Non tutti sanno che...

PREDE DI CONTRABBANDO

Espressione con la quale s'indicava nei primi Regolamenti dei Carabinieri la merce di contrabbando sequestrata dai militari dell'Arma in esecuzione delle norme di legge. Nel Regolamento Generale del 1822, diversamente da quanto era stabilito per i prodotti eventuali. i prodotti delle prede di contrabbando venivano ripartiti: "(...) una metà alla Stazione, che avrà fatta la preda, divisibile fra tutti i militari della medesima, abbenché tutti non vi avessero concorso, facendone godere però d'una porzione e mezza il Bass'Uffiziale Comandante la Stazione, e l'altra metà divisa nel modo seguente:
Al Comandante la Compagnia, sei porzioni.
Al Comandante la Luogotenenza, cinque porzioni. Al Comandante la Suddivisione, due porzioni.
A tutti gli altri militari indistintamente della Stazione, una porzione.
Le sovraccennate ripartizioni saranno fatte dal Comandante la Compagnia, il quale deve aver cura di procurare presso le rispettive autorità l'entrata delle somme dovute per le prede, riferendone, in caso di difficoltà, ai di lui superiori.
Un doppio dello stato di distribuzione deve essere spedito al Colonnello
".
Le prede di contrabbando vennero genericamente considerate tra i prodotti eventuali nel Regolamento Generale dei 1892. Successivamente tale locuzione scomparve dai Regolamenti.