Armi

DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI UN’ARMA

L’acquisto, la detenzione di armi e/o di munizioni (personale o per eredità), e gli eventuali cambi di residenza devono essere denunciati, entro 72 ore, alla Questura o al Commissariato di zona, oppure presso la Stazione Carabinieri competente per territorio, qualora nel Comune non sia presente un presidio della Polizia di Stato.

Il modulo per la denuncia è disponibile anche presso gli Uffici.

E' possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 12 armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia.

Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si sia richiesto ed ottenuto l'autorizzazione.

Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la licenza di collezione, che viene rilasciata dal Questore. Tale abilitazione permette di detenere una numero illimitato di armi di cui, però, non sarà possibile detenere contestualmente il munizionamento né più di un esemplare per ogni modello di arma.


MUNIZIONI

La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria:

• per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore ai 200 pezzi;
• per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.

Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi.

L'obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi.


CESSIONE DI ARMI TRA PRIVATI

Un privato può cedere armi ad un altro privato, solo se quest’ultimo è in possesso di una licenza di porto d’armi in corso di validità o di nulla osta all’acquisto. In tale caso deve essere redatta una dichiarazione scritta congiuntamente. Il cedente deve denunciare entro 72 ore l’avvenuta vendita o cessione allegando la predetta dichiarazione ed una fotocopia del titolo di polizia che legittima il ricevente.


AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI ARMI E MUNIZIONI (DI CUI ALL’ART 35 T.U.L.P.S.)

Per poter acquistare armi da sparo e munizioni e trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle, è necessario ottenere preventivamente il nulla osta del Questore. Allo stesso modo chi eredita un'arma deve chiedere tale autorizzazione.


I titolari di porto di pistola e porto di fucile non necessitano del nulla osta.

Il modulo di presentazione della richiesta, disponibile anche presso le Stazioni dei Carabinieri, le Questure, i Commissariati di Pubblica Sicurezza, può essere consegnato nei seguenti modi:
• direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
• per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
• per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna (posta certificata).

Alla richiesta si deve allegare:
• la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, che viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia;
• la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni);
• una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
− di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
− le generalità delle persone conviventi;
− di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007;
In luogo delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
• due marche da bollo (una da applicare sull’istanza, l’altra sul provvedimento) dell’importo di € 16,00. (Verificare l’esatto importo in relazione a possibili variazioni con l’aggiornamento delle tabelle annesse al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

La certificazione medica deve essere obbligatoriamente ripresentata ogni 5 anni (norma introdotta dal D.Lgs 104/2018).


LICENZA DI PORTO DI ARMA PER DIFESA PERSONALE (DI CUI ALL’ART 42 T.U.L.P.S.)

Per ottenere il porto d'arma per difesa personale è necessario essere maggiorenni ed avere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati.

L'autorizzazione, rilasciata dal Prefetto, permette il porto dell'arma fuori dalla propria abitazione e ha validità annuale.

Il modulo di presentazione della richiesta, indirizzata al Prefetto della provincia di residenza, disponibile anche presso le Stazioni dei Carabinieri, le Questure, i Commissariati di Pubblica Sicurezza, può essere consegnato nei sopracitati uffici in diversi modi:
• direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
• per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
• per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna (posta certificata).

Rilascio
Alla richiesta si deve allegare:
• certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall’art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 199;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all’art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
• attestazione di pagamento delle tasse di concessione governative e/o stampati:
− ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 115,00. Sono esclusi dal pagamento le persone che possono avvalersi dell'esenzione (D.M.24.03.1994, n. 371);
− la ricevuta di versamento di Euro 1,27 per il costo del libretto valido 5 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza quinquennale, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,14 per le G.P.G. e di Euro 1,50 per la versione bilingue);
• due foto recenti formato tessera, a capo scoperto su sfondo chiaro (per il rinnovo, vanno ripresentate solo alla scadenza di validità del libretto);
• due marche da bollo (una da applicare sull’istanza, l’altra sul provvedimento) dell’importo di € 16,00. Quest’ultimo potrà subire variazioni con l’aggiornamento delle tabelle annesse al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
• documentazione comprovante il bisogno di andare armato.
• una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
− di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
− le generalità delle persone conviventi;
− di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Rinnovo
Per il rinnovo annuale (nei 5 anni di validità del libretto), deve essere seguita la stessa procedura indicata per il 1° rilascio, con la sola differenza che non è più necessario dimostrare il possesso dell'idoneità al maneggio delle armi e presentare la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza".

La domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del titolo.

In occasione del rinnovo annuale che coincide con la scadenza del libretto, dovranno essere allegate anche le due foto tessera e la ricevuta del versamento per il pagamento del libretto.


LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA

E' una licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria.

Rilascio
Il modulo di richiesta, disponibile anche presso le Stazioni dei Carabinieri, le Questure, i Commissariati di Pubblica Sicurezza, può essere consegnato nei seguenti modi:
• direttamente a mano, l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
• per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
• per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna (posta certificata).

Alla richiesta si deve allegare:
• certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall’art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 1998;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all’art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (non in caso di rinnovo);
• dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio, ai sensi dell’art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
• attestazione di pagamento delle tasse di concessione e/o stampati: tassa di concessione governativa di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5,16 (come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992), tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni, costo del libretto, Euro 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e poi alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta (Carabinieri- Polizia) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);
• due foto recenti formato tessera, a capo scoperto su sfondo chiaro (per il rinnovo, vanno ripresentate solo alla scadenza di validità del libretto);
• due marche da bollo (una da applicare sull’istanza, l’altra sul provvedimento) dell’importo di € 16,00. Quest’ultimo potrà subire variazioni con l’aggiornamento delle tabelle annesse al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
• una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
− di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
− le generalità delle persone conviventi;
− di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Rinnovo
La licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno. Nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa.

Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, la certificazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza", oppure l'istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all'Ufficio Nazionale per il servizio civile.


RILASCIO DI LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER L’ESERCIZIO DEL TIRO A VOLO - LEGGE 18.06.1969 NR.323

È una licenza che permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno. Per quest’ultimo è necessario iscriversi presso una Sezione di tiro iscritta a Federazione sportiva affiliata al CONI.

La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia per il tiro a volo autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività di tiro (scariche e non prontamente disponibili), ed ha una validità di 5 anni.

Il modulo di presentazione della richiesta, indirizzata al Prefetto della provincia di residenza, disponibile anche presso le Stazioni dei Carabinieri, le Questure, i Commissariati di Pubblica Sicurezza, può essere consegnato nei sopracitati uffici in diversi modi:
• direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
• per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
• per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna (posta certificata).

Rilascio
Alla richiesta si deve allegare:
• certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall’art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 199;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all’art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
• attestazione di pagamento delle tasse di concessione governative e/o stampati. La ricevuta di versamento di Euro 1,27 per il costo del libretto valido 5 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza quinquennale, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);
• due foto recenti formato tessera, a capo scoperto su sfondo chiaro (per il rinnovo, vanno ripresentate solo alla scadenza di validità del libretto);
• due marche da bollo (una da applicare sull’istanza, l’altra sul provvedimento) dell’importo di € 16,00. Quest’ultimo potrà subire variazioni con l’aggiornamento delle tabelle annesse al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
• una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
− di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
− le generalità delle persone conviventi;
− di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Validità e rinnovo
La licenza ha validità di 5 anni. Per il rinnovo occorrono gli stessi documenti necessari per il rilascio, tranne la copia del congedo militare o la dichiarazione di idoneità al maneggio delle armi.


LICENZA PER COLLEZIONE DI ARMI

1. Armi comuni da sparo
La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 6 classificate sportive).

La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo.

2. Armi antiche, artistiche o rare
Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890.
La licenza di collezione permette di detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a 8.

Per le armi in collezione non è consentito detenere munizioni.

La licenza ha carattere permanente, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.

Il modulo di presentazione della richiesta, disponibile anche presso le Stazioni Carabinieri, la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza, può essere consegnato nei seguenti modi:
• direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
• per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
• per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna (posta certificata).

Alla richiesta si deve allegare:
• due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
• la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
• una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
− di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
− le generalità delle persone conviventi;
− di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

La certificazione medica deve essere obbligatoriamente ripresentata ogni 5 anni (norma introdotta dal D.Lgs 104/2018) ad eccezione della licenza di collezione per armi antiche, artistiche o rare.


