Cooperazione Internazionale di Polizia

I mutamenti di scenario dell'ultimo decennio hanno comportato una serie di conseguenze anche per la criminalità organizzata, che ha finalizzato i propri interessi in tutti quei traffici che avessero una dimensione sovranazionale, dai quali sta ricavando cospicui guadagni illeciti.

In tale contesto, la criminalità organizzata sta adeguando le proprie strutture per operare all'interno di realtà diverse da quelle di origine. Oggi, infatti, i sodalizi criminosi, per compiere attività illecite in via permanente su territori diversi, devono interagire con i gruppi delinquenziali locali ed adottare procedure in grado di integrarsi con questi ultimi, ridurre il livello di conflittualità e massimizzare i guadagni. A tal fine occorrono contatti preliminari, scambio di esperienze e di "modus operandi" tra clan endogeni e quelli provenienti dall'estero, cambiamento di mentalità, individuazione di reciproci interessi illeciti e capacità di concludere accordi.

L'espansione delle attività malavitose a livello internazionale, peraltro, è agevolata dall'impiego di sofisticati mezzi informatici e telematici (es.: rete internet), tanto da configurare uno scenario criminale del tutto nuovo ed in continua evoluzione, denominato attualmente con il termine onnicomprensivo "cybercrime".

In tale quadro, pertanto, la comunità internazionale ha indirizzato i propri sforzi verso forme di collaborazione sempre più estese, allo scopo di contrastare la nuova minaccia criminale in un contesto integrato, caratterizzato da obiettivi ed azioni comuni.

Anche l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito dello sviluppo della politica di cooperazione dei Ministeri della Difesa e dell'Interno, ha intrapreso iniziative in tale settore, per affermare la presenza dell'Istituzione nei vari consessi internazionali, concorrere con gli altri organismi nazionali, militari e di polizia, ad esportare le esperienze nazionali, contribuire a contrastare il crimine organizzato mediante l'individuazione congiunta di obiettivi prioritari e l'applicazione di omogenee procedure operative.

Per quanto attiene la cooperazione internazionale di polizia, l'Arma dei Carabinieri ha sviluppato le proprie linee di indirizzo in aderenza alle direttive emanate dal Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 6, comma 1., let. g) della Legge 1° aprile 1981, n. 121.

Le azioni intraprese sono state indirizzate soprattutto verso l'intensificazione dello scambio di informazioni sui fenomeni criminali emergenti, l'individuazione delle migliori procedure operative di contrasto, la diffusione delle esperienze investigative rivelatesi di maggiore efficacia, nonché la ricerca di proposte per rendere omogenee le legislazioni nazionali. Ufficiali dell'Arma partecipano ai lavori dei Gruppi G8 "Esperti Terrorismo" e "di Lione" - Sottogruppo "Law Enforcement", dei Gruppi di Lavoro voluti dalla Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen per lo sviluppo dell'"acquis" comunitario, nonché a tutte le attività di cooperazione di polizia nel settore Giustizia ed Affari Interni dell'Unione Europea. L'impegno dell'Arma, in particolare, privilegia le iniziative assunte dall'Ufficio Europeo di Polizia - Europol, quale organo internazionale preposto prioritariamente all'analisi dei fenomeni criminali emergenti, che sta progressivamente evolvendo il proprio ruolo da centro per lo scambio di dati e notizie a sede di studio e progettazione di efficaci forme di collaborazione tra le strutture investigative dei singoli Stati.


EUROPOL

Il trattato sull'Unione europea (Maastricht, 7 febbraio 1992) dedica il Titolo VI alle "Disposizioni relative alla cooperazione nei settori della Giustizia e degli Affari Interni - G.A.I.", prevedendo all'art. 29 che la cooperazione di polizia, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto contro il terrorismo ed il traffico di droga dovesse essere sviluppata da parte degli Stati membri attraverso lo scambio di informazioni in seno ad un Ufficio Europeo di Polizia (Europol).

