Non tutti sanno che...

PROCESSO VERBALE

Due pagine del Registro del 'Processo Verbale' della Stazione di Cerveteri (1889).Locuzione che accompagna da sempre l'attestazione di un atto di servizio compiuto dai Carabinieri, nei casi in cui tale attestazione è richiesta. Il processo verbale venne definito e regolato dalle norme del Regolamento Generale dei Corpo dei Carabinieri entrato in vigore il 16 ottobre 1822, secondo il quale " (...) è un rapporto, ossia esposizione genuina, dettagliata, e non prolissa, di quanto si è eseguito, riconosciuto e raccolto (...) ".
" (...) in tutte le operazioni, come arresti, perquisizioni, ricerche, ricognizione di qualsiasi avvenimento, che possa interessare la giustizia e la sicurezza pubblica, Le dichiarazioni, propalazioni ed informalmente ricevuti (...) ".
Al Regolamento del 1822 era allegato un elenco di 16 modelli di processi verbali, che ipotizzavano sia il motivo de l' "arrestazione di un individuo", sia gli altri casi di compilazione obbligatoria.

Due pagine del Registro del 'Processo Verbale' della Stazione di Cerveteri (1889).Ogni processo verbale iniziava con le parole "L'anno del Signore", seguite dalla data e dall'ora dell'operazione compiuta, poi dal testo, che in genere così cominciava:
"Noi sottoscritti... dichiariamo che, vestiti del nostro uniforme, essendo in girata"..., per terminare con le parole: "fatto e chiuso a (il giorno, mese ed anno di cui sopra)", seguite dalle firme.
Le istruzioni sulla compilazione di processi verbali divennero nei decenni successivi al 1822 pratica normale di certificazione dei servizio d'istituto compiuto dai militari dell'Arma ogni volta che questo fosse seguito dalla denuncia di delitti o di contravvenzioni e dall'arresto eventuale dei responsabili nei casi contemplati dal codice penale comune, da quello militare o da particolari norme di legge.

La materia trovò estesa regolamentazione nel titolo quinto della "Istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri" edita dal Comando Generale in data 1° novembre 1967, le cui prescrizioni, raccolte sotto il titolo "Rapporti giudiziari e processi verbali" sono da considerarsi vigenti.
Stralciamo, per il loro interesse normativo, le seguenti:

"( .. ) art. 127. - Il rapporto giudiziario è l'atto col quale, normalmente, l'Arma rende edotta l'Autorità Giudiziaria dei fatti che costituiscono o possono costituire reato perseguibile di ufficio (nonché di quelli - a querela di parte - per i quali vi sia stata regolare presentazione o esplicita dichiarazione di querela) e le dà notizia degli elementi di prova raccolti.
Il processo verbale invece, è l'atto con cui l'ufficiale o - nei casi consentiti dalla legge - anche l'agente di polizia giudiziaria fa fede delle singole operazioni compiute nell'esercizio delle funzioni a lui attribuite dalla legge.
Il rapporto giudiziario deve essere compilato dal comando di stazione o dell'organo operativo cui appartengono i militari che hanno proceduto ai vari accertamenti o che hanno compiuto gli atti di polizia giudiziaria relativi. Ad esso, quindi, debbono essere allegati i processi verbali compilati anche dai dipendenti, sintetizzandone nel testo, le linee essenziali per una chiara e compiuta narrazione dei fatti e delle risultanze.
Per le operazioni di servizio che si esauriscono con un unico atto di polizia giudiziaria (arresti, perquisizioni, sequestri, rinvenimenti, ricognizioni, ispezioni, ecc.) non occorre compilare rapporto giudiziario; basterà in tal caso compilare ed inviare all'Autorità Giudiziaria il semplice processo verbale.

art. 128. - Il rapporto giudiziario deve essere compilato secondo le norme contenute nel codice di procedura penale.
Vi saranno esposti, con tutta chiarezza, i fatti che si ritiene abbiano violato la legge penale. Ci si dovrà astenere dal formulare apprezzamenti personali che non siano, cioè, frutto di informazioni obiettivamente raccolte.
Si specificheranno esattamente gli indizi raccolti, le circostanze, gli elementi di prova, la identità personale del colpevole e della persona offesa, le generalità dei testimoni.

