Non tutti sanno che...

CONSIGLI DI LEVA

La seduta di un Consiglio di Leva in una incisione del secolo scorso.La presenza dei militari dell'Arma nelle operazioni di leva risale ai primordi dell'Arma.
Ne troviamo conferma sia nell' "Istruzione generale per le leve provinciali" emanata il 9 ottobre 1816 - nella quale si disponeva che le "decisioni rese sul luogo delle operazioni dal Commissario di leva... non sono valevoli sempre che non vi concorre il parere dell'Uffiziale del Corpo dei Carabinieri" - sia nel Regolamento Generale dei Carabinieri edito il 16 ottobre 1822 che stabilì all'art. 381: "Le operazioni di leva sono sempre presenziate da un Uffiziale dell'Arma, ed in difetto da un Maresciallo d'alloggio egli Uffiziali soltanto siedono nei consigli di leva".

L' art. 387 dello stesso Regolamento Generale, secondo il quale nel Consiglio di Leva l'Ufficiale dell'Arma aveva "voce deliberativa", stabilì inoltre: " (...) E' precipuo dovere dei Carabinieri Reali di costringere i giovani destinati a far parte delle leve correnti di rendersi alle epoche stabilite nel capo-luogo ove il Commissario tiene le sue sedute, e devono di concerto con le Autorità locali praticare tutte le diligenze possibili per l'arresto, o la presentazione volontaria degli inscritti indugiatori o renitenti, consegnando ai Comandanti delle Provincie quelli di cui operarono il fermo (...)".

Del costante intervento dell'Arma nelle operazioni di leva si ha conferma, ad esempio, nella circolare n. 2467 del 5 settembre 1843 diretta ai comandanti delle sette Divisioni territoriali, nei quali si articolava allora l'ordinamento dell'Arma, del Comandante Generale maggiore generale Michele Taffini d'Acceglio, che dispose tra l'altro: "( .. ) Non doversi limitare l'opera degli ufficiali dei Carabinieri di far parte delle sedute, ma apportare eziandio la massima sorveglianza e che non s'introducano abusi, a scoprire la mente di tanti che tentano illudere la Giustizia... ed intromettersi in modo riprovato nelle surrogazioni ordinarie".
In data 18 gennaio 1856 con la circolare di massima n. 187 il Comandante Generale maggior generale Federico Costanzo Lovera di Maria trasmise a tutte le Stazioni del Corpo dei Carabinieri un compendio a stampa del Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito edito il 31 marzo 1855. In tale compendio (70 pagine a formato ridotto) erano stralciate tutte le norme relative alle attribuzioni e ai doveri dei Carabinieri in materia di leva.

Con dispaccio n. 3460 del 24 settembre 1860 il Ministero della Guerra dispose che tutti gli ufficiali componenti il Consiglio di Leva, compreso l'Ufficiale dei Carabinieri, dovessero cingere la sciarpa durante le sedute.