Sulla base di tale disposizione il Consiglio dell'Unione europea, nell'ambito delle competenze fissate dal Trattato di Maastricht relativamente alle materie del Titolo VI, in data 2 giugno 1993 fissava le linee guida dell'European Drugs Unit (EDU) e in data 10 marzo 1995 adottava l'Azione Comune 95/73/GAI, che attribuiva ad EDU compiti di scambio di informazioni tra gli organismi di polizia degli Stati membri e di analisi dei fenomeni criminali di cui all'art. 29 del Trattato, nonché in materia di traffico di materiale radioattivo e di autoveicoli, di immigrazione clandestina e di riciclaggio connesso con le citate attività illecite.

Il 26 luglio 1995, gli Stati membri firmavano la Convenzione Europol che istituiva l'Ufficio europeo di polizia, entrata definitivamente in vigore nel luglio del 1999, a seguito della ratifica da parte di tutti i Paesi aderenti.

Le funzioni di Europol, infine, sono state rafforzate dal nuovo testo del Trattato sull'Unione Europea (Amsterdam, 2 ottobre 1997) che, nel modificare il Titolo VI, conferisce al Consiglio il potere di promuovere la cooperazione internazionale attraverso l'Ufficio europeo di polizia.


INTERPOL

L'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (OIPC - Interpol) assume l'attuale configurazione nel 1956, a seguito della formalizzazione della precedente Commissione Internazionale di Polizia Criminale che si riuniva in sessioni annuali, con il compito di:
- assicurare e sviluppare la più ampia assistenza reciproca tra le Autorità di polizia criminale, nel quadro delle leggi esistenti nei diversi Paesi e nello spirito della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;
- costituire e sviluppare ogni tipo di organismo in grado di contribuire efficacemente alla prevenzione ed alla repressione dei reati di diritto comune.

Il funzionamento dell'Organizzazione è regolato dallo Statuto, contenente le norme basilari dell'OIPC, nonché dal Regolamento generale, che riguarda l'applicazione delle disposizioni statutarie.

Interpol sviluppa una cooperazione internazionale che si basa su cinque principi fondamentali:
- della sovranità nazionale (art. 2 dello Statuto), secondo il quale ogni attività eseguita su richiesta di un Paese deve essere svolta nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato richiesto. Ciò significa che la Polizia di uno Stato può non aderire alla richiesta se l'atto non previsto dalla normativa nazionale;
- del diritto comune (artt. 2 e 3 dello Statuto), in base al quale viene esclusa la cooperazione per quei reati che sono previsti esclusivamente in un ordinamento giuridico nazionale, ovvero abbiano carattere politico, religioso, razziale o militare;
- della universalità, per il quale la cooperazione viene attivata per il solo fatto che i due Stati aderiscono a OIPC;
- del carattere funzionale della cooperazione, che consente di dare luogo alla cooperazione a prescindere dalla collocazione amministrativa dell'organo richiedente;
- della strutturazione senza formalismi, per effetto del quale Interpol agisce senza la necessità di adottare provvedimenti o di redigere atti formali.

Come si vede, lo Statuto intende conferire all'attività dell'OIPC la maggiore flessibilità ed estensione possibile, improntando tale tipo di cooperazione alla massima snellezza burocratica funzionalità rispetto all'obiettivo che essa si prefigge, cioè quello di agevolare l'attività al di fuori dei confini nazionali degli organismi che svolgono servizio di polizia.

Interpol si articola su una struttura centrale con sede a Lione (Francia) ed una struttura periferica. Quest’ultima è rappresentata dagli Uffici Centrali Nazionali. In Italia tale unità è collocata in seno al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, posto alle dipendenze della Direzione Centrale della Polizia Criminale. La 2^ e la 3^ Divisione del citato servizio sono appunto le strutture italiane di Interpol. Queste ultime, come l'intero Servizio, sono a composizione interforze, per cui l'Arma vi destina propri Ufficiali.