Gli Ufficiali delle Forze di Completamento, previsti dal “Codice dell’ordinamento militare”, pubblicato con Decreto Legislativo 15 marzo 2010 nr. 66, sono costituiti dagli Ufficiali in congedo di complemento o in ferma prefissata che, su proposta degli Stati Maggiori o Comandi Generali, previo loro consenso, abbiano effettuato dei periodi di richiamo in servizio per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta a domanda dell’interessato.
La “Riserva Selezionata” costituisce un particolare settore delle Forze di Completamento. E’ formata dai quei cittadini italiani che, essendo in possesso di spiccate professionalità, non reperibili in ambito militare, e dando ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate, sono nominati ufficiali, fino al grado di maggiore, in funzione dell’età e del ruolo rivestito in campo sociale od economico. In sostanza, si tratta per il personale civile, di una riedizione della “Legge Marconi” (R.D. n. 819 del 16 maggio 1932), finalizzata alle esigenze attuali delle Forze Armate.L’Arma dei Carabinieri attualmente non ricorre a tali forme di reclutamento alternativo, potendo soddisfare le esigenze istituzionali con gli ordinari reclutamenti degli Ufficiali dei vari ruoli in S.P. e degli ufficiali in F.P.