Circa l'esposizione dei fatti sarà bene indicare esattamente la parte avuta nell'operazione di servizio dai singoli militari operanti, di modo che ognuno abbia a dichiarare soltanto ciò che ha realmente fatto o visto e di cui, quindi, ha piena conoscenza; attenendosi a tale prescrizione tutti saranno in grado, in giudizio, di riferire su quanto attuato, senza esitazioni e, quel che è peggio, pericolose contraddizioni.
Quando non si sia resa possibile la identificazione del responsabile del reato, si fornirà nei suoi confronti ogni indicazione che possa servire ad identificarlo, come ad esempio l'eventuale soprannome, i connotati o contrassegni particolari.
Occorrerà inoltre indicare:

  • se il reo abbia prestato servizio militare (possibilmente in quale arma o corpo e con quale grado), se sia insignito di decorazioni, se rivesta cariche pubbliche, se possegga titoli accademici;

  • ogni particolare che possa lumeggiare la capacità a delinquere e la pericolosità sociale del reo e se risulti che egli sia stato oggetto di precedenti denuncie (non è peraltro indispensabile specificare le singole imputazioni);

  • qualora il reo fosse provvisto di licenza di porto d'armi, da quale autorità gli era stata concessa;

  • in genere, tutte le circostanze obiettive o subiettive in virtù delle quali il giudice possa, ai sensi delle norme sancite dalla legge, decidere la specie e la misura della pena.

art. 129. - Il processo verbale deve essere compilato secondo le prescrizioni contenute nel codice di procedura penale. Il processo verbale - al pari del rapporto giudiziario - deve essere chiaro, conciso, scevro da apprezzamenti personali, e, comunque, da considerazioni che non siano fondate su fatti obiettivamente accertati.
In particolare nel processo verbale si dovrà indicare:

  • l'anno, il mese, il giorno, l'ora, il luogo, in cui l'atto venne compilato;

  • il grado dell'uffiziale (o dell'agente di p.g.) e il comando od ufficio cui è addetto;

  • l'autorità che ha disposto le indagini, ove queste siano effettuate per incarico o delega;

  • le generalità della persona che ha denunciato il fatto e quelle della persona che lo ha commesso;

  • la descrizione, nell'apposito spazio a sinistra dello stampato, dei connotati delle persone che si denunciano in stato di arresto.

Nel processo verbale non vi debbono essere abrasioni, cancellature (se necessario, si dovrà tirare una linea sulle parole leggibili), né spazi vuoti (che dovranno essere sempre interlineati).
Quando si renda necessario apportare variazioni o aggiunte queste debbono essere fatte mediante postille.
Il processo verbale deve essere letto a tutti gli intervenuti che lo debbono sottoscrivere in calce ad ogni foglio, tenendo presente che non è valida la sottoscrizione fatta con mezzi meccanici o comunque con segni diversi dalla scrittura.

Se chi deve firmare non può, o non sa scrivere, l'ufficiale di p.g. ne deve fare annotazione in fine dell'arto medesimo. E superfluo il segno di croce come sottoscrizione del processo verbale da parte di analfabeti.
Se la continuazione delle operazioni viene rimandata ad altro giorno, si deve indicare il luogo, la data e l'ora di chiusura e di riapertura del processo verbale.

art. 136. - I rapporti, i referti, le denunzie, le querele, le istanze e le richieste concernenti i reati commessi soltanto da minori degli anni 18, vanno indirizzati e trasmessi al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
I rapporti, i referti, le denunzie, ecc., concernenti reati commessi da coimputati maggiori e minori degli anni 18, vanno indirizzati e trasmessi contestualmente sia al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario (o, seconda la competenza, al Pretore) sia al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni(..)
".