Non tutti sanno che...

CARTEGGIO (Istruzione sul)

Nella prima edizione pubblicata con questo titolo nel 1940, si enuncia la finalità di regolare " .. il carteggio fra tutti i rami del servizio dell'Arma dei Carabinieri, sia che esso si svolga tra i suoi comandi ed uffici, sia che abbia luogo fra i comandi stessi e le varie autorità delle Forze armate e civili. Questa materia, quando regola la estrinsecazione di attività di comando, non ha semplice valore formale: essa conferisce snellezza all'azione, riservatezza delle decisioni, sostanza allo spirito militare. E' leva di comando potente: come tale va conosciuta e curata ...".
Al n. 173 della stessa pubblicazione ("Disposizioni finali") si legge: "Tutte le circolari, norme ecc. finora emanate, che si riferiscono alle materie trattate nei vari numeri delle presenti istruzioni, sono abrogate". Ciò conferma che la prima raccolta organica delle norme sul carteggio risale alla "Istruzione sul carteggio" edita nel 1940.

Il volume era suddiviso in tre parti, e cioè:

PARTE PRIMA. Titolo I. Disposizioni generali (nn. dall'1 al 10).
Titolo II. Suddivisione e classificazione del carteggio (nn. 11-22).
Capo I. Carteggio dei comandi di Divisione, di Brigata, di Legione, d'ufficiale e di Sezione.
Capo II. Carteggio dei comandi di Stazione.
Titolo III. Svolgimento e conservazione del carteggio (nn. 23-7 1).
Capo I. Forme e modalità.
Capo II. Tenuta dell'archivio.
Capo III. Eliminazione del vecchio carteggio.

PARTE SECONDA.
Titolo I. Disposizioni speciali per il carteggio (nn. 72-105).
Capo I. Carteggio di 1^ e 2^ Divisione.
Capo II. Carteggio di 3^ Divisione.
Titolo II. Segnalazione di fatti, delitti ed avvenimenti (nn. 106-13 1).
Capo I. Compiti dei comandanti di Stazione.
Capo II. Compiti degli ufficiali e dei comandanti di Sezione.
Capo III. Segnalazioni alle autorità militari territoriali.
Capo IV. Norme generali per tutte le segnalazioni.
Capo V. Norme speciali per la segnalazione di taluni casi particolari.
Capo VI. Rapporti speciali a seguito di segnalazioni per fatti gravi ed avvenimenti importanti.
Titolo III. Informazioni (nn. 132-139).
Titolo IV. Carteggio con il Ministero dell'Interno (n. 140).

PARTE TERZA. Titolo I. Rapporti giudiziari, processi verbali e registrazioni varie inerenti al servizio d'istituto (n. 141-173).
Capo I. Norme per la compilazione dei rapporti giudiziari e processi verbali.
Capo II. Registro dei pregiudicati e fascicolo personale.
Capo III. Cartellino biografico.
Capo IV. Mandati ed ordini di cattura o d'arresto e le liste dei renitenti.
Titolo II Disposizioni finali.

Queste tre parti dell'Istruzione sul carteggio erano seguite da un'appendice di 20 tabelle, esplicative della ripartizione del carteggio secondo categorie (ordinario, riservato, riservato personale e segreto) e secondo comandi territoriali; della specie dei registri; dei lavori periodici; dei modelli di carta intestata, telegrammi, copertine per gli atti dei carteggio, di processo verbale, di scheda informativa, di cartellino biografico, di registri di catturandi e renitenti.

Una nuova "Istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri" venne diramata dal Comando Generale in data 1° settembre 1953. Sebbene abrogasse esplicitamente la precedente, essa mantenne la ripartizione in tre parti, nonché - di massima - l'intitolazione dei capi in cui era articolata.
Le variazioni consistevano principalmente: - nella soppressione di talune norme incompatibili con il nuovo assetto costituzionale dello Stato; - nell'introduzione del capo VI (parte seconda - titolo Il - nn. 129-144) relativo alle "proposte di encomi, ricompense, premi"; - nella modifica del titolo della parte terza, limitato a "documenti relativi all'attività di polizia giudiziaria" e del suo contenuto, come, nell'aggiunta di un "registro dei delitti ad opera di ignoti o di sconosciuti" nella semplificazione delle norme sul "fascicolo personale", e sul "cartellino biografico" dei pregiudicati, della constatazione degli incidenti stradali.
Soppresso il titolo delle "disposizioni finali". L'Appendice si componeva di 10 tabelle, di 16 modelli e di un indice alfabetico di tutta la materia, di utilissima consultazione.

L' "Istruzione sul carteggio" edita dal Comando Generale il 1° novembre 1967 e corredata di tutte le successive variazioni è suddivisa nei seguenti otto titoli:
1) struttura del carteggio;
2) forme e svolgimento dei carteggio;
3) disposizioni generali per il carteggio;
4) informazioni;
5) rapporti giudiziari e processi verbali;
6) registrazioni varie inerenti il servizio di istituto;
7) segnalazioni di fatti, delitti e avvenimenti;
8) ricompense e premi.

