Andiamo al supermercato
Dieta e farmaci


La società attuale vede, in numero sempre crescente, persone in sovrappeso. E' noto che la “situazione” comincia a manifestarsi in maniera subdola e lenta, causata da una dieta scorretta e dalla mancata attività fisica.
Sono molti coloro che pensano di risolvere il problema in modo sbrigativo, seguendo diete irrazionali, molto spesso attirati dallo “specchietto”  tentatore dei farmaci oppure dei tanti prodotti che vantano risultati infallibili, ma che in effetti non possono risolvere il complesso problema dell'obesità.

I rimedi in voga, come le tisane e gli altri prodotti venduti in erboristeria, sono da considerarsi quasi del tutto inutili poichè non hanno alle spalle una documentata attività comprovata scientificamente.

I farmaci anoressizzanti (che fanno perdere l’appetito) sono estremamente pericolosi per la salute, mentre le specialità farmaceutiche e le preparazioni magistrali contenenti fendimetrazina e anfrepramone (dietilpropione), da sole o in associazione, possono essere utilizzate per far perdere il peso solo su presentazione di ricetta non ripetibile ed in associazione alla presentazione contestuale di un piano generale di trattamento del paziente compilato da un medico specializzato in scienza dell’alimentazione o endocrinologia e malattie del ricambio o dietologia o medicina interna.

Per coloro i quali si rivolgono ai medici si consiglia di:

  • verificare che operi in uno studio o ambulatorio medico autorizzato;
  • accertare che la persona che esegue la diagnosi e la prescrizione dei farmaci sia un medico specialista, come sopra indicato. Nei casi sospetti, per tutelarsi, basta una telefonata all’Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri;
  • controllare che la prescrizione di medicinali consentiti avvenga nelle seguenti forme:
    • redatta su ricetta non ripetibile (ovvero utilizzabili una sola volta);
    • sia accompagnata da un piano terapeutico personalizzato contenente le seguenti indicazioni: nome e cognome del paziente; data di compilazione; indicazione del nome e della confezione della specialità medicinale; dichiarazione del medico sotto la propria responsabilità che all’inizio del trattamento l’indice di massa corporea era maggiore o uguale a 30 kg./m2; dose giornaliera e durata della terapia che non può superare in alcun caso i tre mesi; nome, cognome, indirizzo e firma del medico con indicazione della specializzazione posseduta.

Il farmacista ha l’obbligo di:

  • apporre sul piano terapeutico la data della dispensazione ed il prezzo applicato;
  • riconsegnare il piano terapeutico al cliente;
  • trattenere la ricetta dopo averla datata timbrata e prezzata;
  • non provvedere a nuove dispensazione qualora non sia intercorso, in base alla posologia prescritta, il periodo di tempo previsto per l’assunzione delle unità posologiche contenute nell’ultima confezione dispensata.

I prodotti cosmetici

I Carabinieri dei NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) svolgono un’attività di controllo anche nell’ambito dei prodotti cosmetici. Categoria di prodotti questa, che rappresenta un settore in forte espansione.
Per la legge italiana i “prodotti cosmetici” sono le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli o mantenerli  in buono stato.

Tali prodotti, possono essere immessi sul mercato riportando obbligatoriamente, in lingua italiana, indicazioni quali:

  • l'elenco degli ingredienti;
  • le modalità d'impiego;
  • il luogo di produzione;
  • e la durata massima relativa alla data d’apertura.

Le irregolarità nelle indicazioni in etichetta e sulla confezione determinano l’applicazione di sanzioni pecuniarie, nonché il ritiro dal commercio del prodotto.

A volte, i cosmetici presentano altre caratteristiche merceologiche, ad esempio:

  • il dentifricio è considerato un cosmetico, a meno che la sua funzione non sia qualificabile come medicinale;
  • un prodotto contro la calvizie, rientra nella definizione di cosmetico, se viene applicato sulla superficie esterna del corpo, rientra invece nella definizione di medicinale se viene presentato come “in grado di modificare le funzioni fisiologiche”.

I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività medicinali.


Fonti normative

- L.713/1986;
- D.M. 18.09.1997.