Adozione e affido di minori
Adozione internazionale

ContestualmenteUna donna abbraccia un bambino che ha appena adottato. alla domanda per l'adozione nazionale, si può presentare richiesta di adozione internazionale. [d]

La domanda di adozione internazionale si differenzia da quella nazionale perché tutto il procedimento deve concludersi con un decreto di idoneità finale consentendo alla coppia di conoscere l'esito di tutta la pratica.

Le differenze con l'adozione nazionale sono le seguenti:

  • la domanda deve essere presentata presso il Tribunale dei minorenni dove risiede almeno uno dei coniugi;
  • se alla fine del procedimento, dopo i colloqui, il parere è positivo la coppia ottiene un decreto che gli consente di rivolgersi ad una associazione riconosciuta dal Dipartimento per le Politiche Sociali e previdenziali (del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali) ed abilitata a far realizzare le adozioni presso uno Stato straniero;
  • in caso di parere negativo, la coppia può presentare ricorso in Corte d'Appello nei tempi prestabiliti. Se la Corte d'Appello emette una sentenza favorevole alla coppia, i coniugi entrano in possesso del decreto di idoneità all'adozione;
  • la Corte di Cassazione (prima sezione civile) è tornata sul tema delle adozioni internazionali e ha stabilito che al limite massimo della differenza di età tra genitori e figli si può talvolta derogare, purché si rientri nei parametri di normalità di una società che cambia, in cui si trova lavoro più tardi, ci si sposa più tardi e si diventa genitori un po' più vecchi di quanto non accadesse qualche decina di anni fa.

La legge 149/2001 prevede casi in cui l'adozione è consentita anche al singolo, seppure in forma residuale:

  • se durante l'affidamento preadottivo uno dei due coniugi muore e il minore ha stabilito uno stretto legame affettivo con l'affidatario;
  • quando il bambino è orfano di entrambi i genitori, può essere adottato da persone anche singole che abbiano con lui rapporti di parentela entro il 6° grado o, anche in assenza, che abbiano stabilito con il minore uno stabile legame affettivo, sorto prima della morte dei genitori;
  • quando il minore è portatore di handicap o presenta problemi tali da trovare difficoltà ad essere accolto da una coppia. In questa ottica la legge ha preferito il singolo rispetto all'affidamento in istituto nell'esclusivo interesse del minore.

L'art. 40 della legge 149 del 2001 ha stabilito l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili ed alle coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazione per coniugare le esigenze di entrambe le parti. Tale banca dati è disponibile presso tutti i tribunali per i minorenni e viene aggiornata periodicamente con cadenza trimestrale.