Il Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri
Storia dell'incarico

Carica istituita ufficialmente con il Regio Viglietto del 26 ottobre 1833, che all'art. 1 così stabiliva: "Il Corpo dei Carabinieri Reali, sarà d'or in avvenire comandato da un maggior generale il quale avrà sotto di lui un colonnello comandante in seconda incaricato di rimpiazzarlo all'evenienza nel Comando del Corpo stesso; nonché nelle personali periodiche relazioni che debbono esserci fatte ". Prima della data citata l'incarico era stato retto di fatto dal colonnello Giovanni Maria Cavasanti (1° novembre 1822 - 11 dicembre 1830) e dal colonnello Maurizio De Geneys (12 gennaio 1831 - 3 novembre 1831).

Per meglio comprendere le esigenze che portarono alla creazione di tale carica è necessario risalire alle stesse Patenti istitutive del Corpo (13 luglio 1814), le quali avevano contemporaneamente stabilito di dar vita ad una "Direzione Generale del Buon Governo" incaricata di "vegliare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza" e composta da un Presidente Capo, da un Ispettore Generale, da vari Ispettori e Vice-Ispettori distribuiti tra la città di Torino e le province.

Con Lettera Patente del 3 agosto dello stesso anno venne nominato Presidente Capo del Buon Governo il generale d'Armata Giuseppe Thaon di Revel di Sant'Andrea, che divenne automaticamente comandante del Corpo dei Carabinieri, costituito appunto per dare al Buon Governo "con una forza ben distribuita i mezzi più pronti ed adatti" per la tutela dell'ordine, la "protezione e difesa de' buoni, e fedeli sudditi... " e la "punizione de' rei".

Al vertice dell'attività esecutiva dei Corpo fu invece posto, per Determinazione sovrana del 9 agosto successivo, il colonnello Provana di Bussolino, con l'incarico di "procedere alla formazione di esso Corpo... con assegnare a ciascun individuo il servizio che dovrà prestare".

Il Regolamento redatto nello stesso agosto per puntualizzare talune norme dei servizio dei Carabinieri ebbe tra l'altro a precisare: "Per ottenere il fine dell'istituzione del Buon Governo... è istituito il Corpo de' Carabinieri Reali". E più oltre: "Il Corpo dei Carabinieri Reali, istituito dalle Regie Patenti 13 luglio 1814, dipende dal Presidente del Buon Governo, che potrà solo ordinare la distribuzione e la traslocazione nelle Provincie, quando lo giudicherà opportuno".

Tale ordinamento venne modificato dalle RR.PP. 18 gennaio 1815, che disposero all'art. 1: "Il Buon Governo viene affidato al Corpo de' Carabinieri Reali, che sarà composto dal Comandante del Corpo, che è pure Presidente Capo del Buon Governo, di un uffiziale dello Stato Maggiore del Corpo incaricato della disciplina d'esso, di più Maggiori vice-Presidenti nelle provincie e d'altri uffiziali di diversi gradi (...) "

In conseguenza di tale provvedimento il Corpo dei Carabinieri accentrò in sé le funzioni direttive ed esecutive che prima erano suddivise, estendendo l'autonomia del servizio alle province, dove i capitani, i luogotenenti ed i sottotenenti comandanti territoriali erano alle dipendenze degli ispettori e sotto-ispettori dei Buon Governo.

Ma due altri importanti innovazioni vennero introdotte dalle suddette Patenti: - l'istituzione del grado di maggiore per talune Importanti Divisioni anteriormente comandate da capitani-comandanti; - la preposizione di un ufficiale dello Stato maggiore del Corpo all'incarico "della disciplina d'esso". In questo incarico già si manifesta l'esigenza di porre a fianco dei comandante del Corpo un ufficiale immediato collaboratore per l'essenziale compito della disciplina, e quindi si disegna la figura del comandante in 2^ (vada qui ricordato, che l'ordinamento del Corpo allora prevedeva, quali comandi territoriali retti da ufficiale, solamente Divisioni e Luogotenenze, e che i comandi di Compagnia vennero creati con le Regie Determinazioni del 9 novembre 1816).

La carica di Comandante in 2^ del Corpo istituita formalmente, come si è detto, nel 1833, venne soppressa con Regio Decreto del 19 marzo 1852, allorché la nuova tabella graduale e numerica del Corpo stesso previde, a fianco ed alle dipendenze dirette del maggiore generale comandante, un colonnello incaricato delle attribuzioni già spettanti al Comandante in 2^.
Essa fu ripristinata con legge n. 831 del 29 giugno 1882, che soppresse il Comitato (v. Comitato dell'Arma dei Carabinieri) e diede al Comando dell'Arma dei Carabinieri la composizione seguente: un tenente generale Comandante, un maggiore generale Comandante in 2^, un ufficio di Segreteria (il Comando dell'Arma divenne Comando Generale con Regio Decreto 26 luglio 1883).

Ancora una volta la carica venne soppressa con Regio Decreto n. 4758 del 14 luglio 1887, in forza dei quale il Comando Generale dell'Arma si compose di un tenente generale Comandante Generale, di due maggiori generali addetti e di un ufficio di Segreteria.
Infine, il Decreto luogotenenziale n. 831 del 9 luglio 1916 dispose il ripristino della carica all'art. 1, così concepito:
"E' istituita in via provvisoria per la durata della guerra la carica di comandante in 2^ dell'Arma dei Carabinieri, da conferirsi ad un maggiore generale o tenente generale".

Il Regio Decreto 1169 del 14 giugno 1934 stabilì come segue la composizione del Comando Generale: un generale di Corpo d'Armata o di Divisione Comandante Generale, un generale di Divisione Comandante in 2^; un ufficio di Segreteria, suddiviso in vari reparti secondo la materia da trattare (locuzione che appare per la prima volta), uffici del Comandante in 2^, uffici del generale di Divisione addetto, ufficio dell'Ispettore amministrativo territoriale, ufficio di contabilità e revisione.

Questa norma rimase in vigore sino al 1° ottobre 1936, data sotto la quale il Regio Decreto n. 2145 dispose che il Comando Generale dell'Arma venisse così costituito: Comandante Generale (generale di Corpo d'Armata o di Divisione); ufficio del Capo di S.M. del Comando Generale, diviso in vari reparti secondo la materia da trattare; ufficio di contabilità e revisione.
All'art. 31 del citato decreto la carica di Comandante in 2^ venne definitivamente soppressa perché in suo luogo venne istituita quella di Vice Comandante Generale, ancora oggi in vigore.

Per la legge n. 429 del 4 agosto 1984 il Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri è il generale di Divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma più anziano in ruolo.
Viene nominato, su proposta del Comandante Generale, con decreto del Ministro della Difesa.
Il Ministro della Difesa ha facoltà, nell'interesse dell'amministrazione, di escludere, con provvedimento motivato, il generale di Divisione più anziano e di procedere alla nomina del generale di Divisione che lo segue in ordine di anzianità.
Il Vice Comandante Generale ha rango gerarchico preminente rispetto agli altri generali di Divisione dei Carabinieri e perciò si fregia di una terza stelletta sulle controspalline.