Patente di Guida

La patente di guida italiana è un'autorizzazione amministrativa necessaria per la conduzione su strada di veicoli a motore e, ai sensi dell’art. 35 c. 2 del D.P.R. 445/2000, è valevole quale documento d’identità.

Viene rilasciata al termine di un iter che prevede la verifica dei requisiti psicofisici, morali e attitudinali della persona.

Attualmente viene emessa nel formato patente di guida europea, adottato dai Paesi dell'Unione europea allo scopo di rendere omogenee le informazioni contenute.



Rilascio

L’abilitazione alla guida viene conseguita al superamento di esami teorico/pratici, che possono differire a seconda delle categorie. È richiesta un’età minima per il loro conseguimento.

Per le varie categorie è prevista una età minima per conseguire la patente di guida:
• 14 anni compiuti per la patente cat. AM (solo in Italia e senza trasportato);
• 16 anni compiuti per le patenti cat. A1 - B1 (senza trasportato);
• 18 anni compiuti per le patenti cat. A2 - B - BE - C1 - C1E e C - CE (solo se sia già iscritto a corso per conseguire CQC per il trasporto di cose e lo consegua prima di sostenere la prova pratica);
• 20 anni compiuti per la patente cat. A (solo se già titolare di pat. A2 da almeno 2 anni);
• 21 anni compiuti per le patenti cat. C - CE - D1 - D1E e D - DE (solo se sia già iscritto a corso per conseguire CQC per il trasporto di cose e lo consegua prima di sostenere la prova pratica);
• 24 anni compiuti per la patente cat. A - D – DE.



Domanda

Deve essere presentata su apposito modello (mod. TT 2112), che è disponibile:
• presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile;
• online dal sito del Portale dell’Automobilista.



Documentazione

Al momento della presentazione della domanda sarà necessario fornire la seguente documentazione:
• versamento di 26,40€ sul c/c 9001;
• versamento di 16,00€ sul c/c 4028;
• versamento di 16,00€ sul c/c 4028, da effettuare prima della data di prenotazione della prova pratica;
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità che dovrà anche essere esibito in originale al momento della presentazione della documentazione;
• due foto tessera recenti;
• certificato medico di idoneità psicofisica in bollo (valevole 3 mesi, estesa a 6 mesi se effettuato da una Commissione medica locale collegiale);
• l’eventuale patente posseduta, anche in copia;
• fotocopia del codice fiscale;
• se la domanda è presentata da candidati minorenni, copia di un documento di identità di un genitore o tutore;
• (per la patente B ed all’atto della prenotazione della prova pratica) attestato di frequenza al corso, di almeno 6 ore, di esercitazioni obbligatorie di guida in orario notturno e su autostrade e strade extra urbane principali presso un’autoscuola con istruttore abilitato.



Limiti guida neopatentati

Per il primo anno dal conseguimento della patente di categoria B, non possono guidare autoveicoli che abbiano potenza specifica (ossia la tara) superiore a 55 KW/t e potenza massima di 70 Kw per veicoli di categoria M1 (numero massimo di posti a sedere pari a 9). Tali dati sono consultabili dalla carta di circolazione del veicolo.

Per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti A, A2, B e B1, non è possibile guidare a velocità superiore a 100 Km/h su Autostrada e a 90 Km/h su Strade Extraurbane Principali.

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente B e fino al compimento dei 21 anni di età, vale la regola del tasso alcolico zero, rispetto all'attuale normativa che prevede un tasso alcolemico massimo pari a 0,5 g/litro.

In caso di infrazioni al C.d.S. il neopatentato incorre nella decurtazioni dei punti patente raddoppiata.



Periodo di validità

La patente di guida deve essere rinnovata entro la data di scadenza che varierà in relazione a:
• categoria della patente posseduta;
• età anagrafica del conducente.

La data di scadenza è sempre riportata sul documento. A seguito della prima emissione o in sede di rinnovo, la data viene associata a quella del compleanno.

 
PatenteAM-A1-A2-A
B1-B2-BE
C1-C-C1E-CECE per guida autotreni e autoarticolati sup.
a 20 t.
D1-D1E-D-DE
Fino a 50 anni10 anni 5 anni5 anni5 anni
Tra 50 e 60 anni5 anni
Tra 60 e 65 anni1 anno c/o CML
Tra 65 e 68 anni2 anni c/o CML1 anno c/o CML
Tra 68 e 70 anniDeclassata a Patente CDeclassata a Patente C
Tra 70 e 80 anni3 anni
Oltre 80 anni2 anni


Adempimenti

Per rinnovare la patente occorre effettuare la visita medica (presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del C.d.S.), con modalità e costi variabili in relazione sia alla struttura medica cui ci si rivolge che alla categoria di patente che occorre rinnovare.

Devono essere consegnati al medico:
• l'attestazione di versamento di €10,20 sul c/c 9001 e €16,00 sul c/c 4028;
• una foto recente formato tessera;

e portati al seguito un documento d’identità valido e il codice fiscale.

