immigrazione”, Firenze, 23-24 maggio 1999.
(9) - M. Barbagli, Immigrazione e criminalità in Italia, Bologna, Il Mulino, 1998.
(10) - CIDSI, Detenuti stranieri in Italia: la loro condizione, Consiglio Regionale del Lazio e Comune di Roma, 1991.
(11) - G. De Leo, Un carcere più carcere - La condizione dei detenuti stranieri negli istituti penitenziari italiani, Italia-Razzismo, 1989.
(12) - G.Margotta, Immigrati: devianza e controllo sociale, Padova, Cedam, 1995.
(13) - Aspe, CIDSI: un servizio per gli immigrati, 9 dicembre 1993, n. 36.
(14) - P. Patrizi, G.L.Lepri, E. Josi, La liminalità come pensiero di intervento per il minore straniero che incontra il sistema penale in Immigrazione - Riflessioni e ricerca a cura di Anna Coluccia, Milano, Giuffré, 1999.
(15) - P. Giuliani, Il mediatore: un “terzo uomo”, Marginalità e Società, 27, 1994, pagg.54-62.
(16) - M.G. Grazioso, L. Pagano, Problematiche relative alle attività trattamentali e alle misure alternative alla detenzione per i detenuti stranieri, Relazione presentata al Convegno “Carcere e Immigrazione”, Firenze, 23-24 maggio 1999.
(17) - G.Margotta, Immigrati: devianza e controllo sociale, Padova, Cedam, 1995.
(18) - Alcuni magistrati di sorveglianza ovviarono al problema concedendo permessi premio per dare la possibilità di mantenere i legami familiari effettuando le telefonate fuori dal carcere.
(19) - Aspe, Il vicolo cieco dei detenuti stranieri, 9 dicembre 1993, n. 36.
(20) - D. Padovan, L’immigrato, lo straniero, il carcere: il nuovo razzismo nelle cittadelle occidentali, in Dei delitti e delle pene, 1, 1993, pagg. 149-161.
(21) - CIDSI, Detenzione straniera: risocializzazione - che cos’è, per chi ed altro, Relazione presentata al Convegno Nazionale su “Detenuti stranieri: tra difesa sociale e reinserimento”, ROMA, 19-20 maggio 1988.
(22) - L. Daga, Detenuti stranieri: uniformità del trattamento penitenziario a fronte dell’ espulsione con atto giurisdizionale, Atti del Convegno Nazionale “Detenuti stranieri: Tra difesa sociale e reinserimento”, ROMA, 19-20 maggio 1988.
(23) - F. Sclafani, intervista pubblicata in ASPE, Il vicolo cieco dei detenuti stranieri, 9 dicembre 1993, n. 36.