Non tutti sanno che...

COMPAGNIA CARABINIERI (Comandi di)

Nel 1814 il Corpo dei Carabinieri Reali era articolato in sei Divisioni (corrispondenti agli attuali Comandi Provinciali) e comandate da maggiori o capitani anziani, aventi sede nelle sei province che costituivano gli Stati di terraferma del Regno sardo-piemontese, cioè Torino, Savoia, Cuneo, Alessandria, Nizza e Novara. Le Divisioni erano suddivise in Luogotenenze, al comando di luogotenenti o sottotenenti, le quali esercitavano azione di comando sulle Stazioni, comandate da marescialli o brigadieri, capillarmente distribuite nel territorio delle province suddette. Nel 1815 si aggiunse alle Divisioni quella di Genova, che sostituì nel numero la soppressa Divisione di Nizza.
I comandi di Compagnia vennero istituiti con le Regie Determinazioni del 9 novembre 1816, che assegnarono al Corpo il seguente ordinamento:

  • Divisione di Torino: 3 Compagnie, 5 Luogotenenze;

  • Divisione di Savoia: 3 Compagnie, 5 Luogotenenze;

  • Divisione di Genova: 4 Compagnie, 6 Luogotenenze;

  • Divisione di Alessandria: 3 Compagnie, 4 Luogotenenze;

  • Divisione di Novara: 3 Compagnie, 4 Luogotenenze;

  • Divisione di Cuneo: 3 Compagnie, 4 Luogotenenze.

Le Determinazioni disposero inoltre:
" (...) Le sei sovracitate divisioni di Carabinieri Reali sono destinate per fare il servizio ne' Governi di cui portano il nome; la divisione di Torino dovrà però fare inoltre il servizio del Ducato d'Aosta, e quella di Cuneo il servizio del Governo di Nizza.
Le compagnie divise in luogotenenze, e suddivise in stazioni, sono incaricate, nelle loro rispettive province, del servizio ne' mandamenti e comunità che sono loro assegnate.

Il Corpo è comandato da un Colonnello e da un Tenente Colonnello sotto a' di lui ordini; le divisioni sono comandate da un maggiore o da un capitano - comandante, a scelta del Colonnello. Le compagnie lo sono da un capitano o da un tenente - comandante, i quali avranno sotto ai loro ordini quel numero di Uffiziali subalterni che il bene del servizio esigerà in ragione della forza delle compagnie o delle località (...)
". (v. Ordinamento).