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Armi: parliamone
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Vademecum
  • Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro disponibilità, all'autorità di P.S. (Ufficio locale di P.S. o in mancanza, Comando Carabinieri). L'obbligo della denuncia vige anche nel caso di locazione e comodato (solo armi sportive o da caccia), a seguito di cessione gratuita, e per gli eredi da successione per mortis causa. Poichè la denuncia deve essere immediata , il ritardo può equivalere alla sua mancanza. Vedi art. 38 T.U.L.P.S. - art. 22 Legge n. 110/75 - sent. Cass. sez I 29.04 1992 e 13.10.1981. La detenzione, il porto e l'acquisto di armi da guerra, parti di esse nonchè il relativo munizionamento è sempre vietato.
  • Non vi è alcuna normativa che impone di detenere le proprie armi nel luogo di residenza, per cui è lecito detenerle anche in posti diversi purchè adeguatamente custodite e regolarmente denunciate presso l'Ufficio di P.S. competente per territorio.
  • L'obbligo di denuncia viene meno soltanto se le armi sono completamente inefficienti, ossia quando hanno perduto completamente le proprie caratteristiche funzionali, mentre devono comunque essere regolarmente denunciate se presentano soltanto dei semplici "difetti di funzionamento" che ne compromettono solo in parte l'efficienza e siano riparabili.
  • Il porto delle armi comuni da sparo e delle armi proprie al di fuori della propria abitazione (delle quali quindi sia stata denunciata la detenzione) è consentito al privato solo se munito della relativa licenza rilasciata, a seconda della tipologia, dal Prefetto o dal Questore della provincia di residenza.
  • Esiste il divieto del porto fuori dalla propria abitazione o delle relative pertinenze delle armi improprie e, senza giustificato motivo (es. coltelli da macellaio, arnesi da carpentiere, da falegname, etc.). Invece è sempre vietato il porto di strumenti la cui naturale destinazione è l'offesa quali noccoliere, sfollagente , mazze ferrate etc. Vedi art. 585 C.P. - art. 4 legge n. 110/75.
  • In assenza della licenza di porto, il trasporto di armi e di materiale esplodente è consentito solo previa autorizzazione da parte dell'Autorità di P.S.. Durante le operazioni di trasferimento da un luogo all'altro l'arma scarica non dovrà essere suscettibile di pronta utilizzazione e dovrà essere riposta all'interno di una apposita custodia (vedi art. 34 T.U.L.P.S. - art. 50 Reg. T.U.L.P.S. - art. 97 Reg. T.U.L.P.S.).
  • Previa denuncia all'Autorità di P.S., è ammessa la detenzione al più di tre armi comuni da sparo, sei se di tipo sportivo (non c'è invece un limite nel numero di fucili da caccia detenibili). Chi supera tali limiti viene considerato collezionista ed ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla collezione al Questore per ciascuna arma, anche se ognuna già distintamente denunciata (è invece sempre vietato il Un uomo tiene le sue pistole in una vetrina chiusa a chiave.collezionismo del munizionamento). d]
  • E' vietato alterare le armi comuni da sparo, per aumentarne l'efficacia e l'offensività, così come il porto delle c.d. armi clandestine, ovvero quelle non catalogate nel relativo Catalogo Nazionale e quelle sprovviste dei numeri contrassegni e di sigle di immatricolazione (es. una pistola con la matricola abrasa).
  • E' vietata la vendita o l'acquisto delle armi comuni da sparo per corrispondenza.
  • "La custodia delle armi...deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" recita l'art. 20 della legge 110/1975. Per esempio, quando l'arma o del materiale esplodente sono detenuti in una privata abitazione è doveroso predisporre le necessarie cautele per impedirne l'accesso a chi non è autorizzato.
  • In caso di smarrimento o furto di armi, parti di esse o di esplosivi, così come nel caso di rinvenimento, occorre farne immediata denuncia al più vicino ufficio di pubblica sicurezza oppure, dove questo manchi, al più vicino comando dell'Arma.