Una volta sostenuta la visita con esito positivo, sarà il medico stesso a trasmettere al Ministero, in via telematica, il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti e stamperà la ricevuta di avvenuta conferma di validità, consegnandola all'interessato. Essa varrà per la circolazione sul territorio italiano, fino al ricevimento della nuova patente.

La patente di guida, rinnovata, sarà spedita direttamente all’indirizzo fornito dal richiedente. Alla consegna (di norma intercorrono circa 15-20 gg), andranno corrisposte le spese di spedizione.

In caso di mancato recapito della nuova patente si può:
• contattare il Call Center al numero verde 800 232 323, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:30;
• inviare una mail al Ministero all’indirizzo uco.dgmot@mit.gov.it.

In alcuni casi particolari la visita di rinnovo deve essere effettuata obbligatoriamente presso una Commissione medica locale:
• situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida;
• possessori di patenti speciali;
• patenti C o D, al superamento rispettivamente dei 60 e 65 anni;
• qualora venga disposta la revisione della patente;
• nei casi in cui l’interessato sia stato segnalato dal medico certificatore durante la visita di rinnovo.



In caso di furto o smarrimento

Se la patente di guida viene rubata o smarrita occorre, entro 48 ore, formalizzare la denuncia presso un Comando di Polizia. Contestualmente verrà verificato se il documento sia duplicabile direttamente dal Ministero, nel qual caso sarà rilasciato contestualmente un permesso provvisorio di guida.



Patente duplicabile

Se la patente risulta duplicabile è necessario consegnare, direttamente alla Forza di Polizia ove viene presentata la denuncia:
• due foto recenti;
• un documento di identità valido.

L’organo di Polizia trasmetterà il tutto al Ministero per l’emissione del nuovo documento. Contestualmente verrà consegnato un permesso provvisorio di circolazione, valevole solamente in Italia.
La patente duplicata viene spedita dal ministero alla residenza dell’utente, con posta assicurata, al costo di € 9,00 più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna.

Laddove il nuovo documento non dovesse essere consegnato all’indirizzo di residenza (di norma intercorrono circa 15-20 gg.), si può:
• contattare il Call Center al numero verde 800 232 323, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:30
• inviare una mail al Ministero all’indirizzo uco.dgmot@mit.gov.it.



Patente non duplicabile

Se la patente, al momento della denuncia, risulta essere non duplicabile oppure qualora, a seguito di tentativo di consegna l’Ufficio postale ha restituito il duplicato della patente al Ministero per errori nell’indirizzo del destinatario o per compiuta giacenza postale, l’interessato deve recarsi presso un Ufficio della motorizzazione civile e fare la richiesta di duplicato, presentando:
• domanda (su modello TT 2112);
• copia della denuncia di furto o smarrimento;
• attestazione del versamento di 10,20€ sul cc 9001;
• il permesso di guida rilasciato dagli organi di polizia;
• n. 2 foto recenti formato tessera, delle quali una autenticata.

Contestualmente viene rilasciato un nuovo permesso provvisorio di guida che consente di guidare sino al rilascio del duplicato della patente.



In caso di deterioramento

Nel caso la patente di guida sia deteriorata o non più leggibile (anche solo in alcune parti), occorre richiedere un duplicato presso un Ufficio motorizzazione civile.

Occorre:
• compilare la domanda (su modello TT 2112);
• allegare l’attestazione di versamento di 10,20€ sul cc 9001 e 32,00€ sul cc 4028;
• allegare due foto recenti, formato tessera, delle quali una autenticata;
• presentare la patente deteriorata in visione e consegnare una sua fotocopia fronte-retro;
• se la patente è scaduta di validità o è prossima a scadere occorre presentare il certificato della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato (in tal caso si procederà contestualmente al rinnovo).



Cambio di residenza sulla patente di guida

La richiesta di aggiornamento della residenza per l'intestatario della patente può essere effettuata contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione anagrafica nel Comune di nuova residenza, oppure di cambio di abitazione nel Comune di residenza.

Per fare la richiesta occorre compilare un modulo in distribuzione negli uffici comunali.

Il Comune che accoglie la richiesta comunica la variazione della residenza al Ministero.

Il Ministero, sulla base delle informazioni ricevute dal Comune, aggiorna la residenza dell'interessato negli appositi archivi informatici ma non provvede a inviare alcun tagliando o altro documento all’interessato. Il nuovo indirizzo verrà aggiunto al rinnovo.



App mobile iPatente

Al fine di migliorare i servizi offerti all’automobilista dal “Portale dell’Automobilista”, è stata predisposta l'app iPatente con lo scopo di semplificare il colloquio tra il cittadino e la Motorizzazione. Essa permette di attivare un servizio di notifica che segnala:
• la prossima scadenza della patente;
• eventuali variazioni di punteggio a seguito di infrazioni commesse;
• la scadenza della revisione;
• ulteriori informazioni utili (ad es. i dati caratteristici delle imbarcazioni da diporto intestate con tutte le scadenze d'interesse).