Nella nuova Istruzione appare evidente un rimaneggiamento notevole della materia, imposto dalla necessità di aggiornarla all'ordinamento dell'Arma, al ruolo complesso ed essenziale assunto dal carteggio (anche se le "Disposizioni generali" introduttive conservano il dettato lapidario del 1940), al progresso dei mezzi di telecomunicazione ed alla nuova tecnica resasi necessaria nella lotta contro la criminalità. Le varianti sono quindi numerose in ogni titolo e di esse non si può far cenno che a titolo indicativo: -classificazione del carteggio in 4 categorie: segretissimo (SS), segreto (S), riservatissimo (RR) e riservato (R); - mutamento nell'ordine dei titoli per categorie e specialità nel carteggio ordinario dei comandi di Divisione e di Brigata - quest'ultimo incorporato dal 4 giugno 1992 nel Comando Regione - (tab. 5) dei comandi di Legione - oggi Comandi di Regione - (tab. 6) e degli altri comandi di ufficiale, dei comandi di Stazione e Nucleo (tab. 7); - variazione nei termini e nella procedura per la eliminazione del vecchio carteggio; istituzione della categoria "carteggio permanente" per i comandi di Divisioni e relativi Comandi dipendenti (tab. 8); - diverso ordine di indicazione e variazione relative ai registri di carattere ordinario da tenersi da ogni ufficio e comando dell'Arma (tab. 9); - adozione del sistema di riproduzione multipla per le comunicazioni che non richiedono l'intervento dei comandi intermedi; - espressi o messaggi per telescrivente e loro qualifica in ordinario (abbreviazione R), priorità (abb. P) e immediato (abb. 0); -prescrizioni più dettagliate per il carteggio relativo alle mancanze disciplinari (n. 90 e segg.); - adozione del fascicolo personale per ogni sottufficiale e militare di truppa; - elenco in apposita pubblicazione del Comando Generale dei comandi ed enti estranei all'Arma autorizzati a chiedere informazioni; - esecuzione dei servizio informativo a livello dei vari comandi di ufficiale a mezzo di nucleo informativo; - istituzione dei casellario "I" sui soggetti delle informazioni per evitare informazioni contrastanti; - norme per i rapporti giudiziari a carico dei minori degli anni 18.

Mantenuto l'obbligo della compilazione del fascicolo personale per i delinquenti appartenenti alle varie categorie (abituali, professionali e per tendenza ecc.) viene stabilito che a ciascun fascicolo si accompagni il cartellino biografico (mod. 18 dell'appendice) contenente i quattro metodi di segnalazione: fotografico, descrittivo, antropometrico e dattiloscopico.
Le segnalazioni di fatti, delitti e avvenimenti, sebbene trattate con maggiore ampiezza, non hanno ricevuto sostanziali varianti, oltre quella del ricorso alla comunicazione cifrata quando si tratti di argomenti importanti, delicati o di carattere allarmante (n. 172) e l'eventualità della segnalazione da estendere al SISMI c/o al SISDE. Norme particolari e innovative concernono invece le istanze di risarcimento, le citazioni in giudizio, l'eventuale definizione in via stragiudiziale e le pronunce giurisdizionali concernenti fatti o danni insorti in occasione di servizi di ordine pubblico o di operazioni di polizia giudiziaria e nei quali siano coinvolti comandi o militari dell'Arma (nn. 207 bis e segg.).

Il titolo ottavo riguarda "Ricompense e premi" e comprende le norme che possono essere riassunte nei numeri seguenti:

n. 211 - I comandanti di Corpo potranno:

  • concedere un premio in denaro o proporne la concessione al Comando Generale;

  • concedere l'encomio semplice, con eventuale citazione sul foglio d'ordini;

  • concedere il proprio encomio solenne, nel qual caso si limiteranno a comunicarne superiormente la motivazione;

  • proporre la concessione di un encomio solenne di grado superiore, redigendo rapporto;

  • inoltrare superiormente gli specchi relativi a proposte, da loro condivise, di promozione straordinaria per benemerenze d'istituto o di ricompense al valore (in questo ultimo caso, con la lettera di trasmissione degli atti, proporranno la concessione dell'encomio solenne del Comando Generale come prima attestazione di merito);

  • dare ugualmente corso alle proposte di ricompensa o di promozione con motivato parere contrario, per le definitive determinazioni degli organi competenti; concedono, se del caso, con pratica a parte, il proprio encomio solenne o proponendo encomio di maggior grado.

n. 224 - Le proposte di promozione straordinaria per "benemerenze di istituto" debbono essere trasmesse - tramite gerarchico - al Comando Generale entro sei mesi dalla data dei fatti cui si riferiscono in:

  • quadruplice copia, se riguardano sottufficiali ed appuntati;

  • triplice copia, se riguardano carabinieri

Le proposte devono essere corredate dalla seguente documentazione, integrata dai visti dell'autorità gerarchiche:

  • specchio di proposta mod. 343;

  • "relazione particolare" - sull'azione svolta dal militare - compilata dal Comandante di Corpo, reparto o carica corrispondente;

  • "relazione generica" illustrante anche le qualità morali, militari e professionali dell'interessato, compilata dal Comandante di Corpo, reparto o carica corrispondente;

  • elenco delle perdite;

  • copia o fotocopia aggiornata del foglio matricolare mod. 104.

Nella compilazione della documentazione su citata occorre tener presente che:

  • la sintesi dei fatti in cui si è distinto il militare, da inserire nella colonna 4) dello specchio di proposta mod. 343, deve essere redatta in forma di motivazione e seguita dalla indicazione delle località in cui i fatti stessi si sono svolti e delle date di inizio e termine (giorno, mese ed anno);

  • all'oggetto di ciascuna delle due relazioni deve essere precisato se trattasi di quella generica o di quella particolare.