Non tutti sanno che...

CASERME

Castello di Moncalieri, attuale sede del 1° Battaglione Carabinieri "Piemonte". Il Castello dal 1928 ha avuto utilizzazioni diverse, fino all'attuale destinazione quale caserma dell'Arma, avvenuta nel 1945."La caserma è la casa del Carabiniere", questa frase così definisce oggi lapidariamente la caserma, ma in effetti essa è stata sempre "Casa del Carabiniere" nel corso della lunga storia dell'Arma.

I criteri di scelta delle località in cui dovevano aver sede le caserme del Corpo dei Carabinieri Reali e le norme concernenti l'arredamento delle stesse caserme (v. Casermaggio) formarono, tra l'altro, oggetto delle Determinazioni emanate da Vittorio Emanuele I in data 9 novembre 1816, cioè a distanza di oltre due anni dalla istituzione del Corpo, avvenuta il 13 luglio 1814. Il ritardo relativo a tali prescrizioni può solamente spiegarsi in parte con il fatto che nel frattempo i nuovi comandi dei Carabinieri si erano installati nei locali che erano stati sede della disciolta Gendarmeria (Gendarmeria piemontese) ed in parte con il fatto che era continuato a mantenersi vigente l'obbligo già fatto ai comuni, dalla preesistente autorità militare francese, di fornire sede e suppellettili ai nuclei locali di gendarmi incaricati del mantenimento dell'ordine.

Sull'argomento, le suddette Determinazioni sovrane prescrissero all'art. 31:

"...Ogni brigata di Carabinieri Reali dovrà essere accasermata nei luoghi di rispettiva sua residenza e diligenza delle Amministrazioni comunali.
Le caserme per ogni brigata di fanteria (stazione carabinieri a piedi), dovranno contenere: 1° Una prigione di sicurezza per tenervi in deposito le persone arrestate, ed i prigionieri di traduzione; 2° Una camera di disciplina pel castigo degli individui della brigata; 3° Una cucina; 4° Una camera per il bass'Uffiziale comandante la stazione, e se è ammogliato, un camerino attiguo per tenervi i registri e carte d'Uffizio; 5° Una camera per ogni due Carabinieri e se ammogliati, una camera per caduno.

Per ogni brigata di cavalleria (stazione Carabinieri a cavallo) le caserme saranno composte come quelle della fanteria, ed avranno di più: 1° Una scuderia capace a contenere i loro cavalli, col sito determinato pel letame; 2° Un locale sufficiente per riporvi una certa quantità di fieno, e paglia.
Nel caso però fosse impossibile di trovare delle caserme che contenessero i locali sopra descritti, dovranno i Carabinieri adattarsi ad essere alloggiati più angustamente.

Inaugurazione della Stazione dei Carabinieri di Biandrate (Torino), negli anni '50.I locali per le caserme dovranno, per quanto possibile, essere a portata delle operazioni del servizio, cioè a dire di preferenza sulla strade maestre, piuttosto che in sito scartato, non trascurata la necessaria salubrità. Si procurerà eziandio il più che sarà possibile, che nelle caserme non vi siano coabitanti estranei al Corpo.
Le Amministrazioni de' pubblici saranno tenute di somministrare ai Carabinieri Reali i mobili ed utensili, come infra. Per cadun bass'Uffiziale, o carabiniere, 4 panche da letto; 1 pagliericcio; 1 capezzale; 1 materasso; 1 coperta di lana; 2 lenzuoli; 1 rastrelliere per l'armamento e vestiario; 1 tavola con cassettino, il quale avrà la rispettiva serratura con chiave per i bassi Uffiziali; 1 panca da sedersi; 2 sedie soltanto per i bassi Uffiziali comandanti.

Annotazioni: tutti gli articoli qui sopra notati dovranno essere in buono stato e ben puliti, e non saranno rimessi ai carabinieri dalle rispettive Amministrazioni civiche, o comunali, che dietro lo stato quitanzato dall'Uffiziale, o bass'Uffiziale comandante la stazione, il quale ne resterà mallevadore verso le medesime; e qualora venga a smarrirsi od esportarsi qualcheduno de' detti mobili ed utensili, il suddetto comandante sarà personalmente tenuto di farne fare da chi di ragione la buonificazione in contanti all'Amministrazione secondo il prezzo d'estimo ...
".

Il successivo art. 32 dettò le norme riguardanti gli Ufficiali:
"... Il bene del Regio servizio esigendo che gli Uffiziali de' Carabinieri Reali siano alloggiati, per quanto è possibile, nella stessa caserma, occupata dalle stazioni che comandano, il loro alloggio sarà fissato come segue:
Per i Capitani, camere 4, per i Luogotenenti 3, e per i Sottotenenti 2, oltre una camera per l'Uffizio, ed una scuderia.
Gli Uffiziali ai quali verrà somministrato l'alloggio dovranno rimborsare annualmente alla rispettiva Amministrazione comunale, cioè: i Capitani lire nuove 189, i Luogotenenti id. 120, ed i Sottotenenti comandanti id. 75.
I Sottotenenti che non sono comandanti saranno alloggiati gratis. I signori Uffiziali dovranno provvedersi dei necessari mobili ed utensili per li quali le Amministrazioni comunali non saranno tenute a veruna somministrazione ...
".

