Mobbing

Azioni di mobbing
Una circolare dell’INAIL (2005) riconosce due tipologie di azioni di mobbing:
  • le azioni intimidatorie, vessatorie e discriminative puramente interpersonali;
  • le azioni identificabili come “costrittività organizzativa”.
Nel primo caso rientrano azioni che riguardano comportamenti personali e relazioni interpersonali come diffamare, trattare in modo sprezzante, assumere toni e comportamenti minacciosi o ricattatori, negare aspetti ordinari della relazione interpersonale (come non salutare o negare il colloquio, rendere difficile l’ordinaria collaborazione all’interno di un gruppo di lavoro, etc.). Questo tipo di azioni creano tensione facendo sentire l’incombenza e la concreta possibilità di ritorsioni, creando così un clima di sospensione e di pericolo.
Nella seconda categoria si comprendono invece tutte quelle azioni che comportano conseguenze chiare e rilevanti sulla posizione lavorativa e sullo svolgimento del lavoro da parte del soggetto coinvolto, come, per esempio, nei casi di demansionamento, forzata inattività lavorativa, illecito trasferimento, eccessivo sovraccarico di lavoro, esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.
In generale si può dire che le azioni del primo tipo rientrano nella sfera della responsabilità individuale del persecutore e la causa della sofferenza non riguarderebbe in senso stretto l’attività lavorativa se non per la coincidenza di tempi e di luoghi. Le azioni rientranti nella categoria della costrittività organizzativa, invece, coinvolgono direttamente e in modo esplicito l’organizzazione del lavoro, la posizione lavorativa, assumendo pertanto un diverso rilievo dal punto di vista del riconoscimento della natura professionale del danno conseguente”.