Non tutti sanno che...

INDENNITA' DI PERNOTTAMENTO

All'atto dell'istituzione dell'Arma (allora Corpo) dei Carabinieri, tale indennità venne considerata come "supplemento di paga accordato ai bass'uffiziali e carabinieri allorché pernottano fuori della loro residenza ordinaria". Per i militari della specialità a piedi essa veniva corrisposta nella seguente misura: "maresciallo d'alloggio centesimi 60 per ogni notte, brigadiere cent. 50, carabinieri cent. 40; per quelli della specialità a cavallo: maresciallo d'alloggio cent. 70, brigadieri cent. 60, carabinieri cent. 50". Nello stabilire tale indennità, il Ministero di Guerra e Marina di allora [novembre 1816] dispose: "queste somme saranno pagate in livranza dietro le carte giustificative".
Il Regolamento generale del 1822, lasciando immutato l'ammontare dell'indennità, stabilì:
"Tosto eseguito, l'ordine di pernottazione sarà spedito pel canale gerarchico al Comandante la Compagnia, il quale dopo averlo verificato e certificato lo trasmette al Comandante la Divisione, che lo dirige al Colonnello nei primi cinque giorni d'ogni trimestre per essere presentato all'Intendenza Generale di Guerra, e passato in livranza".