Austero palazzo vittoriano di Piazza Carlina, a Torino. E' l'edificio in cui nacque il 14 luglio 1814 il "Corpo dei Carabinieri".Le Regie Patenti dell'11 settembre 1818 tornarono sull'argomento, per determinare che la "sovr'intendenza" delle caserme dei Carabinieri venisse trasferita, dalla "Segreteria di Guerra", alla "Segreteria di Pulizia" (equivalente al Ministero dell'Interno), istituita da Vittorio Emanuele I il 15 ottobre 1816, in luogo della Direzione Generale di Buon Governo (v.). Tali Patenti non modificarono quanto era stato stabilito con le Determinazioni del 9 novembre 1816.

Alcune innovazioni vennero invece apportate dal primo Regolamento generale dei Carabinieri, emanato il 16 ottobre 1822, che stabilì innanzitutto come principio: «La caserma deve essere gelosamente conservata immune, e preservata da qualunque evento che possa turbarvi la tranquillità od attentare a quel rispetto che vi si deve», per stabilire poi - ad esempio - la norma della "camera col camino" per il comandante la Stazione, della dotazione individuale di due coperte invece di una, dell'alloggio previsto anche per il comandante la Divisione (canone L. 250), dell'obbligo di apporre sulla porta esterna di ogni caserma "Lo Stemma di S.M. coll'iscrizione Carabinieri Reali", infine, della prescrizione che tanto la camera di disciplina quanto quella di sicurezza avessero un «tavolazzo proporzionato al locale, e le solite secchie per uso dei detenuti; nella camera di sicurezza vi saranno inoltre i ceppi, oppure alcune catene affisse al muro».

Allorché il citato Regolamento generale del 1822 venne sostituito in data 1° maggio 1892 da un nuovo Regolamento, questo estese ai comandi di Legione il godimento dell'alloggio in caserma (otto camere, canone di L. 350), confermando che per tutti gli ufficiali alloggiati in caserma l'acquisto dei mobili era a loro carico.
Prescrisse inoltre:
" .. In caso di assoluta mancanza di alloggi in caserma, gli ufficiali dovranno essere provveduti di altro in prossimità della caserma stessa, di loro gradimento e di un numero di camere non minore di quello indicato al capitolo precedente. Qualora si credesse più opportuno di lasciare all'ufficiale stesso il carico dell'alloggio, gli verrà corrisposta un'apposita indennità, proporzionata all'alloggio dovutogli ed alla località ...".

L'evoluzione delle caserme dell'Arma; Stabile del Posto fisso di Pescia (1890).La dimostrazione del progressivo adattamento delle caserme alle mutevoli esigenze del personale e del servizio è data dalle seguenti altre norme del citato Regolamento:
"... I militari di truppa hanno possibilmente una camera ciascuno, affinché quelli che hanno vegliato durante la notte per servizio, possano riposare di giorno.
I sottufficiali ammogliati, oltre una camera, almeno, per ciascuno, hanno anche una cucina.
Gli alloggi dei sottufficiali ammogliati devono essere appartati in modo di assicurare la convenienza delle famiglie e l'indipendenza dei carabinieri, esigendosi che vi sia fra quelle e questi il minor contatto possibile. Nell'impossibilità, per mancanza di ambienti, di assegnar una camera ad ogni militare, potranno questi essere alloggiati in numero maggiore di uno per camera e nelle stazioni molto numerose anche in dormitori comuni, purché l'ampiezza delle camere e dei dormitori sia tale da soddisfare alle esigenze igieniche.

L'evoluzione delle caserme dell'Arma; Stazione di Magliano Sabino (1932).In ogni caso però i marescialli d'alloggio ed i brigadieri comandanti avranno, di massima, una camera ciascuno e se possibile anche gli altri sottufficiali di detti gradi.
In ciascuna caserma di stazione non sede di comando d'ufficiale, oltre le camere o dormitori sufficienti pei sottufficiali e carabinieri ed i locali necessari agli uffici, vi sarà: una sala, detta di riunione, per la mensa ed istruzione del personale della stazione; una cucina adatta; una camera di disciplina pei carabinieri in punizione; due camere di sicurezza, una per gli uomini, l'altra per le donne in arresto; una camera per i militari dell'Arma, di passaggio o comandati provvisoriamente in rinforzo alla stazione; un cortile con pozzo o fontana provvisti di buona acqua potabile a sufficienza e di tutto l'occorrente per attingerla; uno o più cessi secondo il bisogno, avvertendo che quello dei sottufficiali ammogliati deve essere annesso al loro alloggio.

