Non tutti sanno che...

GENERALE DI DIVISIONE DEI CARABINIERI

Già il Decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, concernente l' "Istruzione provvisoria per il funzionamento del Comando Generale Carabinieri e dei comandi di Gruppo di Legioni" (v.) aveva previsto un tenente generale, corrispondente al grado attuale di generale di Divisione, oppure un maggiore generale quale Comandante in 2a dell'Arma, ma solamente il R.D. 31 dicembre 1922 n. 1680 stabilì esplicitamente nell'organico degli ufficiali dei Carabinieri un generale di Divisione come titolare della carica di Comandante in 2a.

Allorché il 16 giugno 1936 vennero create due Divisioni dell'Arma - la prima con la denominazione "Pastrengo" e sede a Milano, la seconda con la denominazione "Podgora" e sede a Roma - i comandi territoriali omonimi (v. Divisione), aventi giurisdizione limitata alle province, assunsero perciò l'appellativo di "Gruppo".
In data 24 gennaio 199 venne istituita la 3a Divisione "Ogaden" con sede a Napoli.

Le attribuzioni dei generali di Divisione sono le seguenti, oltre quelle che il Comandante Generale dell'Arma riterrà di affidare loro di volta in volta:

  • esercitano il comando diretto sulle Brigate (v.) dipendenti e sovraintendono al regolare andamento del servizi e della disciplina, nell'ambito della rispettiva giurisdizione;

  • propongono al Comando Generale i provvedimenti necessari per assicurare l'uniformità e regolarità dei funzionamento dei dipendenti reparti dell'Arma e tengono informato il Comando Generale stesso delle più importanti questioni che si prospettano circa il loro andamento generale;

  • dispongono i trasferimenti dei sottufficiali e militari di truppa da uno all'altro dei dipendenti comandi;

  • concedono le licenze agli ufficiali generali comandanti di Brigata, ai comandanti di Regione e ai comandanti degli istituti di reclutamento e di istruzione dell'Arma, posti alle loro dipendenze;

  • esprimono giudizio inappellabile sulle domande di ammissione degli aspiranti a concorrere all'avanzamento a scelta e su quelle per l'ammissione al concorso dei marescialli maggiori aspiranti alla nomina a cariche speciali;

  • autorizzano la concessione delle rafferme annuali a titolo di esperimento.

Ai fini dell'alta vigilanza, visitano, quando ve ne sia motivo, i comandi dipendenti per prendere conoscenza dell'attività e del rendimento degli ufficiali e delle questioni di maggiore importanza e per regolare i rapporti fra i comandi gerarchici sulla base delle pratiche esigenze del servizio e delle rispettive competenze.
Il più anziano dei generali di Divisione assume la carica di Vice Comandante Generale, sostituisce il Comandante Generale durante le assenze di questi e rimane in carica per un periodo di tempo non superiore ad un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalle leggi. Può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine dei mandato (v. Vice Comandante Generale).