Adozione e affido di minori
L'adozione e l'affido di minori aiuta i bambini dichiarati in stato di adottabilità oppure i minori in difficoltà a trovare una famiglia che li accolga e che risponda in maniera adeguata alle loro esigenze educative ed affettive.

Alcune volte, le coppie che fanno questo tipo di scelta si trovano indifficoltà di fronte alla burocrazia e non riescono ad informarsi in modo esauriente sui documenti da presentare.
Occorre sfatare alcuni miti, legati alle liste troppo lunghe o all'impossibilità di riuscire ad ottenere una proposta di adozione o di affido, che scoraggiano così tanto alcune coppie da farle rinunciare prima di iniziare.
In questo spazio, desideriamo fornire alcuni suggerimenti sulle procedure da seguire nell'ambito dell'adozione, nazionale e internazionale e dell'affidamento familiare, nella convinzione che una corretta informazione possa far sparire ansie e paure.

Adozione nazionale

Con l'adozione nazionale si dà la propria disponibilità ad avere, in adozione, un minore in stato di adottabilità presente sul territorio italiano.

I requisiti indispensabili per l'adozione sono i seguenti:

  • almeno tre anni di matrimonio o di convivenza prima del matrimonio;
  • non sussistenza di separazione, neppure di fatto, sempre negli ultimi tre anni;
  • essere affettivamente idonei ad educare e crescere un bambino;
  • non avere una differenza di età con l'adottando inferiore a 18 anni o superiore a 45. I limiti di età sono derogabili nell'interesse del minore quando uno solo dei genitori abbia superato il limite (che comunque non può andare oltre i 55 anni), quando vi siano altri figli di cui almeno uno minorenne, quando l'adottando sia fratello o sorella di un figlio adottato.[d]

LaUna coppia riceve l'idoneità all'adozione di un bambino. coppia che intende adottare un bambino deve presentare domanda presso il Tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli o minori diversamente abili. La domanda può essere rivolta, anche in tempi successivi a più Tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione sulla domanda stessa.
Il Tribunale, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge, avvia le indagini ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali per verificare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica della coppia, la salute, l'ambiente familiare, i motivi per i quali si intende adottare. Il termine di 120 giorni entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e al massimo per un periodo di durata equivalente.
I servizi sociali della Azienda Sanitaria Locale (ASL), competente per territorio, saranno incaricati dal Tribunale di redigere una relazione sulla coppia richiedente, in base ai colloqui con l'assistente sociale e lo psicologo. La relazione, positiva o negativa, non determina il libero convincimento del Giudice che può orientarsi anche in maniera diversa. La relazione è solo la base che il Tribunale utilizza per le proprie valutazioni e, molto spesso, i giudici onorari del Tribunale chiamano, una o più volte, la coppia per verificarne le capacità genitoriali.
Concluse le indagini, il Tribunale sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Quindi dispone l'affidamento preadottivo sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto dodici anni ed anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve esprimere in modo esplicito il proprio consenso.
La domanda di adozione vale per tre anni e, se la coppia non è stata convocata entro tale periodo, la domanda non è più tenuta in considerazione ed occorre ripetere l'intera procedura.