L'evoluzione delle caserme dell'Arma; Stabile di Asola (1956).Per le stazioni di cavalleria o miste, dovrà esservi inoltre una scuderia sana e comoda sufficiente a contenere i cavalli secondo il numero stabilito, più due cavalli di carabinieri di passaggio o comandati di rinforzo, avvertendo che ogni posto, munito delle rispettive colonne e battifianchi, dovrà esser largo m. 1,60.
Quando i posti fossero collocati in doppia fila, dovrà esistere fra essi un passaggio non minore di due metri
Per le caserme, sedi di comando di ufficiale, venne stabilito che contenessero:
- almeno una sala di disciplina per i sottufficiali in punizione ed una camera di punizione per i militari di truppa; - una legnaia; - un celliere [cantina]; -possibilmente una camera per il piantone, e, per le caserme capoluogo di legione, una camere per uso corpo di guardia presso la porta d'ingresso principale ...
».

Si prescrisse infine:
L'evoluzione delle caserme dell'Arma; Stazione di Noventa di Piave (Venezia)."... Per gli uffici, archivi, magazzini e laboratori vi saranno nelle caserme, sede di un comando di legione, quindici camere, ed in quelle sede di un comando di divisione, per gli uffici e magazzino, quattro.
In quelle sede di un comando di compagnia, tenenza o sezione, per ufficio e magazzino, due o tre.
Le stazioni, non sede di comando d'ufficiale, avranno per uffici e magazzino una camera.
Le dette camere saranno provvedute, se è necessario, di stufa o camino.
Gli uffici devono essere situati in ambienti adatti e nella loro assegnazione devono aver la precedenza sugli alloggi ...
".

Al predetto Regolamento, abrogato con Regio Decreto del 24 dicembre 1911, si sostituì nel contempo altro Regolamento Generale, che non modificò nella sostanza le disposizioni sopra riportate.
Queste ricevettero invece notevole aggiornamento dal Regolamento emanato in data 1° settembre 1953 dal Comando Generale, che le adattò puntualmente alle variazioni intervenute nell'ordinamento e nel servizio d'istituto dell'Arma in relazione ai nuovi mezzi tecnici posti a sua disposizione.

Si stabilì innanzitutto:
"... Alle caserme di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, che rispondano ai necessari requisiti di ubicazione, ampiezza e decoro architettonico, possono essere attribuite denominazioni riferentisi a gesta gloriose dell'Arma o a militari deceduti decorati di ricompense al valor militare, preferendo quelli che siano nati, o vissuti, o che abbiano operato nella zona.
Ogni caserma deve avere affisso al di sopra dell'ingresso principale uno scudo recante l'emblema dello Stato con la leggenda CARABINIERI.
Agli ingressi principali delle caserme nelle quali hanno sede più comandi dell'Arma, sono applicate targhe indicatrici dei comandi stessi
...".

"Caserma Giacomo Acqua", sede del Comando Regione Carabinieri Lazio.Dopo avere dettato le condizioni "cui devono soddisfare le caserme" tra le quali l'assoluta indipendenza dei loro ambienti dalle abitazioni private eventualmente esistenti nel medesimo corpo di fabbrica e l'obbligo di collocare una lampada al di sopra della porta della caserma "per l'illuminazione notturna dall'esterno", il Regolamento prescrisse:
"... Gli alloggi degli ufficiali dell'Arma devono essere distinti e liberi, disporre, possibilmente, di ingresso separato da quello della caserma e comprendere: dieci vani per il comandante generale; otto vani per ogni generale di divisione; sette vani per ogni generale di brigata; sei vani per ogni comandante di legione; cinque vani per ogni comandante di gruppo, di battaglione mobile o aiutante maggiore; quattro vani per comandante di compagnia; tre vani per ogni comandante di tenenza e di sezione.

Gli alloggi dei sottufficiali e dei militari di truppa coniugati devono possibilmente disporre di ingresso separato e comprendere: tre vani per i marescialli dei tre gradi; due vani per i brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa. Nel numero dei vani non sono inclusi l'ingresso, i servizi, e gli ambienti privi di finestra e comunque non igienicamente abitabili, come la legnata e la cantina.
I singoli ambienti, oltre ad essere tappezzati convenientemente o dipinti decorosamente, devono essere provvisti dei necessari mezzi di riscaldamento e degli impianti di luce elettrica, eccettuate le lampade. Ogni alloggio deve essere inoltre fornito di gabinetto e di impianto per l'erogazione di acqua potabile.
Quelli degli ufficiali e dei sottufficiali devono anche essere provvisti di bagno con scaldabagno; gli altri di bagno a doccia
".