Non tutti sanno che...

GENERALE DI BRIGATA DEI CARABINIERI

Il grado di maggiore generale dei Carabinieri, corrispondente a quello attuale di generale di Brigata, venne rivestito per la prima volta nell'Arma, allora Corpo dei Carabinieri Reali, dall'Ispettore Generale (Comandante Generale - v. Ispezione Generale) Giovanni Battista D'Oncieu de la Batie, chiamato a tale carica da re Carlo Felice il 1° novembre 1822.
Da allora i maggiori generali dei Carabinieri hanno esercitato le loro funzioni ai vertici dell'Arma, anche dopo la preposizione al suo comando di un tenente generale e, successivamente, di un generale di Corpo d'Armata (v. Ordinamento). Essi fecero parte, infatti, del Comando Generale dell'Arma, del Comitato dell'Arma (v.) ed in seguito esercitarono le funzioni di comando dei Gruppi di Legioni (v.), degli Ispettorati di Zona (v.), infine delle Brigate (v.), istituite con R.D. 16 luglio 1936.

In atto, i generali di Brigata dei Carabinieri dipendono direttamente dai Comandi di Divisione dei Carabinieri per tutto quanto riguarda l'ordinamento e il funzionamento in genere dei Comandi di Regione e reparti di loro giurisdizione.
Per quanto riguarda invece l'osservanza delle disposizioni che, all'infuori dello speciale servizio loro d'istituto, i Carabinieri hanno in comune con le altre truppe dell'Esercito, essi corrispondono direttamente con i comandanti di Corpo d'Armata e coi Comandi di Regione Militare per i compiti di carattere militare affidati ai comandi dell'Arma dei Carabinieri che hanno sede nel rispettivo territorio.

I generali di Brigata dei Carabinieri:

  • esercitano il comando diretto sui Comandi di Regione e altri reparti della giurisdizione, svolgendo un'alta vigilanza sull'andamento della disciplina e dei servizio d'istituto; rivolgono in merito le proposte dei caso al Comando di Divisione e alle altre Autorità competenti;

  • propongono al Comando di Divisione i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità dei funzionamento dei dipendenti reparti dell'Arma e tengono informato il Comando stesso del loro andamento e delle loro necessità;

  • indirizzano e consigliano i comandanti direttamente dipendenti e quelli in sottordine intervenendo, quando sia il caso, con provvedimenti intesi a imprimere buona direzione a ogni ramo del servizio;

  • si assicurano che i comandi dipendenti siano ben preparati a disimpegnare le attribuzioni che ad essi competono in caso di mobilitazione e che le relative predisposizioni siano tenute Costantemente al corrente con le direttive superiori ed ispirate, per la loro esecuzione, a criteri di rapidità e di praticità;

  • si assicurano che nei singoli comandi e uffici dipendenti non sia impiegato personale numericamente superiore a quello strettamente indispensabile al loro funzionamento;

  • presiedono all'istruzione e all'addestramento professionale degli ufficiali dipendenti, rivolgendo particolare attenzione alla preparazione dei tenenti nuovi ammessi nell'Arma;

  • disimpegnano quegli speciali incarichi che, per fatti di particolare importanza, il Ministero dell'Interno richiedesse di affidare loro;

  • dietro particolare incarico che il Comando Generale dovesse - per richiesta del Ministero della Difesa o di quello dell'Interno - loro affidare, per speciali esigenze militari, di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, eventualmente provvedono - di concerto con le Autorità Militari o con il Prefetto competente - anche al coordinamento dei servizi dell'Arma nel territorio dei dipendenti Comandi e alla ripartizione del personale ad essi assegnato, per straordinari compiti d'istituto;

  • dispongono i trasferimenti dei sottufficiali e militari di truppa da uno all'altro dei comandi dipendenti;

  • concedono le rafferme triennali;

  • concedono le licenze ai comandanti dipendenti.

Ai fini dell'alta vigilanza sui comandi dipendenti, i generali di Brigata:

  • visitano ciascuno dei dipendenti Comandi Provinciali una volta all'anno;

  • visitano singolarmente quei comandi d'ufficiale presso i quali, per qualche determinata ragione, possa riuscire utile un controllo, tenendo presente che questo, mentre deve riferirsi all'andamento generale dei comando visitato e degli organi dipendenti, non deve scendere alla Stazione, se non per valutare i riflessi dell'azione di comando.