Non tutti sanno che...

INDENNITA' DI PUBBLICA SICUREZZA

Concessa ai militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri con il R.D. 19 aprile 1907, modificato con quello dell'11 gennaio 1911, nei casi seguenti:

  • limitatamente ai primi trenta giorni (esclusi quelli di viaggio) per servizi di P.S. fuori della propria Legione o per la formazione di Stazioni temporanee o per rinforzi a Stazioni impossibilitate a fornire vitto ed alloggio;

  • limitatamente ai primi trenta giorni (esclusi quelli di viaggio) per la formazione di Stazioni provvisorie in località nelle quali esistevano caserme o per temporaneo aumento di forza organica di Stazioni capaci di fornire vitto ed alloggio;

  • in misura ridotta, e per gli stessi servizi, dopo i 30 giorni.