Patente a punti

Ad ogni patente di guida, ad ogni CQC (Carta di qualificazione del conducente) e ad ogni certificato di abilitazione professionale KB e KA è assegnato un punteggio iniziale di 20 punti, che diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni indicate in un’apposita tabella dei punteggi del Codice della strada (articolo 126-bis).

Si può perdere da un punto a dieci punti, a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i neopatentati, nei primi tre anni, i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati. Se vengono accertate più infrazioni contemporaneamente possono essere tolti al massimo 15 punti. Se però tra le infrazioni ce n’è una che comporta la sospensione o la revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione.

In ogni caso le decurtazioni possono produrre al massimo l’azzeramento del punteggio che, quindi, non scende mai sotto quota zero.

I punti vengono tolti dalla patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione, non da quella del proprietario del veicolo. L’esatto punteggio è sempre riportato nel verbale di contestazione.

Se non è possibile identificare il conducente il verbale viene inviato al proprietario del veicolo o, nel caso di società, al legale rappresentante dell’azienda, che deve comunicare entro 60 giorni all’organo di polizia che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione. Se queste informazioni non vengono comunicate, il proprietario deve pagare una sanzione amministrativa aggiuntiva (art 180 c. 8 C.d.S.), ma non perde i punti della patente.

Nel caso di autotrasportatori, tassisti e autisti di vetture in noleggio con conducente (NCC) la decurtazione riguarda l'abilitazione professionale, CQC oppure KB e KA, se al momento dell'infrazione l'organo accertatore rileva che il conducente stava svolgendo il servizio per il quale è richiesta quell'abilitazione.



Perdita di tutti i punti

Nel caso di perdita di tutti i punti della patente occorre rifare gli esami.

Quando il punteggio è pari a zero scatta l’obbligo di revisione della patente di guida. Il Ministero invia al conducente una lettera con la quale lo invita a rifare, entro 30 giorni, gli esami previsti per il rilascio della propria patente. In questo periodo è ancora possibile circolare. Se gli esami non vengono sostenuti o non vengono superati la patente è sospesa a tempo indeterminato. Dopo aver superato l’esame, sulla patente vengono riassegnati i 20 punti iniziali.



Per conoscere il punteggio della propria patente

Ogni patentato può controllare in tempo reale il saldo dei propri punti. Basta chiamare da un telefono fisso il n. 848782782, attivo 7 giorni su 7, oppure consultare il sito del Portale dell'automobilista.



Per recuperare i punti persi

Se sono stati persi dei punti, ma il punteggio non è esaurito, per recuperare è possibile frequentare corsi speciali presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

Questi corsi consentono di recuperare
• 6 punti a chi ha la patente AM, A1, A2, A, B1, B, BE;
• 9 punti a chi ha la patente C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, il certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, la carta di qualificazione del conducente (CQC).

Inoltre, sempre se il punteggio non è azzerato, ma risulta inferiore a 20, è possibile ripristinare la quota iniziale di 20 se per due anni dall’ultima infrazione non si commettono violazioni che comportano decurtazioni.



Bonus per buona condotta

Ai conducenti che hanno almeno 20 punti viene automaticamente attribuito un “bonus” di 2 punti ogni due anni trascorsi senza infrazioni che fanno perdere punti. Con questo sistema si possono raggiungere al massimo 30 punti.

Invece, a partire dal 13 agosto 2010, per i neopatentati, nei primi tre anni, per ogni anno trascorso senza infrazioni che provocano decurtazione di punteggio è attribuito un "bonus" di 1 punto, fino ad un massimo di 3 punti totali.



Conversione patente straniera

La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del documento di guida con uno italiano. Essa varia a seconda se la patente posseduta sia comunitaria o non comunitaria.



Conversione patente comunitaria

La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.

Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane. Varieranno in relazione alla loro scadenza ed in particolare:
• se la patente di guida comunitaria è con scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea, può circolare regolarmente fino alla data della scadenza. Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della motorizzazione civile. In tal caso il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso. La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza e il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia;
• se la patente comunitaria è senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea, si deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.



Conversione patente non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.

Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia, il cui elenco è consultabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La conversione senza esami è possibile solo se:
• la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
• il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione).

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.



Permesso internazionale di guida

Se si intende condurre veicoli in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (o anche detto Patente internazionale) o produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare.

Esistono due distinti modelli di patente internazionale:
• il modello “Convenzione di Ginevra 1949” che ha validità di 1 anno
• il modello “Convenzione di Vienna 1968” che ha validità di 3 anni
La validità di entrambi i modelli è sempre correlata con la validità della patente italiana posseduta.

È consigliato sempre verificare preventivamente quale modello accetti il paese in cui si intende recarsi.



Procedura

Recarsi presso un Ufficio motorizzazione civile presentando:
• domanda utilizzando il modello TT 746;
• attestare il versamento di 10,20€ sul cc 9001 e di 32,00€ sul cc 4028;
• marca da bollo digitale da 16,00€;
• due fotografie, di cui una autenticata;
• fotocopia fronte-retro della patente di guida in corso di validità.