MINORENNI

I minore degli anni 18 non possono detenere armi né ottenere il rilascio di qualsiasi tipo di porto d’armi o autorizzazione all’uso.

A 14 anni si può iniziare a praticare il tiro a volo. Fino al compimento della maggiore età si possono utilizzare gli attrezzi sportivi messi a disposizione dalla propria società d’appartenenza; in tal caso è necessario iscriversi alla F.I.T.A.V. (Federazione Italiana Tiro a Volo) e al C.A.S. (Centro Addestramento Sportivo).


CARTA EUROPEA D’ARMA DA FUOCO

E’ un’autorizzazione che consente al titolare di un porto d’armi di trasferire e portare, nell’ambito dei paesi della comunità europea, le armi iscritte sulla carta (sino ad un massimo di 10), sia per scopi sportivi che venatori, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Prerequisito è pertanto di essere già possessore di una licenza di porto o trasporto d’armi.

Domanda
Il modulo di presentazione della richiesta, disponibile anche presso le Stazioni Carabinieri, la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza, può essere consegnato nei seguenti modi:
• direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
• per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
• per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna (posta certificata).

Documenti da presentare:
• due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla carta;
• la dichiarazione sostitutiva valida attestante il possesso delle autorizzazioni come il porto o il trasporto nel territorio italiano delle armi comuni da sparo, oltre all'avvenuta denuncia di detenzione, o la documentazione rilasciata dagli organi competenti;
• i dati identificativi dell'arma o delle armi, fino ad un massimo di dieci, che si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola;
• la ricevuta di versamento di Euro 0,83 per il costo della carta (che è di Euro 2,06 per la versione bilingue), richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato;
• due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto.

In caso di sospensione o revoca della licenza di porto d’arma, la carta deve essere riconsegnata.


SPRAY PER LA DIFESA PERSONALE

Gli spray o in generale i dispositivi nebulizzatori contenenti capsicum (comunemente detti al peperoncino), dopo vari interventi normativi, sono stati disciplinati con il regolamento del 12 maggio 2011, n. 103, che ha appunto definito le "caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona", così come era previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009.

Il regolamento che è entrato in vigore il 9 gennaio 2012, elenca i requisiti che i prodotti debbono attualmente rispettare, per essere liberamente venduti e portati.

Tutti i dispositivi che non rispettano le indicazioni elencate nel comma 1 del decreto, sono soggetti alla normativa sulle armi.


ARMI AD ARIA COMPRESSA - ART. 11 L. N. 526/99 E D.M. N. 362/01

La materia è regolata dall'art. 11 della legge n. 526/1999 e dal Regolamento attuativo di cui al Decreto 9 agosto 2001, n. 362 del Ministero dell'Interno.

Tale normativa stabilisce, tra l'altro, che le armi ad aria compressa con potenza pari o inferiore a 7,5 Joule:
• non sono assimilate alle armi comuni da sparo;
• non devono sparare a raffica;
• il proiettile non deve contenere altre sostanze
• possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento;
• non possono essere affidate a minori;
• il possesso non è sottoposto all'obbligo di denuncia;
• il porto non è sottoposto ad autorizzazione;
• non possono essere portate fuori dall'abitazione o dalle sue appartenenze senza giustificato motivo;
• non possono essere portate in riunioni pubbliche;
• devono essere trasportate scariche e nelle custodie.

Le singole parti non sono considerate parti di armi comuni da sparo.


TRASPORTO DI ARMI

Il trasporto consiste in un'operazione di trasferimento dal luogo di detenzione ad un altro, in cui l'arma viene presa in considerazione non per il suo uso, ma semplicemente come oggetto inerte dell'operazione di trasporto stesso. Ciò presuppone che l'arma non sia immediatamente disponibile, bensì sia riposta in un contenitore che l'agente porta con sé e dal quale non si possa prontamente estrarla.

L'arma deve essere trasportata scarica.

Solo in caso di porto d’armi per difesa personale potrà essere trasportata con modalità da renderla “pronta all’uso”.