LA LEGGE SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

La legge sulla trasparenza
amministrativa
Accesso ai documenti amministrativi

(Artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”).

Titolare del diritto

Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Sono titolari del diritto tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Requisiti della domanda

La domanda deve necessariamente contenere:

  • le generalità del richiedente;
  • la motivazione;
  • l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
  • gli estremi del documento richiesto o gli elementi che ne consentano l’individuazione;
  • la firma dell’interessato.

L’istanza di accesso può essere presentata
(art 38 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - DPR 445/2000 e art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale D. Lvo 82/2005):

  • mediante la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). La posta certificata costituisce lo strumento privilegiato per le comunicazioni, in via telematica, tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. Il Codice dell'amministrazione digitale ha fissato il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di utilizzare la PEC nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i professionisti e con i cittadini che hanno eletto domicilio digitale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, costituisce il canale di comunicazione esclusiva tra il cittadino che ha effettuato la dichiarazione e le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi;
  • personalmente, sottoscrivendola dinanzi al dipendente addetto a riceverla;
  • inviandola, firmata, per posta ordinaria o per fax, allegando la fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità o di riconoscimento;
  • inviandola tramite posta elettronica utilizzando la firma digitale o mediante la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

Qualora la domanda risulti incompleta o irregolare, l’interessato viene, entro 10 giorni, invitato ad integrarla.

Modalità di accesso

L’atto di accoglimento deve contenere, il luogo (Ufficio) e il periodo di tempo messo a disposizione per visionare ed estrarre i documenti. L’esame dei documenti avviene presso l’Ufficio indicato, nelle ore di apertura al pubblico dello stesso e, ove necessaria, alla presenza del personale incaricato. La visione degli atti è gratuita. Il richiedente, o persona da lui incaricata mediante delega in carta semplice (con allegata fotocopia del richiedente), può richiedere l’estrazione di copia semplice sia mediante la consegna della copia cartacea sia con l’invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile ed al primo utilizzo.
La sola estrazione di copie è subordinata al pagamento della somma di:

  • € 0,26 per ogni due pagine (costi di fotoriproduzione), mediante applicazione di marche da bollo;
  • € 0,50 per ogni quattro pagine o facciate (diritti di ricerca e visura), tramite marche da bollo ovvero mediante versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario o postale indicato nel provvedimento di accoglimento;
  • € 16,00 per ogni quattro pagine/facciate (copie dichiarate “conformi all’originale”), mediante marche da bollo, imposta dovuta anche sulla stessa richiesta.

Non accoglimento dell’istanza

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso devono essere motivati. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati nell’art. 24 della Legge 241/1990 e negli articoli 1048, 1049, 1050 del D.P.R. 90/2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare).
Contro le determinazioni di mancato accoglimento dell’istanza è possibile ricorrere, entro il termine di 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine, il riesame alla Commissione per l’accesso di cui all’art. 27 della stessa Legge.

Modulistica (Modulo di “Istanza di Accesso” e tabella dei costi accessibile da link )

L'accesso alla documentazione relativa al rilevamento degli incidenti stradali
– Artt.11 e 12 C.d.S e art. 21 Reg. es. C.d.S. -

Richiesta di accesso

Gli interessati possono richiedere agli organi che espletano servizi di polizia stradale (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale) le informazioni acquisite relativamente:
alle modalità dell’incidente;

  • alla residenza ed al domicilio delle parti;
  • alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai dati d’individuazione di questi ultimi.

Per ottenere le predette informazioni, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con lettera raccomandata A.R., al Comando o Ufficio cui appartiene il funzionario o l’agente che ha proceduto al rilevamento dell’incidente.
Il Comando o Ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.

Accesso a documentazione relativa ad incidenti stradali con persone decedute o ferite

In caso di incidente che abbia causato la morte della persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall’Autorità Giudiziaria competente.
Se dall’incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di un procedimento penale, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall’interessato e “vidimata” dalla medesima Autorità, dell’avvenuto decorso del termine utile per la presentazione della querela.
Con l’entrata in vigore della Legge 7 dicembre 2000 nr. 397 recante disposizioni in materia di indagini difensive, è stato inserito l’articolo 391 quater del codice di procedura penale, che regola la richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione, da parte dei difensori. Secondo tale disposizione il difensore, ai fini delle indagini difensive, può chiedere i documenti in possesso della Pubblica Amministrazione e di estrarne copia a sue spese; l’istanza deve essere rivolta all’Amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
In linea di principio, quindi, le informazioni relative agli incidenti stradali con feriti e/o deceduti, vanno fornite ai difensori delle persone coinvolte nell’incidente in qualità di indagati. In tali casi prima di concedere l’accesso è necessario valutare la documentazione richiesta e consultare il Sostituto Procuratore competente.